ORDINANZA N. 40
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
-
Cesare RUPERTO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 276,
comma 1-ter, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 31 marzo 2001 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Aosta nel procedimento penale a carico di B. E. H.
T. b. H., iscritta al n.
481 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visto l’atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 5 dicembre 2001 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Aosta, con ordinanza del 31 marzo
che la questione - osserva il
giudice a quo - é rilevante poichè egli é
chiamato, su richiesta del pubblico ministero, a fare applicazione della
disposizione in relazione a un accertamento di polizia giudiziaria che ha
identificato l'imputato, sottoposto agli arresti domiciliari, in prossimità
della sua abitazione;
che, secondo un primo profilo di
censura, la disposizione impugnata determinerebbe una ingiustificata disparità
di trattamento tra chi sia sottoposto a una misura cautelare personale - sia
essa coercitiva o interdittiva - diversa dagli
arresti domiciliari e chi invece sia sottoposto a quest’ultima
misura: per il primo, la trasgressione a una delle prescrizioni imposte con la
misura non comporta necessariamente la sostituzione o il cumulo con altra
misura maggiormente afflittiva, essendo rimessa al
giudice la facoltà di disporre in tal senso "tenuto conto dell'entità, dei
motivi e delle circostanze della violazione" (comma 1 dell’art. 276 cod. proc. pen.);
per il secondo, in caso di trasgressione al divieto di allontanarsi dalla
propria abitazione, non essendo riconosciuto alcun margine di apprezzamento al
giudice, é prevista solo l’automatica sostituzione degli arresti domiciliari
con la custodia cautelare in carcere;
che, sotto un secondo profilo, la
disposizione censurata, privando irragionevolmente il giudice del potere-dovere
di adeguare sempre la misura cautelare alle esigenze che la sorreggono nel caso
concreto (art. 275, comma 1, cod. proc. pen.) e di rispettare la costante
proporzione tra misura e gravità del fatto (art. 275, comma 2, cod. proc. pen.),
e prevedendo un'automatica sostituzione in peius
della misura cautelare, rappresenterebbe un meccanismo ispirato a meri
connotati sanzionatori della
"disobbedienza" posta in essere da parte dell’imputato, assoggettato
a un surplus di sacrificio della libertà personale che potrebbe non
risultare giustificato, sia rispetto a una corretta considerazione delle
esigenze cautelari del caso concreto, sia alla luce del criterio di
proporzionalità in rapporto al reato per il quale si procede;
che nel giudizio così promosso é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della
questione.
Considerato che il rimettente Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Aosta dubita, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale
dell'art. 276, comma 1-ter, del codice di procedura penale, che impone
al giudice di revocare la misura degli arresti domiciliari e di sostituirla con
la custodia cautelare in carcere in caso di trasgressione alle prescrizioni concernenti
il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, sotto due profili: (a)
l'ingiustificato differente trattamento che si viene a determinare rispetto a
coloro che sono sottoposti ad altra misura cautelare personale diversa dagli
arresti domiciliari, per i quali il giudice può, non deve, disporre la
sostituzione o il cumulo con altra misura più grave, secondo l'entità, i motivi
e le circostanze della violazione (art. 276, comma 1, cod. proc.
pen.); (b)
l'irragionevole privazione del potere-dovere del giudice di adeguare sempre la
misura cautelare alle esigenze che la sorreggono nel caso concreto (art. 275,
comma 1, cod. proc. pen.), e di garantirne la costante proporzione
rispetto alla gravità del fatto (art. 275, comma 2, cod. proc.
pen.);
che, relativamente al primo motivo
di censura, occorre ribadire quanto già affermato da questa Corte circa la
differente condizione in cui versa colui che é sottoposto alla misura
coercitiva degli arresti domiciliari, che si trova pur sempre in uno stato di
custodia e pertanto di "non libertà", rispetto a colui nei confronti
del quale é stata applicata altra meno grave misura cautelare personale - sia
essa coercitiva o (a maggior ragione) interdittiva -,
che é invece "libero" di muoversi in più o meno ampio ambito
territoriale, pur nel rispetto delle prescrizioni che la misura adottata dal
giudice disponga (ordinanza n. 215 del 1999),
e che tale differenza é coessenziale alla natura
delle anzidette diverse categorie;
che, pertanto, una volta esclusa la
pretesa assimilazione delle misure prospettata dal giudice a quo, non
può ravvisarsi violazione del principio di uguaglianza nella differente
disciplina dettata per casi non utilmente comparabili tra loro alla stregua
dell'art. 3 della Costituzione;
che, relativamente al secondo motivo
di censura, mentre la sussistenza in concreto di una o più delle esigenze
cautelari prefigurate dalla legge (l'an della
cautela) non può, per definizione, prescindere dall'accertamento - di volta in
volta - della loro effettiva ricorrenza, non può invece ritenersi soluzione
costituzionalmente obbligata quella di affidare sempre e comunque al giudice
l'apprezzamento del tipo di misura in concreto rilevata come necessaria (il quomodo della cautela), ben potendo tale scelta
essere effettuata in termini generali dal legislatore, nel rispetto del limite
della ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali
coinvolti (ordinanze n. 450 e n. 339 del 1995;
sentenze n. 1
del 1980 e n. 64 del 1970);
che, alla luce delle precedenti
osservazioni, la norma impugnata - lungi dall'assolvere a finalità sanzionatorie estranee alle misure di custodia preventiva,
le quali non possono soddisfare altro che esigenze di carattere cautelare o
comunque strettamente inerenti al processo (sentenze n. 1 del 1980 e
n. 64 del 1970) - integra un caso di presunzione di inadeguatezza di ogni
misura coercitiva diversa dalla custodia cautelare in carcere una volta che la
meno afflittiva misura degli arresti domiciliari si
sia rivelata insufficiente allo scopo, per la trasgressione al suo contenuto
essenziale;
che non appare irragionevole
ritenere che il volontario allontanamento dalla propria abitazione costituisca
pertanto l'indice di una radicale insofferenza alle prescrizioni da parte della
persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, tale da incidere
sulla valutazione circa l’adeguatezza di questa specifica misura cautelare, cui
é connaturato un maggior grado di affidamento nel comportamento di chi vi é
assoggettato, rispetto a ogni altra misura (sentenza n. 406 del 1997;
ordinanza n. 332
del 1995);
che, peraltro, una volta che alla
nozione di allontanamento dalla propria abitazione si riconosca tale valenza
rivelatrice in ordine alla sopravvenuta inadeguatezza degli arresti
domiciliari, non é escluso che il fatto idoneo a giustificare la sostituzione
della misura, tipizzato dal legislatore nella anzidetta formula normativa,
possa essere apprezzato dal giudice in tutte le sue connotazioni strutturali e finalistiche, per verificare se la condotta di
trasgressione in concreto realizzata presenti quei caratteri di effettiva lesività alla cui stregua ritenere integrata la
"violazione" che la norma impugnata assume a presupposto della
sostituzione;
che la questione proposta deve
quindi essere dichiarata manifestamente infondata sotto ogni profilo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell’art. 276, comma 1-ter,
del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Aosta
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2002.