ORDINANZA N. 42
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
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Cesare RUPERTO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Franco BILE "
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Giovanni Maria FLICK "
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Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della
legge 11 ottobre 1995, n. 423 (Norme in materia di soprattasse e di pene
pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte),
promosso con ordinanza emessa l’11 aprile 2000 dal Tribunale di Vercelli,
iscritta al n. 394 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visti l’atto di costituzione dell’INPS nonchè l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica
del 15 gennaio 2002 il Giudice relatore Valerio Onida;
udito l’avvocato Fabio Fonzo per l’INPS.
Ritenuto che, con ordinanza emessa l'11 aprile 2000,
pervenuta a questa Corte il 1° giugno 2000, il Tribunale di Vercelli ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1 della legge 11 ottobre
1995, n. 423 (Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso,
ritardato o insufficiente versamento delle imposte), "nella parte in cui
non prevede la sospensione della riscossione e la commutazione dell'atto di
irrogazione delle sanzioni a carico del professionista con sgravio per il
contribuente per il caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento di
contributi previdenziali per condotta illecita penalmente rilevante dei
soggetti indicati al comma 1 dell'art.
che il remittente
richiama la disciplina contenuta nell'art. 1 della legge n. 423 del 1995, ai
cui sensi, nel caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento di imposte,
conseguente alla condotta illecita, penalmente rilevante, di professionisti, in
dipendenza del loro mandato professionale, e sempre che il contribuente
dimostri di aver provvisto il professionista delle somme necessarie al
versamento omesso, ritardato o insufficiente, é sospesa nei confronti del
contribuente la riscossione delle soprattasse e delle pene pecuniarie previste
per la violazione; e, dopo che la sentenza di condanna a carico del
professionista é divenuta definitiva, l'atto di irrogazione delle sanzioni é
commutato a carico del professionista, con sgravio per il contribuente;
che, secondo il giudice a quo,
la mancata estensione di tale disciplina al caso di omesso versamento di
contributi previdenziali sarebbe ingiustificata, e violerebbe l'art. 3 della
Costituzione, in quanto fra l'ipotesi disciplinata dalla norma, relativa a
violazioni tributarie, e quella in esame, relativa a violazioni contributive,
sussisterebbe piena omogeneità di situazioni e, in questa seconda ipotesi,
ricorrerebbe la stessa ratio avuta di mira dal legislatore;
che si é costituito nel giudizio
l'INPS, eccependo in primo luogo la inammissibilità della questione per carenza
di motivazione sulla rilevanza, in quanto nella specie non risulterebbero
ricorrere i presupposti per l'applicazione della normativa di cui si chiede
l'estensione, consistenti nella presentazione di copia della denuncia del fatto
illecito, nel pagamento dell'imposta, e nella dimostrazione da parte del
contribuente di avere provvisto il professionista delle somme necessarie al
versamento omesso;
che, nel merito, l'INPS sostiene
l’infondatezza della questione, sull'assunto che l'ipotesi della violazione in
materia contributiva derivante dalla condotta illecita del professionista é
regolata dall'art. 3, comma 1, del d.l. 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni
urgenti in materia previdenziale), convertito dalla legge 1° giugno 1991, n.
166, come modificato dall'art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, che prevede la possibilità della riduzione delle somme aggiuntive e della
maggiorazione dovute fino alla misura degli interessi legali, onde sarebbe del
tutto errato il tertium comparationis
preso in considerazione dal remittente; aggiungendo,
nella memoria, che in senso analogo oggi dispone l'art. 116 della legge 23
dicembre 2000, n. 388;
che é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, il quale ritiene la questione inammissibile, sia perchè
l'ordinanza non motiverebbe sulla rilevanza dando conto del verificarsi dei
presupposti (presentazione della denuncia e di istanza di sospensione,
pagamento dei contributi, condanna del professionista) previsti per
l'applicazione della normativa invocata; sia perchè il remittente
non avrebbe tenuto alcun conto di quanto disposto, per l'ipotesi, fra l'altro,
di omessi versamenti contributivi dovuti a fatto doloso del terzo, dall'art. 3
del d.l. n. 103 del 1991; la stessa questione sarebbe comunque
infondata, in quanto non vi sarebbe omogeneità fra le situazioni poste a
raffronto, e il legislatore ben potrebbe, nella sua discrezionalità, prevedere
un trattamento anche più severo (ammesso che quello previsto possa qualificarsi
tale) per il debitore di contributi rispetto a quello previsto per il debitore
di tributi.
Considerato che il remittente, il quale invoca la estensione
all'ipotesi di omesso, ritardato o insufficiente versamento di contributi
previdenziali della disciplina dettata dall'art. 1 della legge n. 423 del
che tale specifica disciplina,
relativa alle ipotesi di omissioni contributive, é intesa a soddisfare esigenze
analoghe a quelle sottostanti alla normativa in materia tributaria di cui si
chiede l'estensione, ed é caratterizzata da contenuti non dissimili, e per
certi versi addirittura più favorevoli al contribuente, poichè
la riduzione, e non la sola sospensione, delle sanzioni, può essere disposta a
seguito della denuncia, senza che occorra attendere la sentenza di condanna, e
il beneficio può intervenire non solo in caso di condotta illecita di
professionisti iscritti in albi, in dipendenza del mandato professionale, ma
più in generale nell'ipotesi di fatto doloso del terzo;
che l'ordinanza di rimessione, omettendo di tener conto di tale disciplina, e dunque ricostruendo il quadro normativo in modo parziale e inesatto, incorre in un difetto di motivazione che dà luogo alla manifesta inammissibilità della questione proposta.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della
legge 11 ottobre 1995, n. 423 (Norme in materia di soprattasse e di pene
pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di
Vercelli con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2002.