ORDINANZA N. 45
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
-
Cesare RUPERTO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 14,
commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero) e dell’articolo 20 del d.P.R.
31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286), promossi con ordinanze emesse il 15 gennaio
2001 (n. 8 ordinanze) e il 21 aprile 2001 (n. 6 ordinanze) dal Tribunale di
Milano, in composizione monocratica, rispettivamente
iscritte dal n. 330 al n. 337 e dal n. 757 al n. 762 del registro ordinanze
2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 e n.
39, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visti gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 16 gennaio 2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, con otto ordinanze in data 15 gennaio
2001 (r.o. da n.
che il remittente
riferisce di essere chiamato a convalidare, all’esito di udienza camerale
trattata secondo il rito disciplinato dagli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile, il provvedimento di trattenimento presso un centro di
permanenza temporanea e assistenza disposto dal questore nei confronti di uno
straniero destinatario di decreto di espulsione con accompagnamento alla
frontiera;
che, sull’assunto che il
trattenimento nei centri previsto dall’art. 14 del d.lgs.
n. 286 del 1998 costituisca una forma di "detenzione amministrativa"
comparabile alla custodia in carcere, il Tribunale di Milano, di tale decreto,
denuncia:
- l’art. 14, comma 4, nella parte in cui dispone che alla
convalida del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e
assistenza dello straniero destinatario di un provvedimento di
espulsione si applichi la disciplina degli artt.
737 e ss. cod. proc. civ., in quanto la procedura ivi prevista sarebbe
"manifestamente inidonea ad assicurare la pienezza del contraddittorio e
dell’esplicazione delle difese";
- l’art. 14, comma 4, nella parte in cui precluderebbe al
giudice ogni accertamento in ordine alla sussistenza
delle condizioni addotte dall’autorità di polizia quale concreto impedimento
all’esecuzione immediata dell’accompagnamento alla frontiera e, sotto un
diverso profilo, in ordine alla fondatezza delle ragioni allegate dallo
straniero circa la ricorrenza di una ipotesi di divieto di espulsione;
- l’art. 14, comma 3, unitamente all’art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, nella parte in cui
non prevederebbero l’obbligo di avviso
al difensore, d’ufficio o di fiducia, contestualmente alla comunicazione al
giudice dell’inizio del trattenimento;
- l’art. 14, comma 5, nella parte in cui non prevederebbe un limite massimo anche per il cumulo di vari
periodi successivi di trattenimento fondati sul medesimo decreto di espulsione, e, conseguentemente, impedirebbe al giudice
di accertare se quel limite sia stato superato;
- l’art. 14, comma 4, nella parte in cui imporrebbe al
giudice di provvedere alla convalida senza attribuirgli il potere di
determinare il ragionevole termine massimo, anche cumulato, del trattenimento,
tenendo conto delle concrete circostanze del caso e bilanciando i contrapposti
interessi della tutela delle frontiere e della salvaguardia
della libertà personale dello straniero;
che in tutte le ordinanze di rimessione il giudice a quo, contestualmente alla
proposizione delle anzidette questioni di legittimità costituzionale, ha
ordinato l’immediato rilascio dello straniero, il cui trattenimento é oggetto
del giudizio di convalida;
che é intervenuto, in tutti i
giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia
dichiarata inammissibile proprio a causa dell’avvenuto rilascio degli
stranieri, che avrebbe comportato l’esaurimento della funzione decisoria alla quale il remittente,
nei singoli giudizi, era chiamato;
che, quanto alla censura che si
appunta sull’art. 20 del d.P.R. n. 394 del 1999, la
difesa erariale osserva che l’atto nel quale tale disposizione é contenuta, di
natura regolamentare, é privo del requisito della forza di legge e pertanto non
può costituire oggetto del controllo di legittimità costituzionale ad opera di questa Corte;
che, in ogni caso, ad avviso
dell’Avvocatura, le questioni sarebbero infondate, in quanto il trattenimento
nei centri di permanenza temporanea inciderebbe sulla libertà di circolazione e
di soggiorno e non anche sulla libertà personale e comunque le disposizioni
censurate realizzerebbero un equo bilanciamento tra l’esigenza di contrastare
l’immigrazione clandestina e quella di tutelare i diritti dello straniero;
che, sempre secondo l’Avvocatura
dello Stato, anche a ritenere che la misura del trattenimento si attenga alla
sfera della libertà personale, il procedimento regolato dal testo unico
sull’immigrazione sarebbe ricalcato sul modello dell’art. 13 della Costituzione
e nessun addebito potrebbe essere mosso al legislatore per aver adottato il
rito camerale ex art. 737 e ss. cod. proc. civ., che non risulterebbe
inadeguato alle esigenze di tutela della persona trattenuta.
Considerato che le ordinanze propongono la medesima
questione e i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che in tutti gli atti instaurativi
del presente giudizio, il remittente, nel promuovere
questione di legittimità costituzionale, ha espressamente disposto l’immediato
rilascio della persona trattenuta, sicchè ricorre la
medesima fattispecie sulla quale questa Corte, con le ordinanze n. 387 e 297 del 2001,
si é pronunciata nel senso della manifesta inammissibilità per difetto del
requisito della incidentalità;
che la censura rivolta nei confronti
dell’art. 20 del d.P.R. n. 394 del 1999 é
inammissibile anche per l’ulteriore ragione che si
tratta di disposizione regolamentare, inidonea a radicare la competenza di
questa Corte nel giudizio incidentale sulle leggi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14,
commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero) e dell’articolo 20 del d.P.R.
31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286), sollevata, in riferimento agli articoli 3,
10, 13, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2002.