Ordinanza n. 42 del 2002

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ORDINANZA N. 42

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423 (Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte), promosso con ordinanza emessa l’11 aprile 2000 dal Tribunale di Vercelli, iscritta al n. 394 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Visti l’atto di costituzione dell’INPS nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 15 gennaio 2002 il Giudice relatore Valerio Onida;

udito l’avvocato Fabio Fonzo per l’INPS.

Ritenuto che, con ordinanza emessa l'11 aprile 2000, pervenuta a questa Corte il 1° giugno 2000, il Tribunale di Vercelli ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423 (Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte), "nella parte in cui non prevede la sospensione della riscossione e la commutazione dell'atto di irrogazione delle sanzioni a carico del professionista con sgravio per il contribuente per il caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento di contributi previdenziali per condotta illecita penalmente rilevante dei soggetti indicati al comma 1 dell'art. 1 in dipendenza del mandato professionale ricevuto dai medesimi";

che il remittente richiama la disciplina contenuta nell'art. 1 della legge n. 423 del 1995, ai cui sensi, nel caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento di imposte, conseguente alla condotta illecita, penalmente rilevante, di professionisti, in dipendenza del loro mandato professionale, e sempre che il contribuente dimostri di aver provvisto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente, é sospesa nei confronti del contribuente la riscossione delle soprattasse e delle pene pecuniarie previste per la violazione; e, dopo che la sentenza di condanna a carico del professionista é divenuta definitiva, l'atto di irrogazione delle sanzioni é commutato a carico del professionista, con sgravio per il contribuente;

che, secondo il giudice a quo, la mancata estensione di tale disciplina al caso di omesso versamento di contributi previdenziali sarebbe ingiustificata, e violerebbe l'art. 3 della Costituzione, in quanto fra l'ipotesi disciplinata dalla norma, relativa a violazioni tributarie, e quella in esame, relativa a violazioni contributive, sussisterebbe piena omogeneità di situazioni e, in questa seconda ipotesi, ricorrerebbe la stessa ratio avuta di mira dal legislatore;

che si é costituito nel giudizio l'INPS, eccependo in primo luogo la inammissibilità della questione per carenza di motivazione sulla rilevanza, in quanto nella specie non risulterebbero ricorrere i presupposti per l'applicazione della normativa di cui si chiede l'estensione, consistenti nella presentazione di copia della denuncia del fatto illecito, nel pagamento dell'imposta, e nella dimostrazione da parte del contribuente di avere provvisto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso;

che, nel merito, l'INPS sostiene l’infondatezza della questione, sull'assunto che l'ipotesi della violazione in materia contributiva derivante dalla condotta illecita del professionista é regolata dall'art. 3, comma 1, del d.l. 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, come modificato dall'art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la possibilità della riduzione delle somme aggiuntive e della maggiorazione dovute fino alla misura degli interessi legali, onde sarebbe del tutto errato il tertium comparationis preso in considerazione dal remittente; aggiungendo, nella memoria, che in senso analogo oggi dispone l'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ritiene la questione inammissibile, sia perchè l'ordinanza non motiverebbe sulla rilevanza dando conto del verificarsi dei presupposti (presentazione della denuncia e di istanza di sospensione, pagamento dei contributi, condanna del professionista) previsti per l'applicazione della normativa invocata; sia perchè il remittente non avrebbe tenuto alcun conto di quanto disposto, per l'ipotesi, fra l'altro, di omessi versamenti contributivi dovuti a fatto doloso del terzo, dall'art. 3 del d.l. n. 103 del 1991; la stessa questione sarebbe comunque infondata, in quanto non vi sarebbe omogeneità fra le situazioni poste a raffronto, e il legislatore ben potrebbe, nella sua discrezionalità, prevedere un trattamento anche più severo (ammesso che quello previsto possa qualificarsi tale) per il debitore di contributi rispetto a quello previsto per il debitore di tributi.

Considerato che il remittente, il quale invoca la estensione all'ipotesi di omesso, ritardato o insufficiente versamento di contributi previdenziali della disciplina dettata dall'art. 1 della legge n. 423 del 1995, in materia tributaria, per l'ipotesi in cui la violazione dipenda da condotta illecita, penalmente rilevante, del professionista, ha ignorato la specifica disciplina dettata, in materia di sanzioni per il ritardato od omesso versamento di contributi o premi previdenziali ed assistenziali, dall'art. 3 del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 1° giugno 1991, n. 166, come modificato dall'art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo il quale nei casi, fra l'altro, di omissione derivante da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria, in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza, l'importo delle somme aggiuntive e delle maggiorazioni dovute può essere ridotto con decreto del Ministro competente, fino alla misura degli interessi legali, e in attesa dell'emanazione di detto decreto gli istanti corrispondono in via provvisoria le somme aggiuntive nella misura degli interessi legali: disciplina oggi parzialmente innovata dall'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale attribuisce ai consigli di amministrazione degli enti impositori il compito di fissare criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili previste per le omissioni contributive, fra l'altro, in caso di omissioni derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria (comma 15, lettera a), prevede che in attesa di tali determinazioni resta fermo quanto stabilito dall'art. 3 del d.l. n. 103 del 1991 (comma 16), e consente negli stessi casi un pagamento rateale dei contributi omessi (comma 17);

che tale specifica disciplina, relativa alle ipotesi di omissioni contributive, é intesa a soddisfare esigenze analoghe a quelle sottostanti alla normativa in materia tributaria di cui si chiede l'estensione, ed é caratterizzata da contenuti non dissimili, e per certi versi addirittura più favorevoli al contribuente, poichè la riduzione, e non la sola sospensione, delle sanzioni, può essere disposta a seguito della denuncia, senza che occorra attendere la sentenza di condanna, e il beneficio può intervenire non solo in caso di condotta illecita di professionisti iscritti in albi, in dipendenza del mandato professionale, ma più in generale nell'ipotesi di fatto doloso del terzo;

che l'ordinanza di rimessione, omettendo di tener conto di tale disciplina, e dunque ricostruendo il quadro normativo in modo parziale e inesatto, incorre in un difetto di motivazione che dà luogo alla manifesta inammissibilità della questione proposta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423 (Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Vercelli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2002.