ORDINANZA N. 47
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Riccardo CHIEPPA "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 18 marzo 1999, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Domenico Gramazio nei confronti di Pier Luigi Celli, promosso dal Tribunale di Roma, tredicesima sezione civile, con ricorso depositato il 9 maggio 2001 ed iscritto al n. 190 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il Giudice relatore Valerio Onida.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, tredicesima sezione
civile, in composizione monocratica, con ricorso
depositato nella cancelleria della Corte il 9 maggio
che il Tribunale ricorrente premette che, a fronte di una delibera di insindacabilità, l’autorità giudiziaria é tenuta ad arrestare il procedimento in corso, salva solo la possibilità di provocare, attraverso lo strumento del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, il controllo della Corte costituzionale sulla correttezza della delibera, controllo diretto ad accertare se vi sia stata una illegittima interferenza nelle attribuzioni dell’autorità giudiziaria;
che, secondo il ricorrente,
che, pertanto, il Tribunale ricorrente, nel sollevare conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, chiede che, ritenuta l’ammissibilità del conflitto, sia dichiarato che non spetta alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità dei fatti oggetto del giudizio civile innanzi a sè pendente e che, conseguentemente, sia annullata la predetta delibera parlamentare.
Considerato che in questa fase
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il conflitto che l’autorità giudiziaria, chiamata a giudicare della eventuale responsabilità di un parlamentare in un giudizio civile per risarcimento del danno, in relazione a dichiarazioni da lui rese, promuova nei confronti della Camera che ha valutato tali dichiarazioni come opinioni espresse dal parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni, contestandone la riconducibilità all’art. 68, primo comma, della Costituzione, verte su attribuzioni costituzionalmente garantite agli organi della giurisdizione, che si assumono lese dalla deliberazione dell’assemblea parlamentare, ed insorge tra organi competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono, onde il conflitto deve ritenersi ammissibile ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione, di cui in epigrafe, proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al ricorrente della presente ordinanza;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2002.