ORDINANZA N. 43
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
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Cesare RUPERTO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
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Giovanni Maria FLICK "
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Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimitą costituzionale della legge 17
gennaio 1997, n. 4 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
18 novembre 1996, n. 583, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria),
promosso con ordinanza emessa l8 gennaio 2001 dal Tribunale di Ascoli Piceno,
iscritta al n. 276 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dellanno 2001.
Visto latto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 16 gennaio 2002 il Giudice relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con ordinanza emessa l'8 gennaio 2001,
pervenuta a questa Corte il 26 marzo 2001, il Tribunale di Ascoli
Piceno ha sollevato questione di legittimitą costituzionale della legge 17
gennaio 1997, n. 4 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
18 novembre 1996, n. 583, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria);
che la motivazione dell'ordinanza si
riduce all'affermazione secondo cui "l'intero procedimento amministrativo
che ha condotto all'ordinanza-ingiunzione opposta in questa sede" della
quale il giudice a quo non precisa nč
l'oggetto nč il contenuto "trova la sua fonte
normativa in una serie di decreti non convertiti e reiterati (d.l. 377/96
d.l. 478/96)", e la stessa legge 17 gennaio 1997, n. 4, "su cui é
fondata l'ordinanza-ingiunzione de qua, non costituisce in realtą legge
di conversione dei succitati decreti e si appalesa,
pertanto, illegittima nella misura in cui ne fa salvi gli effetti", onde
"alla luce della nota sentenza della Corte costituzionale 24 ottobre 1996,
n. 360, deve considerarsi illegittima la reiterazione e, conseguentemente, le
norme introdotte da un decreto non convertito nei termini di cui all'art.
77";
che é intervenuto nel giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rilevando che nell'ordinanza non vi é
alcun cenno ai fatti che hanno dato origine al giudizio principale nč all'oggetto specifico di questo, onde la questione
sarebbe inammissibile per l'impossibilitą di verificare in qual modo la disciplina
normativa denunciata si raccordi ai fatti che hanno dato luogo al giudizio a
quo; mentre ambiguo e generico sarebbe lo stesso oggetto del giudizio di
costituzionalitą;
che, inoltre, l'interveniente
ricorda che la sentenza n. 360 del 1996
di questa Corte ha precisato che il vizio di costituzionalitą derivante dalla
reiterazione del decreto legge non convertito puņ ritenersi sanato quando le
Camere, attraverso la legge di conversione o di sanatoria, abbiano assunto come
propri i contenuti o gli effetti della disciplina dei decreti legge.
Considerato che il remittente
non indica in alcun modo i fatti di causa nč le
domande sulle quali esso é chiamato a decidere, onde risulta impossibile verificare
la affermata rilevanza della questione;
che i citati decreti legge n. 377 e
n. 478 del 1996 (recanti "Disposizioni urgenti in materia di farmaci e di
sanitą") contengono diverse disposizioni riguardanti svariati oggetti;
che l'art. 1, comma 1, della legge
17 gennaio 1997, n.
che non risulta dall'ordinanza quale
sia la norma la cui legittimitą costituzionale é posta in dubbio, nč quale sia il preciso profilo sotto il quale essa sarebbe
da ritenersi illegittima (stante la mancata indicazione di un parametro
espresso, e la genericitą del richiamo alla sola circostanza che le norme cui
ci si riferisce sono state "introdotte da un decreto non convertito nei termini
di cui all'art. 77"); nč risulta in base a quale
iter logico il remittente ricavi dalla
pronuncia contenuta nella sentenza n. 360 del 1996
di questa Corte, che ha dichiarato la illegittimitą costituzionale, per
violazione dell'art. 77 della Costituzione, di un decreto legge frutto di
reiterazione, e non ancora convertito, la illegittimitą costituzionale di una
disposizione avente portata giuridica ed effetti distinti rispetto a quelli propri
dei decreti legge e delle leggi di conversione (cfr. ordinanza n. 392 del 1997)
che abbia fatto salvi gli effetti di decreti legge non convertiti;
che, pertanto, la questione si palesa
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
inammissibilitą della questione di legittimitą costituzionale della legge 17
gennaio 1997, n. 4 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
18 novembre 1996, n. 583, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria),
sollevata dal Tribunale di Ascoli Piceno con l'ordinanza in epigrafe.
Cosģ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2002.