Ordinanza n. 46 del 2002

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ORDINANZA N. 46

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 619, 163, terzo comma, n.7, 164, primo comma, del codice di procedura civile, e del combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 2001 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra Solaris One s.r.l. e la Etro s.p.a. ed altra, iscritta al n. 517 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che, con ordinanza del 22 marzo 2001, il Tribunale di Venezia, nel corso della fase di cognizione ordinaria di un procedimento di opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 del codice di procedura civile, ha sollevato - in riferimento all’art. 3 della Costituzione - varie questioni di legittimità costituzionale degli artt. 619, 163 [ terzo comma] n. 7, 164, primo comma, e del combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, del codice di procedura civile, relativamente alla disciplina del raccordo fra la fase sommaria del procedimento e la fase a cognizione piena;

che il giudizio a quo é iniziato con un ricorso in opposizione di terzo all’esecuzione, proposto il 4 marzo 1998 dalla s.r.l. Solaris One, avanti al Pretore di Venezia, sezione distaccata di Mestre, con riferimento al pignoramento di alcuni beni mobili ritenuti dall’opponente di sua proprietà, eseguito dalla Etro s.p.a. a carico della s.r.l. Calle Legrenzi;

che il Pretore, sospesa con decreto l’esecuzione, ha fissato avanti a sè l’udienza di comparizione del 31 marzo 1998, nella quale si é costituita soltanto la creditrice opposta, chiedendo la revoca della sospensione dell’esecuzione e, nel merito, il rigetto dell’opposizione;

che, dopo altre udienze, il Pretore, con ordinanza del 17 luglio 1998, ha confermato il provvedimento di sospensione dell’esecuzione e, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 619 cod. proc. civ., ha rimesso le parti avanti al Tribunale di Venezia, competente per valore sul merito della controversia;

che nel giudizio avanti al Tribunale di Venezia, riassunto dall’opponente, la debitrice Legrenzi é rimasta contumace, mentre la creditrice opposta Etro si é costituita ribadendo le difese della precedente fase processuale, proponendo domanda riconvenzionale <<per l’ipotesi di accoglimento dell’opposizione>>, per ottenere la condanna della Solaris One, quale obbligata in solido con la debitrice, al pagamento della somma oggetto del precetto, e chiedendo altresì la pronuncia di un'ordinanza ex art.186-bis oppure ex art. 186-ter, del codice di procedura civile;

che l’opponente ha eccepito la tardività della riconvenzionale, non proposta all’udienza di comparizione svoltasi avanti al Pretore;

che il Tribunale - rigettate le istanze ex artt. 186-bis e 186-ter ed esperita prova documentale e testimoniale - ha trattenuto la causa in decisione, pronunciando l’ordinanza di rimessione;

che in tale ordinanza il rimettente - dopo avere riferito nei termini sopra indicati lo svolgimento processuale, in particolare dando atto che effettivamente la domanda riconvenzionale dell’opposta creditrice procedente era stata proposta soltanto nella fase del giudizio conseguente alla riassunzione - rileva che in tal modo sarebbe stato violato l’art. 185 disp. att. cod. proc. civ.;

che, ad avviso del rimettente, tale norma - rimasta immodificata a seguito della riforma del processo civile di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile) ed al decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della l. 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 1995, n. 534 - dimostrerebbe come già la fase processuale dinanzi al giudice dell’esecuzione, prima della riassunzione avanti al tribunale competente per valore, abbia le caratteristiche dell’ordinario giudizio di cognizione, onde la riconvenzionale dovrebbe essere proposta nel rispetto della disciplina posta dall’art. 167, terzo comma, cod. proc. civ.;

che tuttavia nei procedimenti di cognizione che iniziano su ricorso, come l’opposizione di terzo all’esecuzione, <<stante l’assenza di uno specifico riferimento normativo>>, tale articolo non potrebbe trovare applicazione, nè d’altro canto il legislatore ha previsto la necessità dell’avvertimento di cui all’art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ., e della conseguente decadenza della parte opposta dalla facoltà di proporre l’eventuale domanda riconvenzionale, in difetto di costituzione almeno venti giorni prima dell’udienza fissata dal giudice dell’esecuzione o almeno all’udienza;

che la mancata previsione di tale avvertimento nel procedimento di opposizione di terzo all’esecuzione determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento, lesiva dell’art. 3 Cost., rispetto ai procedimenti di cognizione ordinaria introdotti con citazione;

che, sulla base di queste considerazioni, il rimettente solleva d’ufficio, in riferimento all’art. 3 Cost., le questioni di legittimità costituzionale: a) dell’art. 619 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il ricorso introduttivo dell’opposizione di terzo all’esecuzione debba contenere <<l’invito all’opposto>> a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza fissata dal giudice dell’esecuzione con il decreto di fissazione della comparizione, ovvero, al più tardi, in tale udienza, con l’avvertimento che la costituzione oltre tali termini implica le decadenze di cui all’art. 167 cod. proc. civ.; b) dell’art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone che il suddetto ricorso debba contenere l’invito e l’avvertimento in questione; c) dell’art. 164, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone la nullità del ricorso ex art. 619 cod. proc. civ., carente dell’avvertimento medesimo; d) del combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non disporrebbero che nel giudizio di opposizione ex art. 619 l’opposto debba, a pena di decadenza, proporre le eventuali domande riconvenzionali nella comparsa di risposta, da depositarsi almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata dal giudice dell’esecuzione, o al più tardi nella stessa udienza;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, depositando memoria in cui ha sostenuto l’inammissibilità e comunque l’infondatezza della questione.

Considerato che l’ordinanza di rimessione riferisce esplicitamente che, nella specie, la domanda riconvenzionale - cui si correlano l’eccezione di intempestività e la conseguente questione di legittimità costituzionale - é stata proposta (dalla creditrice opposta nel giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione) <<per l’ipotesi di accoglimento dell’opposizione>>;

che, pertanto, il giudice rimettente é tenuto ad esaminare la riconvenzionale soltanto in caso di rigetto dell’opposizione;

che invece il Tribunale - che pure ha trattenuto in decisione l’intero giudizio - non motiva in alcun modo sulla fondatezza dell’opposizione e quindi non chiarisce se sussistano le condizioni alla presenza delle quali l’esame della domanda riconvenzionale, ed in primo luogo il tema della sua tempestività, risulta esplicitamente subordinato;

che il silenzio dell’ordinanza circa l’insorgere del dovere di esaminare la riconvenzionale si risolve in difetto di motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale e ne determina la manifesta inammissibilità.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 619, 163 [ terzo comma] n. 7, 164, primo comma, e del <<combinato disposto>> degli artt. 166 e 167, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2002.