CONSULTA ONLINE
SENTENZA N. 38
ANNO 2002
Commento alla decisione di
Giuseppe Di Genio, Moniti al legislatore ed
" esigenze di normazione " nelle sentenze
di rigetto della corte costituzionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
degli artt. 2, comma 7, e 4, comma 4, della legge 25 febbraio 1992, n. 210
(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati), come integrata dall’art. 1, comma 2, della
legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio
1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), promosso con ordinanza emessa l’8
maggio 2000 dal Tribunale di Camerino nel procedimento civile vertente tra M.C.
e il Ministero della sanità, iscritta al n. 624 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie
speciale, dell’anno 2000.
Visti l’atto di costituzione di M.C.
nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 4
dicembre 2001 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;
udito l’avvocato dello Stato Gabriella
Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Il
Tribunale di Camerino, in composizione monocratica e con funzioni di giudice
del lavoro, con ordinanza dell’8 maggio 2000 ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 7, e 4, comma 4, della legge 25
febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come integrata dall’art. 1,
comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla
legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), in
relazione agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.
1.1. – Il
rimettente riferisce che la competente commissione per l’accertamento delle
invalidità civili aveva riconosciuto a M.C., sottoposto nel 1976 a vaccinazione
obbligatoria antipoliomielitica, una invalidità del cento per cento, per la
quale, in seguito all’entrata in vigore della legge n. 210 del 1992, questi
aveva ottenuto la corresponsione di un indennizzo bimestrale; M.C. aveva quindi
presentato istanza al Ministero della sanità sia per la corresponsione
dell’assegno una tantum previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n.
210 del 1992, come integrato dalla legge n. 238 del 1997, sia per
l’attribuzione di un indennizzo aggiuntivo (art. 2, comma 7, della legge n.
210), avendo contratto, per effetto della vaccinazione, più di una malattia,
ciascuna delle quali produttiva di esiti invalidanti. Non avendo ricevuto
risposta, M.C. ha proposto ricorso presso il Tribunale rimettente per ottenere
dal Ministero della sanità, oltre alla corresponsione degli indennizzi sopra
indicati e degli interessi arretrati sui relativi importi, anche l’attribuzione
dell’assegno di "superinvalidità" previsto dalla tabella E allegata
al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di
guerra, in attuazione della delega prevista dall’art. 1 della legge 23
settembre 1981, n. 533).
1.2. – Ciò
premesso, il rimettente ritiene rilevante, ai fini della definizione del
giudizio a quo, la soluzione della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2, comma 7, e 4, comma 4, della legge n. 210 del
1992 (come integrata dall’art. 1, comma 2, della legge n. 238 del 1997), in relazione
agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione: (a) la prima disposizione nella parte
in cui non prevede che ai danneggiati in modo gravissimo da vaccinazione
antipolio sia corrisposto anche l’assegno di "superinvalidità" di cui
alla tabella E allegata al d.P.R. n. 834 del 1981; (b) la seconda disposizione
nella parte in cui, nel caso di danno alla salute derivante da vaccinazione
obbligatoria antipolio, non consente alla competente commissione medica
ospedaliera di applicare al danneggiato la medesima tabella E sopra indicata.
1.3. – La
rilevanza della questione risiede, ad avviso del rimettente, nel fatto che
dall’accoglimento della questione di legittimità costituzionale dipende l’accoglimento
del ricorso nel merito, in quanto M.C., sottoposto a consulenza tecnica
d’ufficio nel corso del giudizio, é risultato "affetto da diplegia causata
da malattia paralitica da somministrazione di vaccino orale antipolio". A
giudizio del consulente tecnico d’ufficio, che il rimettente considera
"condivisibile", il complesso patologico derivante da tale affezione
"può sicuramente essere sussunto tra le fattispecie di cui al punto b.1
della tabella E allegata al d.P.R. n. 834 del 1981", che concerne le
"lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con
conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel
loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti della vita organica e
sociale".
1.4. – Il
giudice a quo svolge una ricostruzione del quadro normativo e della
giurisprudenza costituzionale in tema di danno alla salute derivante da
vaccinazioni obbligatorie, richiamando l’approvazione, dopo la sentenza della
Corte costituzionale n. 307 del 1990, della legge n. 210 del 1992, la
quale prevede la corresponsione di un indennizzo a favore di coloro che, a
causa di vaccinazioni imposte per legge, abbiano subito lesioni produttive di
menomazioni psico-fisiche irreversibili, e di coloro che, a seguito di
trasfusioni di sangue o di emoderivati, siano stati infettati da HIV o
lamentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.
Il rimettente
ricorda inoltre che con la sentenza n. 118 del 1996 la Corte
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2,
comma 2, e 3, comma 7, della citata legge n. 210 del 1992, nella parte in cui
non prevedevano il diritto a un equo indennizzo a carico dello Stato, per il
periodo ricompreso tra il manifestarsi della patologia e il momento di entrata
in vigore della legge, a favore di coloro che avessero subìto lesioni
conseguenti alla vaccinazione obbligatoria antipolio e di coloro che avessero
prestato assistenza personale diretta ai soggetti lesi.
A seguito di
tale sentenza – prosegue il rimettente – la legge n. 238 del 1997 ha previsto
la corresponsione di un assegno una tantum a favore di coloro che hanno
subito le lesioni considerate dalla legge n. 210 del 1992, pari al trenta per
cento dell’indennizzo in essa previsto, per ciascuno degli anni intercorsi tra
l’evento dannoso e l’entrata in vigore della stessa legge n. 210.
Con la
sentenza n. 27 del 1998, infine, la Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992,
nella parte in cui non prevedeva il diritto all’indennizzo di coloro che siano
stati vaccinati contro la poliomielite nel periodo in cui era in vigore la
legge 30 luglio 1959, n. 695 (Provvedimenti per rendere integrale la
vaccinazione antipoliomielitica), cioé quando la vaccinazione, benchè
incentivata, non era ancora obbligatoria.
Concludendo
la sua ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, il rimettente
rileva che, allo stato attuale, la legislazione esclude la possibilità di
corrispondere, ai soggetti i quali abbiano subìto danni permanenti e
irreversibili a seguito di vaccinazione obbligatoria antipolio, l’assegno di
"superinvalidità", previsto – dalla tabella E allegata al d.P.R. n.
834 del 1981 – soltanto a favore degli invalidi per cause belliche o di
servizio connesso alla guerra.
1.5. – Di
questa mancata possibilità il rimettente si duole, in relazione agli artt. 2, 3
e 32 della Costituzione.
In primo
luogo il quadro normativo descritto produrrebbe "una disparità
trattamentale tra situazioni tutt’affatto consimili" non giustificata da
ragioni prevalenti di tutela della collettività.
L’art. 32
della Costituzione – ricorda il rimettente – tutela la salute, prima che come
interesse della collettività, come diritto "assoluto e primario"
dell’individuo: da ciò dovrebbe desumersi, anche alla luce del principio
solidaristico (art. 2 della Costituzione), la necessità della tutela della
salute individuale anche quando dal trattamento del singolo la collettività non
tragga un immediato beneficio.
Le citate
disposizioni costituzionali escludono, ad avviso del giudice a quo, che
la collettività possa richiedere all’individuo di esporre a rischio la propria salute
senza farsi carico delle eventuali conseguenze negative: pur prevedendo
trattamenti sanitari imposti per legge a beneficio dell’interesse collettivo
alla salute, l’art. 32 della Costituzione "non postula il sacrificio della
salute individuale a quella collettiva". Ne consegue che, a fronte
dell’assunzione da parte del singolo del rischio di lesioni alla salute, l’art.
2 della Costituzione impone allo Stato di corrispondere, nel caso che l’evento
dannoso si produca, "una protezione specifica consistente in una
"equa indennità"".
In base alla
ricostruzione esposta, poi, non sarebbe ragionevole commisurare l’equa
indennità al fattore di rischio – "inteso come più o meno rilevante possibilità
di verificarsi di un evento dannoso" – anzichè all’entità del danno che
l’individuo ha effettivamente subìto in conseguenza dell’adempimento di un
obbligo imposto dalla legge; nè la censurata disparità di trattamento potrebbe
trovare giustificazione nella considerazione che a determinate situazioni
corrisponda una maggiore probabilità di compromissione del bene della salute
perchè, se così fosse, lo Stato dovrebbe attribuire un’indennità proporzionata
al rischio a favore di tutti coloro che vi si espongono, indipendentemente dal
verificarsi dell’evento. La ratio della legislazione in materia sarebbe
invece da rinvenire nel favore verso il "risarcimento solidale" da
parte della collettività, nel cui interesse il singolo si é esposto al fattore
di rischio, in caso di evento che abbia causato un danno grave ed irreversibile
alla salute dell’individuo.
2. – Si é
costituita in giudizio la parte privata M.C., depositando una memoria nella quale
si richiamano, condividendole, le argomentazioni svolte nell’ordinanza di
rimessione.
La difesa
della parte aggiunge, ai fini del profilo di sostenibilità finanziaria, che i
cittadini attualmente indennizzati per vaccinazioni obbligatorie non sarebbero
più di cinquecento, e sollecita la Corte costituzionale ad acquisire, con
ordinanza istruttoria, i relativi dati presso il Ministero della sanità.
Rispetto agli indennizzati, coloro che hanno contratto una pluralità di
patologie sarebbero "una esigua minoranza", che si ridurrebbe
ulteriormente con riferimento ai soggetti affetti da patologie comprese
nell’allegato E del d.P.R. n. 834 del 1981; non varrebbero quindi, in senso contrario
all’accoglimento della questione, neppure esigenze di salvaguardia del
bilancio.
3. – Il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, é intervenuto nel giudizio così promosso, chiedendo che
la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o
infondata.
In una
memoria depositata in prossimità dell’udienza l’interveniente premette che la
questione, "pur nella consapevolezza della rilevanza dei profili
sociali" ad essa attinenti "e con comprensione per la particolare
situazione soggettiva", deve essere considerata in un quadro complessivo
che tenga conto della giurisprudenza costituzionale in materia.
In primo
luogo l’Avvocatura ritiene che il giudice rimettente abbia confuso i presupposti
dei diversi istituti del risarcimento del danno e dell’indennizzo:
contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente, la funzione di integrale ed
effettivo ristoro del danno appartiene all’istituto del risarcimento, mentre
l’indennizzo avrebbe funzione integrativa "là dove si avverte pressante
l’esigenza del ristoro di un pregiudizio, pur in presenza della impossibilità o
estrema difficoltà di assicurarlo nella sua integralità". A tale
proposito, l’interveniente richiama la giurisprudenza costituzionale (sentenze n.
307 del 1990 e n. 118 del 1996) in cui si afferma che il riconoscimento
dell’indennizzo per lesioni derivanti dalla vaccinazione antipolio si inserisce
nel sistema di sicurezza sociale e non nel contesto della responsabilità
civile.
La Corte
costituzionale, nelle decisioni richiamate, avrebbe perseguito "scopi di
giustizia sostanziale" nell’assicurare il ristoro del danno per casi che
sono comunque "assolutamente rari", tali perciò da non alterare gli
esiti della politica sanitaria. In quei casi lo Stato, in considerazione della
rilevanza degli interessi coinvolti, come si accolla il costo della
vaccinazione così affronta il costo derivante dal contagio, in seguito a una
valutazione che ritiene – per la collettività – minori i costi connessi agli
eventuali "esiti infausti" della vaccinazione rispetto ai costi che
si dovrebbero sostenere per evitarli.
L’inquadramento
dell’indennizzo nel sistema di sicurezza sociale comporta innanzitutto che esso
é regolato da strumenti di diritto pubblico e inoltre che per esso é
disponibile "un numero modesto e limitato di risorse economiche",
insufficienti a garantire l’integrale risarcimento del danno che appartiene
all’ambito proprio della responsabilità civile.
Da tali
premesse, prosegue l’Avvocatura, discende che la determinazione dell’indennizzo
é attività riservata al legislatore, cosicchè l’importo e le modalità di
erogazione dello stesso devono avvenire all’interno del sistema di sicurezza
sociale, il quale "deve calibrare i suoi interventi" in ragione dei
limiti delle risorse disponibili.
Ulteriore
conseguenza é che la valutazione del sacrificio imposto al danneggiato deve
considerare adeguatamente sia le diverse finalità del sistema di sicurezza
sociale, sia gli "evidenti vantaggi" che risiedono nella pronta ed
automatica erogazione dell’indennizzo.
Coerentemente
con tali premesse – prosegue l’Avvocatura - i giudici di merito, a seguito
della sentenza n. 307 del 1990, da un lato hanno utilizzato la categoria della
responsabilità oggettiva, in assenza di una condotta antigiuridica dello Stato,
dall’altro hanno determinato un indennizzo congruamente ridotto rispetto
all’entità reale del danno, in considerazione delle differenze esistenti tra la
responsabilità civile e le garanzie di sicurezza sociale.
Si comprende,
dunque, che il sindacato della Corte costituzionale si sia limitato a
verificare che l’esiguità dell’indennizzo non giungesse "a vanificare,
svuotandolo di contenuto concreto", il relativo diritto.
L’indennizzo
in questione non avrebbe d’altronde neppure natura assistenziale, posto che
l’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 consente la cumulabilità di tale
erogazione con "ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito":
per esso, dunque, non si applica nessuna delle regole che disciplinano i
crediti assistenziali.
L’Avvocatura
osserva inoltre che il giudice rimettente avrebbe individuato impropriamente il
tertium comparationis: non potrebbero infatti considerarsi assimilabili,
ai fini della questione di legittimità costituzionale, i rischi connessi
all’esposizione del soggetto ad eventi bellici o alla prestazione di un
servizio connesso alla guerra con quelli derivanti dalla vaccinazione
obbligatoria antipolio. Il rimettente tenderebbe perciò a trasferire elementi
di un sistema di garanzia in un altro.
Nè – prosegue
l’interveniente – potrebbe essere ritenuto lesivo del principio di eguaglianza
l’esercizio da parte del legislatore della potestà "di individuare e di
adottare discrezionalmente soluzioni differenziate per fattispecie distinte e
diverse, ancorchè assimilabili".
Nel caso in
esame la condizione giuridica di coloro che hanno riportato lesioni permanenti
da vaccinazioni obbligatorie sarebbe obiettivamente diversa e distinta dalla
condizione di chi ha subìto danni irreversibili per ragioni collegate a eventi
bellici, posto che l’assimilazione potrebbe essere sostenuta solo con
riferimento alla gravità del danno, "peraltro, neanche della stessa
natura".
L’Avvocatura conclude pertanto per il rigetto
della questione.
Considerato
in diritto
1. – Il
Tribunale di Camerino dubita della legittimità costituzionale degli artt. 2,
comma 7, e 4, comma 4, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati),
integrata dall’art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche
ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi
ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed
emoderivati), in relazione agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.
Il menzionato
art. 2, comma 7, stabilisce che ai soggetti danneggiati che contraggono più di
una malattia a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati, a norma della legge n. 210 del 1992, a ognuna
delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto, é riconosciuto un
indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto,
in una misura non superiore al cinquanta per cento di quello, per così dire,
ordinario, previsto nei commi 1 e 2 del medesimo articolo e consistente in un
assegno determinato nella misura stabilita - dalla tabella B allegata alla
legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico
alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza
del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di
previdenza), come modificata dall’art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111 - in
riferimento al trattamento pensionistico privilegiato ordinario delle Forze
Armate; assegno al quale si aggiunge una somma corrispondente all’importo
dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324
(Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza),
prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato.
Il giudice rimettente
ritiene che la statuizione posta da tale comma 7 dell’art. 2 della legge n. 210
del 1992 possa violare un diritto fondamentale della persona umana, quale il
diritto alla salute (artt. 2 e 32 della Costituzione), e possa apparire
irragionevole in quanto, determinando nel modo anzidetto la misura
dell’indennizzo, non consente il riconoscimento del diritto a ottenere anche
l’assegno previsto dalla tabella E allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834
(Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega
prevista dall’art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533), relativo alla
determinazione dell’assegno di "superinvalidità" derivante da eventi
bellici o da cause di servizio connesse alla guerra.
La premessa
della tesi sostenuta dal giudice rimettente é che, in materia, alla stregua del
diritto costituzionale alla salute, non siano rilevanti le cause del danno
inferto alla salute e la loro incidenza statistica ma unicamente l’entità del
danno subìto. Da tale premessa viene tratta, come conseguenza, l’affermazione
che, a parità di danno, pari deve essere l’intervento indennitario dello Stato
a favore del danneggiato. Nella specie, il soggetto che ha agito di fronte al
giudice rimettente é stato colpito, come riportato nell’esposizione dei fatti
di causa, da invalidità riconosciuta del cento per cento, conseguente a lesioni
del sistema nervoso le quali, a giudizio del consulente tecnico d’ufficio
condiviso dal giudice rimettente, rientrano nella previsione del punto b.1
della tabella E sopra menzionata, applicabile ai casi di
"superinvalidità" derivante da patologie contratte per causa di
servizio di guerra o a seguito di eventi bellici. In forza dei parametri costituzionali
invocati e sulla premessa dell’irrilevanza della natura degli eventi che hanno
determinato il danno, il giudice rimettente ritiene pertanto che la stessa
indennità debba essere riconosciuta anche a chi – come il soggetto che ha
promosso il giudizio di merito – tale danno ha contratto a seguito di
vaccinazione antipoliomielitica obbligatoria.
A tale
riconoscimento si oppone il denunciato art. 2, comma 7, della legge n. 210 del
1992 che prevede soltanto un diverso tipo di intervento indennitario, e si
oppone altresì l’art. 4, comma 4, della medesima legge, il quale stabilisce che
la commissione medico-ospedaliera che é chiamata a esprimere il giudizio sul
nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione della salute formula altresì
un giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità alla stregua di
una tabella diversa dalla menzionata tabella E di cui si chiede l’applicazione
nel caso di specie, e precisamente "secondo la tabella A annessa al testo
unico approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla
tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834".
Per questa
loro portata ostativa al riconoscimento dell’assegno di
"superinvalidità", gli artt. 2, comma 7, e 4, comma 4, della legge n.
210 del 1992 vengono quindi sottoposti al controllo di costituzionalità di
questa Corte.
2. – La
questione non é fondata.
2.1. – La
tabella E allegata al d.P.R. n. 834 del 1981, sostitutiva della corrispondente
tabella E allegata al d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme
in materia di pensioni di guerra) – di cui si prospetta l’applicazione anche al
caso del danno alla salute derivante da vaccinazione obbligatoria, tramite una
pronuncia additiva sul comma 7 dell’art. 2 della legge n. 210 del 1992 –, é
inserita in un sistema normativo complesso nel quale é prevista la
corresponsione di pensioni, assegni temporanei e indennità a favore di
militari, o soggetti equiparati, e dei loro congiunti, nel caso di ferite,
lesioni, infermità riportate in guerra o per fatti connessi alla guerra, da cui
siano derivate ferite, lesioni, infermità o morte (art. 2 del citato d.P.R. n.
915 del 1978), corresponsione che vale come "atto risarcitorio, di
doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di
coloro che, a causa della guerra, abbiano subìto menomazioni nell’integrità
fisica o la perdita di un congiunto" (art. 1). In particolare, le lesioni
e le infermità elencate nella tabella E in questione danno diritto, in aggiunta
alla pensione o all’assegno temporaneo, all’assegno per
"superinvalidità" in esso prevista (art. 15), nonchè a un’indennità
per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore (art.
21). Nel caso di coesistenza di infermità o mutilazioni é previsto un assegno
di cumulo che si aggiunge a quello per "superinvalidità", ove si
tratti di invalidità diverse da quelle che danno luogo a quest’ultimo assegno
(art. 16). Norme particolari, infine, sono dettate in tema di cumulabilità e
opzione tra il trattamento di guerra e altro trattamento (artt. 28 - 36). Già
solo da questi accenni, risulta che la disciplina in questione costituisce un
sistema e che ogni suo elemento, compresa la disciplina delle infermità che
danno luogo all’assegno di "superinvalidità", contribuisce a formare
il quadro, assumendo significato solo all’interno di esso.
D’altra
parte, l’intervento dello Stato a favore di coloro che abbiano riportato
lesioni o infermità a causa (tra l’altro) di vaccinazioni obbligatorie si é
sviluppato - anche in conseguenza dei diritti riconosciuti in materia dalla
giurisprudenza di questa Corte, a iniziare dalla sentenza n. 307 del
1990 –
dando luogo a sua volta a un autonomo quadro normativo. Secondo la legislazione
vigente, l’intervento anzidetto consiste in un indennizzo, cumulabile con ogni
altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente, il
quale dà luogo a un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella
misura stabilita dalla tabella B prevista dall’art. 9, secondo comma, della
legge n. 177 del 1976 e ad essa allegata (modificata dall’art. 8 della legge n.
111 del 1984), in sostituzione di una precedente tabella annessa al d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092, e concernente le pensioni privilegiate ordinarie
riconosciute a favore di tre classi di personale delle Forze Armate. Detta
tabella B prevede otto categorie di trattamento pensionistico a favore di tale
personale, corrispondenti alle otto categorie di lesioni e infermità previste
nella tabella A allegata al d.P.R. n. 915 del 1978 (sostituita dal d.P.R. n.
834 del 1981), in riferimento alle quali la commissione medico-ospedaliera
prevista dal denunciato art. 4, comma 4, della legge n. 210 del 1992 deve formulare
il giudizio di classificazione. L’indennizzo é integrato da una somma
corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale prevista dalla
legge n. 324 del 1959 per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili
dello Stato, e tale integrazione si cumula, ulteriormente, con l’indennità
integrativa speciale e con qualunque altra analoga indennità collegata alla
variazione del costo della vita. Qualora poi coloro che si sono assoggettati al
trattamento sanitario abbiano contratto più di una malattia, a ognuna delle
quali sia conseguito un esito invalidante distinto, é riconosciuto,
ulteriormente, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità
con proprio decreto, in misura non superiore al cinquanta per cento di quello calcolato
secondo i criteri sopra richiamati. Da ciò risulta un sistema di determinazione
dell’indennizzo nel caso in questione diverso da quello concernente la materia
delle pensioni di guerra, dal quale si richiede di estrapolare un elemento e di
inserirlo nel primo sistema, il che, evidentemente, potrebbe essere realizzato
solo con un intervento del legislatore.
In
conclusione, l’eterogeneità dei sistemi normativi messi a confronto non consente
di pervenire al risultato al quale la questione di costituzionalità é
orientata, questione dunque che già sotto questo profilo appare non fondata.
2.2. –
Neppure può essere seguita l’argomentazione del giudice rimettente là dove,
sottolineando la centralità del diritto individuale alla salute nella materia
in esame, afferma che l’intervento indennitario dello Stato deve essere
commisurato esclusivamente al danno effettivamente subìto dal soggetto che,
anche nell’interesse della collettività, si é esposto al rischio conseguente al
trattamento sanitario: argomentazione che proverebbe, con l’irrilevanza della
diversa tipologia delle cause e dell’incidenza statistica del danno alla salute,
la necessità di una disciplina che non distingua, quanto all’applicazione della
tabella E di "superinvalidità", i soggetti la cui salute ha subìto
danno in conseguenza di un trattamento sanitario obbligatorio dai soggetti che
il danno hanno subìto per eventi bellici.
Questo modo
di argomentare, innanzitutto, condurrebbe troppo lontano poichè, dando rilievo
solo all’effetto e non alle possibili cause, porterebbe addirittura a
concludere - ben al di là della estensione di un singolo aspetto di una
disciplina a un’altra - per la necessità sul piano costituzionale di un’unica
disciplina (per usare la terminologia dell’ordinanza di rimessione) di
"risarcimento solidale" del danno alla salute da parte della
collettività, quale che sia la ragione che chiama in causa anche un interesse
collettivo che ha determinato la necessaria esposizione a rischio della salute
individuale. Ma, soprattutto, così ragionando, si trascura di considerare che
l’intervento pubblico in questione deriva, dal punto di vista costituzionale,
da un obbligo dello Stato non strettamente commisurato al danno subìto, un
obbligo cioé di solidarietà sociale nei confronti di coloro che hanno esposto
la loro salute a un rischio, nell’interesse non solo loro proprio, ma anche
dell’intera collettività. Se si trattasse di un risarcimento dovuto per la
lesione di un diritto, potrebbero ritenersi irrilevanti, ai fini della
determinazione quantitativa del risarcimento, le cause della lesione. Poichè
invece si tratta dell’adempimento di un dovere di solidarietà, é naturale
ammettere che tale dovere possa essere avvertito e dal legislatore tradotto in
norma, a seconda dei casi, in maniera e misura variabile in rapporto alle
circostanze in cui il danno alla salute si é determinato e che quindi anche le
conseguenti misure indennitarie possano differenziarsi le une dalle altre.
Anche sotto
questo profilo, dunque, il dubbio di legittimità costituzionale non risulta
fondato.
3. – E’
peraltro indubbio che la presente questione, come altre sulle quali questa
Corte ha avuto occasione di pronunciarsi nel recente passato (sentenze n.
27 del 1998; n. 226 e n. 423 del 2000), nasce comprensibilmente dalla
constatazione che i criteri di determinazione della misura dell’indennizzo
nelle diverse ipotesi previste dal legislatore del 1992 non sono i più congrui
fra quelli cui il legislatore medesimo avrebbe potuto fare riferimento, anche
alla luce di quanto chiarito da questa Corte circa i caratteri di tale misura,
che, oltre a dovere risultare "equa" rispetto al danno subìto
(sentenze n. 307 del 1990 e n. 118 del 1996), deve "tenere conto di tutte
le componenti del danno stesso" (sentenza n. 307 del 1990). L’art. 2,
comma 1, della legge n. 210 del 1992, in particolare, si limita infatti a fare
un mero e globale rinvio, per il calcolo dell’indennizzo, a quanto previsto da
una tabella che ha riguardo a un caso distante da quello qui in discussione,
cioé al trattamento pensionistico privilegiato di appartenenti alle Forze
Armate, per le ipotesi di infermità o malattie derivanti da cause di servizio.
Il che induce a ribadire la sollecitazione, già formulata nella sentenza n.
423 del 2000 di questa Corte, affinchè si addivenga a una nuova disciplina,
specificamente determinata in relazione alle esigenze di normazione proprie
della delicata materia.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2,
comma 7, e 4, comma 4, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come
integrata dall’art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche
ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi
ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati),
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal
Tribunale di Camerino con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25
febbraio 2002.
Cesare
RUPERTO, Presidente
Gustavo
ZAGREBELSKY, Redattore
Depositata in
Cancelleria il 6 marzo 2002.