Ordinanza n. 39 del 2002

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ORDINANZA N. 39

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 34 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 2001 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Benevento nel procedimento penale a carico di C. P. e altro, iscritta al n. 378 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Benevento ha sollevato, con ordinanza del 22 febbraio 2001, questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che - secondo una eccezione formulata dalla difesa dell’imputato e della quale dà conto l’ordinanza di rimessione - per lo stesso fatto e a seguito delle stesse querele sulla cui base il giudice a quo é chiamato a svolgere l’udienza preliminare é stata precedentemente esercitata, dal medesimo giudice, la funzione di trattazione dell’udienza preliminare in altro e distinto procedimento penale, con il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale cui ha fatto seguito una pronuncia di condanna, poi impugnata in appello;

che, nell’anzidetta situazione, la parte privata ha eccepito la violazione del principio di uguaglianza e delle garanzie della difesa, sotto il profilo del diritto ad "avere un giudice che non si sia già pronunciato", censurando l’art. 34 cod. proc. pen. in quanto, pur prevedendo l’incompatibilità tra la funzione di giudice per le indagini preliminari e quella di giudice dell’udienza preliminare, non stabilisce analoga incompatibilità "tra il giudice dell’udienza preliminare e altro giudice della stessa udienza preliminare quando le due persone siano rappresentate dallo stesso giudice";

che, riprendendo testualmente l’anzidetta eccezione di parte, il giudice a quo solleva una corrispondente questione di costituzionalità dell’art. 34 cod. proc. pen. – sulla premessa della rilevanza di essa "in quanto non sono ravvisabili gravi ragioni di convenienza che impongano l’astensione" – che assume essere non manifestamente infondata, oltre che per quanto sopra detto, anche per il contrasto tra la ripetizione della trattazione dell’udienza preliminare da parte del medesimo giudice-persona fisica e i "principi reiteratamente enunciati nella materia delle incompatibilità dalla Corte costituzionale", come, ad esempio e "in linea generale", nella sentenza n. 241 del 1999;

che nel giudizio così promosso é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, osservando che i presupposti dell’incompatibilità sono ravvisabili - proprio secondo il ripetuto insegnamento della giurisprudenza costituzionale - quando, all’interno di un medesimo procedimento, si delinei un pregiudizio determinato da una precedente valutazione sul merito dell’accusa, così da influire sulla definitiva valutazione circa la responsabilità dell’imputato, rilevando che nessuno dei suddetti requisiti si configura nel caso in esame, trattandosi di procedimenti diversi ed essendo il giudice dell’udienza preliminare chiamato non già a valutare la responsabilità dell’imputato bensì soltanto a stabilire la necessità o meno del giudizio, e concludendo pertanto per una dichiarazione di manifesta infondatezza della questione.

Considerato che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Benevento dubita della legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede come causa di incompatibilità all’esercizio delle funzioni di giudice dell’udienza preliminare il precedente svolgimento delle medesime funzioni di giudice dell’udienza preliminare, in relazione allo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto;

che dall’ordinanza di rimessione pare risultare che l’anomala situazione in cui versa il giudice rimettente deriva dalla proposizione di identicamente ripetitive querele per diffamazione, quando già un primo rinvio a giudizio aveva dato luogo a condanna con sentenza impugnata in appello;

che é da escludersi che il giudice possa essere chiamato a pronunciarsi una seconda volta sull’ipotesi accusatoria in vista dell’apertura di un nuovo giudizio, e ciò sia che debba aversi riguardo a quanto disposto dall’art. 649 cod. proc. pen., sia che trovi applicazione il principio del ne bis in idem in un’accezione più ampia di quella risultante dal predetto art. 649 e tale da impedire l’eventualità di procedimenti simultanei, rendendo applicabile, anche in tal caso, l’art. 529 cod. proc. pen., la cui previsione possa ragionevolmente estendersi a comprendere le ipotesi in cui l’azione penale non abbia da avere corso in un procedimento perchè già promossa in un altro (ordinanza n. 318 del 2001); ipotesi normative, quelle anzidette, su cui comunque non spetta a questa Corte pronunciarsi;

che dunque – quali che siano i mezzi a disposizione per evitare l’iterazione del giudizio - il giudice rimettente non é chiamato a svolgere una (nuova) valutazione contenutistica dei fatti in vista di una decisione di merito, ciò che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ad esempio, sentenza n. 131 del 1996), costituisce necessaria condizione per far valere l’incompatibilità prevista dall’art. 34 cod. proc. pen.;

che questa considerazione é sufficiente, indipendentemente da ulteriori rilievi nel medesimo senso, a mostrare la manifesta infondatezza della questione in esame.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Benevento, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2002.