ORDINANZA N. 44
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
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Cesare RUPERTO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 13,
commi 4, 5 e 6, e dell’articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi con
ordinanze emesse il 16 gennaio 2001 (n. 8 ordinanze) e il 13 febbraio 2001 (n.
13 ordinanze) dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica,
rispettivamente iscritte dal n. 318 al n. 325 e dal n. 356 al n. 368 del
registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 18 e n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visti gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 16 gennaio 2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, con otto ordinanze in data 16 gennaio
2001 (r.o. da n.
che, quanto alla rilevanza, in tutte
le ordinanze si osserva che il procedimento di convalida del trattenimento
presso il centro di permanenza temporanea e assistenza non può essere definito
senza che sia assoggettato a convalida il provvedimento di espulsione con
accompagnamento alla frontiera che ne costituisce il presupposto;
che, quanto alla non manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale, i remittenti rilevano che il trattenimento dello straniero
presso i centri di permanenza ed assistenza di cui al citato art. 14 é
finalizzato ad assicurare effettività alla normativa in tema di allontanamento
e presuppone l’immediata coercibilità dell’espulsione, da eseguirsi mediante
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, accompagnamento
che, incidendo sulla libertà personale, non potrebbe restare privo delle
garanzie poste dall’art. 13 della Costituzione;
che nei casi di accompagnamento alla
frontiera conseguenti a provvedimenti di espulsione amministrativa,
risulterebbe violata la riserva di giurisdizione per la mancata previsione di
un provvedimento dell’autorità giudiziaria che motivi le ragioni di quella
misura, in via preventiva ex art. 13, secondo comma, Cost.,
ovvero successivamente, mediante convalida del giudice entro quarantotto ore, a
seguito di comunicazione da parte dell’autorità di pubblica sicurezza ex art.
13, terzo comma, Cost.;
che la violazione della riserva di
giurisdizione, di immediata rilevabilità nell’ipotesi
in cui lo straniero espulso venga effettivamente accompagnato alla frontiera a
mezzo della forza pubblica (in questo caso il giudice non ne viene neanche
informato), sussisterebbe, ad avviso dei remittenti,
anche quando lo straniero, per l’impossibilità di eseguire con immediatezza
l’espulsione, venga trattenuto ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto
legislativo n. 286 del 1998 presso un centro di permanenza temporanea e
assistenza, in quanto, nonostante l’art. 14, comma 4, prescriva al giudice
della convalida di valutare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13
del medesimo decreto, oggetto della convalida sarebbe solo il provvedimento di
trattenimento presso il centro, come confermerebbe, oltre al tenore letterale
del citato art. 14, comma 4, che sembrerebbe riferirsi al solo
"provvedimento del questore", anche la circostanza che la mancata
convalida del trattenimento non travolgerebbe il provvedimento di
"espulsione con accompagnamento", che continuerebbe così a gravare
sullo straniero;
che in tutti giudizi é intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia
dichiarata inammissibile o non fondata;
che, nell’imminenza della camera di
consiglio, la difesa erariale ha depositato memorie, con le quali, rilevato che
le questioni di legittimità costituzionale sono già state risolte da questa
Corte con la sentenza n. 105 del 2001,
insiste per la declaratoria di manifesta inammissibilità o infondatezza delle
questioni stesse.
Considerato che le ordinanze propongono la medesima
questione e i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che, successivamente alle ordinanze
di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 105 del 2001,
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, identica questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell’articolo
14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed ha chiarito che
una corretta interpretazione delle disposizioni censurate, alla luce dell’art.
13 della Costituzione e della riserva di giurisdizione in esso contenuta,
induce a ritenere che in sede di convalida del provvedimento di trattenimento
presso i centri di permanenza temporanea ed assistenza il giudice deve
verificare anche la legittimità del provvedimento di espulsione con accompagnamento
immediato alla frontiera;
che la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 14, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 286
del 1998, sollevata in riferimento all’art. 13, secondo e terzo comma, della
Costituzione, é stata dichiarata non fondata con la citata sentenza n. 105 del 2001
e manifestamente infondata con le ordinanze n. 388 e 298 del 2001;
che i remittenti
non adducono profili ed argomenti nuovi rispetto a
quelli già esaminati in precedenza o, comunque, tali da indurre questa Corte a
rivedere il proprio orientamento, sicchè anche la
questione in esame va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13,
commi 4, 5 e 6, e dell’articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) sollevata, in
riferimento all’articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal
Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con
le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2002.