ORDINANZA N. 39
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
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Cesare RUPERTO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 34 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 2001
dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Benevento nel
procedimento penale a carico di C. P. e altro, iscritta al n. 378 del registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
21, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visto l’atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 5 dicembre 2001 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Benevento ha sollevato, con ordinanza del 22 febbraio 2001,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 del codice di procedura
penale, in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione;
che - secondo una eccezione
formulata dalla difesa dell’imputato e della quale dà conto l’ordinanza di rimessione - per lo stesso fatto e a seguito delle stesse
querele sulla cui base il giudice a quo é chiamato a svolgere l’udienza
preliminare é stata precedentemente esercitata, dal medesimo giudice, la
funzione di trattazione dell’udienza preliminare in altro e distinto
procedimento penale, con il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale cui ha fatto
seguito una pronuncia di condanna, poi impugnata in appello;
che, nell’anzidetta situazione, la
parte privata ha eccepito la violazione del principio di uguaglianza e delle
garanzie della difesa, sotto il profilo del diritto ad "avere un giudice
che non si sia già pronunciato", censurando l’art. 34 cod. proc. pen.
in quanto, pur prevedendo l’incompatibilità tra la funzione di giudice per le
indagini preliminari e quella di giudice dell’udienza preliminare, non
stabilisce analoga incompatibilità "tra il giudice dell’udienza
preliminare e altro giudice della stessa udienza preliminare quando le due
persone siano rappresentate dallo stesso giudice";
che, riprendendo testualmente
l’anzidetta eccezione di parte, il giudice a quo solleva una
corrispondente questione di costituzionalità dell’art. 34 cod. proc. pen.
– sulla premessa della rilevanza di essa "in quanto non sono ravvisabili
gravi ragioni di convenienza che impongano l’astensione" – che assume
essere non manifestamente infondata, oltre che per quanto sopra detto, anche
per il contrasto tra la ripetizione della trattazione dell’udienza preliminare
da parte del medesimo giudice-persona fisica e i "principi reiteratamente
enunciati nella materia delle incompatibilità dalla Corte costituzionale",
come, ad esempio e "in linea generale", nella sentenza n. 241 del 1999;
che nel giudizio così promosso é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, osservando che i presupposti
dell’incompatibilità sono ravvisabili - proprio secondo il ripetuto
insegnamento della giurisprudenza costituzionale - quando, all’interno di un
medesimo procedimento, si delinei un pregiudizio determinato da una precedente
valutazione sul merito dell’accusa, così da influire sulla definitiva
valutazione circa la responsabilità dell’imputato, rilevando che nessuno dei
suddetti requisiti si configura nel caso in esame, trattandosi di procedimenti
diversi ed essendo il giudice dell’udienza preliminare chiamato non già a
valutare la responsabilità dell’imputato bensì soltanto a stabilire la
necessità o meno del giudizio, e concludendo pertanto per una dichiarazione di
manifesta infondatezza della questione.
Considerato che il Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Benevento dubita della legittimità
costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non
prevede come causa di incompatibilità all’esercizio delle funzioni di giudice
dell’udienza preliminare il precedente svolgimento delle medesime funzioni di
giudice dell’udienza preliminare, in relazione allo stesso fatto e nei
confronti del medesimo soggetto;
che dall’ordinanza di rimessione pare risultare che l’anomala situazione in cui
versa il giudice rimettente deriva dalla proposizione di identicamente
ripetitive querele per diffamazione, quando già un primo rinvio a giudizio
aveva dato luogo a condanna con sentenza impugnata in appello;
che é da escludersi che il giudice
possa essere chiamato a pronunciarsi una seconda volta sull’ipotesi accusatoria
in vista dell’apertura di un nuovo giudizio, e ciò sia che debba aversi
riguardo a quanto disposto dall’art. 649 cod. proc. pen., sia che trovi applicazione
il principio del ne bis in idem in un’accezione più ampia di quella
risultante dal predetto art. 649 e tale da impedire l’eventualità di
procedimenti simultanei, rendendo applicabile, anche in tal caso, l’art. 529
cod. proc. pen.,
la cui previsione possa ragionevolmente estendersi a comprendere le ipotesi in
cui l’azione penale non abbia da avere corso in un procedimento perchè già
promossa in un altro (ordinanza n. 318 del 2001);
ipotesi normative, quelle anzidette, su cui comunque non spetta a questa Corte
pronunciarsi;
che dunque – quali che siano i mezzi
a disposizione per evitare l’iterazione del giudizio - il giudice rimettente
non é chiamato a svolgere una (nuova) valutazione contenutistica dei fatti in
vista di una decisione di merito, ciò che, secondo la costante giurisprudenza
di questa Corte (ad esempio, sentenza n. 131 del 1996),
costituisce necessaria condizione per far valere l’incompatibilità prevista
dall’art. 34 cod. proc. pen.;
che questa considerazione é
sufficiente, indipendentemente da ulteriori rilievi nel medesimo senso, a
mostrare la manifesta infondatezza della questione in esame.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 del
codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione, dal Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Benevento, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2002.