Consulta OnLine
Commento
alla decisione di
Giuseppe Di Genio,
Moniti al legislatore ed
" esigenze di normazione " nelle sentenze di rigetto della corte
costituzionale
SENTENZA N. 38
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA
"
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 7, e
4, comma 4, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come integrata dall’art. 1, comma 2, della
legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio
1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), promosso
con ordinanza emessa l’8 maggio 2000 dal Tribunale di Camerino nel procedimento
civile vertente tra M.C. e il Ministero della sanità, iscritta al n. 624 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visti
l’atto di costituzione di M.C. nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 4 dicembre 2001 il
Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;
udito l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Il Tribunale di Camerino, in
composizione monocratica e con funzioni di giudice
del lavoro, con ordinanza dell’8 maggio 2000 ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.
2, comma 7, e 4, comma 4, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come integrata dall’art. 1, comma 2, della
legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio
1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), in
relazione agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.
1.1. – Il rimettente riferisce che la
competente commissione per l’accertamento delle invalidità civili aveva
riconosciuto a M.C.,
sottoposto nel 1976 a vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, una
invalidità del cento per cento, per la quale, in seguito all’entrata in vigore
della legge n. 210 del 1992, questi aveva ottenuto la corresponsione di un
indennizzo bimestrale; M.C. aveva quindi presentato istanza al Ministero della
sanità sia per la corresponsione dell’assegno una tantum previsto
dall’art. 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992, come integrato dalla legge
n. 238 del 1997, sia per l’attribuzione di un indennizzo aggiuntivo (art. 2,
comma 7, della legge n. 210), avendo contratto, per effetto della vaccinazione,
più di una malattia, ciascuna delle quali produttiva di esiti invalidanti. Non
avendo ricevuto risposta, M.C. ha proposto ricorso presso il Tribunale rimettente
per ottenere dal Ministero della sanità, oltre alla corresponsione degli
indennizzi sopra indicati e degli interessi arretrati sui relativi importi,
anche l’attribuzione dell’assegno di "superinvalidità" previsto dalla
tabella E allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834
(Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega
prevista dall’art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533).
1.2. – Ciò premesso, il rimettente
ritiene rilevante, ai fini della definizione del giudizio a quo, la
soluzione della questione di legittimità costituzionale degli
artt. 2, comma 7, e 4, comma 4, della legge n. 210
del 1992 (come integrata dall’art. 1, comma 2, della legge n. 238 del 1997), in relazione agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione: (a) la prima disposizione nella parte
in cui non prevede che ai danneggiati in modo gravissimo da vaccinazione
antipolio sia corrisposto anche l’assegno di "superinvalidità" di cui
alla tabella E allegata al d.P.R. n. 834 del
1981; (b) la seconda disposizione nella parte in cui, nel caso di danno alla
salute derivante da vaccinazione obbligatoria antipolio, non consente alla
competente commissione medica ospedaliera di applicare al danneggiato la
medesima tabella E sopra indicata.
1.3. – La rilevanza della questione
risiede, ad avviso del rimettente, nel fatto che dall’accoglimento della
questione di legittimità costituzionale dipende l’accoglimento del ricorso nel
merito, in quanto M.C.,
sottoposto a consulenza tecnica d’ufficio nel corso del giudizio, é risultato
"affetto da diplegia causata da malattia paralitica da somministrazione di
vaccino orale antipolio". A giudizio del consulente tecnico d’ufficio, che
il rimettente considera "condivisibile", il complesso patologico
derivante da tale affezione "può sicuramente essere sussunto
tra le fattispecie di cui al punto b.1 della tabella
E allegata al d.P.R. n. 834 del 1981", che
concerne le "lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo
spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare,
isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti della
vita organica e sociale".
1.4. – Il giudice a quo svolge
una ricostruzione del quadro normativo e della giurisprudenza costituzionale in
tema di danno alla salute derivante da vaccinazioni obbligatorie, richiamando
l’approvazione, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 307 del 1990, della legge
n. 210 del 1992, la quale prevede la corresponsione di un indennizzo a favore
di coloro che, a causa di vaccinazioni imposte per legge, abbiano subito
lesioni produttive di menomazioni psico-fisiche irreversibili, e di coloro che,
a seguito di trasfusioni di sangue o di emoderivati, siano stati infettati da HIV o lamentino danni
irreversibili da epatiti post-trasfusionali.
Il rimettente
ricorda inoltre che con la sentenza n. 118 del 1996 la Corte
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 3, comma 7, della citata legge n. 210
del 1992, nella parte in cui non prevedevano il diritto a
un equo indennizzo a carico dello Stato, per il periodo ricompreso
tra il manifestarsi della patologia e il momento di entrata in vigore della
legge, a favore di coloro che avessero subìto lesioni
conseguenti alla vaccinazione obbligatoria antipolio e di coloro che avessero
prestato assistenza personale diretta ai soggetti lesi.
A seguito di
tale sentenza – prosegue il rimettente – la legge n. 238 del 1997 ha previsto
la corresponsione di un assegno una tantum a favore di coloro che hanno subito le lesioni considerate dalla legge
n. 210 del 1992, pari al trenta per cento dell’indennizzo in essa previsto, per
ciascuno degli anni intercorsi tra l’evento dannoso e l’entrata in vigore della
stessa legge n. 210.
Con la
sentenza n. 27 del 1998, infine, la
Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1,
comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevedeva il
diritto all’indennizzo di coloro che siano stati
vaccinati contro la poliomielite nel periodo in cui era in vigore la legge 30
luglio 1959, n. 695 (Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione
antipoliomielitica), cioé quando la vaccinazione, benchè incentivata, non era ancora obbligatoria.
Concludendo la sua
ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, il rimettente rileva
che, allo stato attuale, la legislazione esclude la possibilità di
corrispondere, ai soggetti i quali abbiano subìto
danni permanenti e irreversibili a seguito di vaccinazione obbligatoria
antipolio, l’assegno di "superinvalidità", previsto – dalla tabella E
allegata al d.P.R. n. 834 del 1981
– soltanto a favore degli invalidi per cause belliche o di servizio connesso
alla guerra.
1.5. – Di
questa mancata possibilità il rimettente si duole, in
relazione agli artt. 2, 3 e 32 della
Costituzione.
In primo
luogo il quadro normativo descritto produrrebbe "una disparità trattamentale tra situazioni tutt’affatto consimili"
non giustificata da ragioni prevalenti di tutela della collettività.
L’art. 32
della Costituzione – ricorda il rimettente – tutela la salute, prima che come
interesse della collettività, come diritto "assoluto e primario"
dell’individuo: da ciò dovrebbe desumersi, anche alla luce del principio solidaristico (art. 2 della Costituzione), la necessità
della tutela della salute individuale anche quando dal trattamento del singolo
la collettività non tragga un immediato beneficio.
Le citate
disposizioni costituzionali escludono, ad avviso del giudice a quo, che
la collettività possa richiedere all’individuo di
esporre a rischio la propria salute senza farsi carico delle eventuali
conseguenze negative: pur prevedendo trattamenti sanitari imposti per legge a
beneficio dell’interesse collettivo alla salute, l’art. 32 della Costituzione
"non postula il sacrificio della salute individuale a quella collettiva".
Ne consegue che, a fronte dell’assunzione da parte del singolo del rischio di lesioni alla salute, l’art. 2 della
Costituzione impone allo Stato di corrispondere, nel caso che l’evento dannoso
si produca, "una protezione specifica consistente in una "equa
indennità"".
In base alla
ricostruzione esposta, poi, non sarebbe ragionevole commisurare l’equa
indennità al fattore di rischio – "inteso come più o meno rilevante
possibilità di verificarsi di un evento dannoso"
– anzichè all’entità del danno che l’individuo ha
effettivamente subìto in conseguenza dell’adempimento
di un obbligo imposto dalla legge; nè la censurata
disparità di trattamento potrebbe trovare giustificazione nella considerazione
che a determinate situazioni corrisponda una maggiore probabilità di compromissione del bene della salute perchè,
se così fosse, lo Stato dovrebbe attribuire un’indennità proporzionata al
rischio a favore di tutti coloro che vi si espongono, indipendentemente dal
verificarsi dell’evento. La ratio della legislazione in materia sarebbe
invece da rinvenire nel favore verso il "risarcimento solidale" da
parte della collettività, nel cui interesse il singolo si
é esposto al fattore di rischio, in caso di evento che abbia causato un danno
grave ed irreversibile alla salute dell’individuo.
2. – Si é
costituita in giudizio la parte privata M.C., depositando una memoria nella quale si richiamano,
condividendole, le argomentazioni svolte nell’ordinanza di rimessione.
La difesa
della parte aggiunge, ai fini del profilo di sostenibilità finanziaria, che i
cittadini attualmente indennizzati per vaccinazioni
obbligatorie non sarebbero più di cinquecento, e sollecita la Corte
costituzionale ad acquisire, con ordinanza istruttoria, i relativi dati presso
il Ministero della sanità. Rispetto agli indennizzati, coloro che hanno
contratto una pluralità di patologie sarebbero
"una esigua minoranza", che si ridurrebbe ulteriormente con
riferimento ai soggetti affetti da patologie comprese nell’allegato E del d.P.R. n. 834 del 1981; non varrebbero quindi, in senso
contrario all’accoglimento della questione, neppure esigenze di salvaguardia del bilancio.
3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, é intervenuto nel giudizio così
promosso, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia
dichiarata inammissibile o infondata.
In una
memoria depositata in prossimità dell’udienza l’interveniente premette che la
questione, "pur nella consapevolezza della rilevanza dei profili
sociali" ad essa attinenti "e con
comprensione per la particolare situazione soggettiva", deve essere
considerata in un quadro complessivo che tenga conto della giurisprudenza
costituzionale in materia.
In primo
luogo l’Avvocatura ritiene che il giudice rimettente abbia confuso i
presupposti dei diversi istituti del risarcimento del danno e dell’indennizzo:
contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente, la funzione di
integrale ed effettivo ristoro del danno appartiene all’istituto del
risarcimento, mentre l’indennizzo avrebbe funzione integrativa "là dove si
avverte pressante l’esigenza del ristoro di un pregiudizio, pur in presenza
della impossibilità o estrema difficoltà di assicurarlo nella sua
integralità". A tale proposito, l’interveniente richiama la giurisprudenza
costituzionale (sentenze n. 307 del 1990 e n. 118 del 1996) in cui si
afferma che il riconoscimento dell’indennizzo per lesioni derivanti dalla
vaccinazione antipolio si inserisce nel sistema di
sicurezza sociale e non nel contesto della responsabilità civile.
La Corte
costituzionale, nelle decisioni richiamate, avrebbe perseguito "scopi di
giustizia sostanziale" nell’assicurare il ristoro del danno per casi che
sono comunque "assolutamente rari", tali
perciò da non alterare gli esiti della politica sanitaria. In quei casi lo
Stato, in considerazione della rilevanza degli interessi coinvolti, come si
accolla il costo della vaccinazione così affronta il
costo derivante dal contagio, in seguito a una valutazione che ritiene – per la
collettività – minori i costi connessi agli eventuali "esiti
infausti" della vaccinazione rispetto ai costi che si dovrebbero sostenere
per evitarli.
L’inquadramento
dell’indennizzo nel sistema di sicurezza sociale comporta innanzitutto che esso
é regolato da strumenti di diritto pubblico e inoltre che per esso é disponibile "un numero modesto e limitato di
risorse economiche", insufficienti a garantire l’integrale risarcimento
del danno che appartiene all’ambito proprio della responsabilità civile.
Da tali
premesse, prosegue l’Avvocatura, discende che la determinazione dell’indennizzo
é attività riservata al legislatore, cosicchè
l’importo e le modalità di erogazione dello stesso
devono avvenire all’interno del sistema di sicurezza sociale, il quale
"deve calibrare i suoi interventi" in ragione dei limiti delle
risorse disponibili.
Ulteriore conseguenza
é che la valutazione del sacrificio imposto al danneggiato deve considerare
adeguatamente sia le diverse finalità del sistema di sicurezza sociale, sia gli
"evidenti vantaggi" che risiedono nella pronta ed automatica
erogazione dell’indennizzo.
Coerentemente
con tali premesse – prosegue l’Avvocatura - i giudici di
merito, a seguito della sentenza n. 307 del 1990,
da un lato hanno utilizzato la categoria della responsabilità oggettiva,
in assenza di una condotta antigiuridica dello Stato, dall’altro hanno
determinato un indennizzo congruamente ridotto rispetto all’entità reale del
danno, in considerazione delle differenze esistenti tra la responsabilità
civile e le garanzie di sicurezza sociale.
Si comprende,
dunque, che il sindacato della Corte costituzionale si sia limitato a
verificare che l’esiguità dell’indennizzo non giungesse "a vanificare,
svuotandolo di contenuto concreto", il relativo diritto.
L’indennizzo
in questione non avrebbe d’altronde neppure natura assistenziale,
posto che l’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 consente la cumulabilità di tale erogazione con "ogni altro
emolumento a qualsiasi titolo percepito": per esso, dunque, non si applica
nessuna delle regole che disciplinano i crediti assistenziali.
L’Avvocatura
osserva inoltre che il giudice rimettente avrebbe individuato
impropriamente il tertium comparationis: non potrebbero infatti considerarsi
assimilabili, ai fini della questione di legittimità costituzionale, i rischi
connessi all’esposizione del soggetto ad eventi bellici o alla prestazione di
un servizio connesso alla guerra con quelli derivanti dalla vaccinazione
obbligatoria antipolio. Il rimettente tenderebbe perciò a trasferire elementi
di un sistema di garanzia in un altro.
Nè – prosegue
l’interveniente – potrebbe essere ritenuto lesivo del principio di eguaglianza l’esercizio da parte del legislatore della
potestà "di individuare e di adottare discrezionalmente soluzioni
differenziate per fattispecie distinte e diverse, ancorchè
assimilabili".
Nel caso in
esame la condizione giuridica di coloro che hanno
riportato lesioni permanenti da vaccinazioni obbligatorie sarebbe
obiettivamente diversa e distinta dalla condizione di chi ha subìto danni irreversibili per ragioni collegate a eventi
bellici, posto che l’assimilazione potrebbe essere sostenuta solo con
riferimento alla gravità del danno, "peraltro, neanche della stessa
natura".
L’Avvocatura conclude
pertanto per il rigetto della questione.
Considerato
in diritto
1. – Il
Tribunale di Camerino dubita della legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 7, e 4, comma
4, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati),
integrata dall’art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche
ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi
ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), in relazione agli artt.
2, 3 e 32 della Costituzione.
Il menzionato
art. 2, comma 7, stabilisce che ai soggetti danneggiati che contraggono più di
una malattia a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione
di emoderivati, a norma
della legge n. 210 del 1992, a ognuna delle quali sia conseguito un esito
invalidante distinto, é riconosciuto un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal
Ministro della sanità con proprio decreto, in una misura non superiore al
cinquanta per cento di quello, per così dire, ordinario, previsto nei commi 1 e
2 del medesimo articolo e consistente in un assegno determinato nella misura
stabilita - dalla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177
(Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle
retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale
e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di
previdenza), come modificata dall’art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111 - in
riferimento al trattamento pensionistico privilegiato ordinario delle Forze
Armate; assegno al quale si aggiunge una somma corrispondente all’importo
dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324
(Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza),
prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato.
Il giudice
rimettente ritiene che la statuizione posta da tale comma 7
dell’art. 2 della legge n. 210 del 1992 possa violare un diritto fondamentale
della persona umana, quale il diritto alla salute (artt.
2 e 32 della Costituzione), e possa apparire irragionevole in
quanto, determinando nel modo anzidetto la misura dell’indennizzo, non
consente il riconoscimento del diritto a ottenere anche l’assegno previsto
dalla tabella E allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981,
n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della
delega prevista dall’art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533), relativo
alla determinazione dell’assegno di "superinvalidità" derivante da
eventi bellici o da cause di servizio connesse alla guerra.
La premessa
della tesi sostenuta dal giudice rimettente é che, in materia, alla stregua del
diritto costituzionale alla salute, non siano
rilevanti le cause del danno inferto alla salute e la loro incidenza statistica
ma unicamente l’entità del danno subìto. Da tale
premessa viene tratta, come conseguenza,
l’affermazione che, a parità di danno, pari deve essere l’intervento indennitario dello Stato a favore del danneggiato. Nella
specie, il soggetto che ha agito di fronte al giudice rimettente é stato
colpito, come riportato nell’esposizione dei fatti di causa, da invalidità
riconosciuta del cento per cento, conseguente a lesioni del sistema nervoso le
quali, a giudizio del consulente tecnico d’ufficio condiviso dal giudice
rimettente, rientrano nella previsione del punto b.1
della tabella E sopra menzionata, applicabile ai casi di
"superinvalidità" derivante da patologie contratte per causa di
servizio di guerra o a seguito di eventi bellici. In
forza dei parametri costituzionali invocati e sulla premessa dell’irrilevanza
della natura degli eventi che hanno determinato il
danno, il giudice rimettente ritiene pertanto che la stessa indennità debba
essere riconosciuta anche a chi – come il soggetto che ha promosso il giudizio
di merito – tale danno ha contratto a seguito di vaccinazione
antipoliomielitica obbligatoria.
A tale
riconoscimento si oppone il denunciato art. 2, comma 7, della legge n. 210 del
1992 che prevede soltanto un diverso tipo di intervento
indennitario, e si oppone altresì l’art. 4, comma 4,
della medesima legge, il quale stabilisce che la commissione medico-ospedaliera che é chiamata a esprimere il giudizio
sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione della salute formula
altresì un giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità alla
stregua di una tabella diversa dalla menzionata tabella E di cui si chiede
l’applicazione nel caso di specie, e precisamente "secondo la tabella A
annessa al testo unico approvato con d.P.R. 23
dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834".
Per questa
loro portata ostativa al riconoscimento dell’assegno di
"superinvalidità", gli artt. 2, comma 7,
e 4, comma 4, della legge n. 210 del 1992 vengono
quindi sottoposti al controllo di costituzionalità di questa Corte.
2. – La
questione non é fondata.
2.1. – La tabella E allegata al d.P.R. n.
834 del 1981, sostitutiva della corrispondente tabella E allegata al d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra) – di cui si prospetta
l’applicazione anche al caso del danno alla salute derivante da vaccinazione
obbligatoria, tramite una pronuncia additiva sul comma 7 dell’art. 2 della
legge n. 210 del 1992 –, é inserita in un sistema normativo complesso nel quale
é prevista la corresponsione di pensioni, assegni temporanei e indennità a
favore di militari, o soggetti equiparati, e dei loro congiunti, nel caso di
ferite, lesioni, infermità riportate in guerra o per fatti connessi alla
guerra, da cui siano derivate ferite, lesioni, infermità o morte (art. 2 del
citato d.P.R. n. 915 del 1978),
corresponsione che vale come "atto risarcitorio,
di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti
di coloro che, a causa della guerra, abbiano subìto
menomazioni nell’integrità fisica o la perdita di un congiunto" (art. 1).
In particolare, le lesioni e le infermità elencate nella tabella E in questione
danno diritto, in aggiunta alla pensione o all’assegno temporaneo, all’assegno
per "superinvalidità" in esso prevista (art.
15), nonchè a un’indennità per la necessità di
assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore (art. 21). Nel caso di
coesistenza di infermità o mutilazioni é previsto un
assegno di cumulo che si aggiunge a quello per "superinvalidità", ove
si tratti di invalidità diverse da quelle che danno luogo a quest’ultimo
assegno (art. 16). Norme particolari, infine, sono dettate in tema di cumulabilità e opzione tra il
trattamento di guerra e altro trattamento (artt. 28 -
36). Già solo da questi accenni, risulta che la
disciplina in questione costituisce un sistema e che ogni suo elemento,
compresa la disciplina delle infermità che danno luogo all’assegno di
"superinvalidità", contribuisce a formare il quadro, assumendo
significato solo all’interno di esso.
D’altra
parte, l’intervento dello Stato a favore di coloro che
abbiano riportato lesioni o infermità a causa (tra l’altro) di
vaccinazioni obbligatorie si é sviluppato - anche in conseguenza dei diritti
riconosciuti in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, a iniziare dalla
sentenza n. 307 del 1990 – dando
luogo a sua volta a un autonomo quadro normativo. Secondo la legislazione
vigente, l’intervento anzidetto consiste in un indennizzo, cumulabile con ogni
altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente, il
quale dà luogo a un assegno, reversibile per quindici
anni, determinato nella misura stabilita dalla tabella B prevista dall’art. 9,
secondo comma, della legge n. 177 del 1976 e ad essa allegata (modificata
dall’art. 8 della legge n. 111 del 1984), in sostituzione di una precedente
tabella annessa al d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,
e concernente le pensioni privilegiate ordinarie riconosciute a favore di tre
classi di personale delle Forze Armate. Detta tabella B prevede otto categorie
di trattamento pensionistico a favore di tale
personale, corrispondenti alle otto categorie di lesioni e infermità previste
nella tabella A allegata al d.P.R. n. 915 del 1978
(sostituita dal d.P.R. n. 834 del 1981), in riferimento alle quali la commissione medico-ospedaliera
prevista dal denunciato art. 4, comma 4, della legge n. 210 del 1992 deve
formulare il giudizio di classificazione. L’indennizzo é integrato da una somma
corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale prevista dalla
legge n. 324 del 1959 per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili
dello Stato, e tale integrazione si cumula, ulteriormente, con l’indennità
integrativa speciale e con qualunque altra analoga indennità collegata alla
variazione del costo della vita. Qualora poi coloro che si sono assoggettati al
trattamento sanitario abbiano contratto più di una malattia, a
ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto, é
riconosciuto, ulteriormente, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro
della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al cinquanta per
cento di quello calcolato secondo i criteri sopra richiamati. Da ciò risulta un sistema di determinazione dell’indennizzo nel
caso in questione diverso da quello concernente la materia delle pensioni di
guerra, dal quale si richiede di estrapolare un elemento e di inserirlo nel
primo sistema, il che, evidentemente, potrebbe essere realizzato solo con un
intervento del legislatore.
In
conclusione, l’eterogeneità dei sistemi normativi messi a confronto non
consente di pervenire al risultato al quale la questione di costituzionalità é
orientata, questione dunque che già sotto questo profilo appare non fondata.
2.2. –
Neppure può essere seguita l’argomentazione del giudice rimettente là dove, sottolineando la centralità del diritto individuale alla
salute nella materia in esame, afferma che l’intervento indennitario
dello Stato deve essere commisurato esclusivamente al danno effettivamente subìto dal soggetto che, anche nell’interesse della
collettività, si é esposto al rischio conseguente al trattamento sanitario:
argomentazione che proverebbe, con l’irrilevanza della diversa tipologia delle
cause e dell’incidenza statistica del danno alla salute, la necessità di una
disciplina che non distingua, quanto all’applicazione della tabella E di
"superinvalidità", i soggetti la cui salute ha subìto
danno in conseguenza di un trattamento sanitario obbligatorio dai soggetti che
il danno hanno subìto per eventi bellici.
Questo modo
di argomentare, innanzitutto, condurrebbe troppo lontano poichè,
dando rilievo solo all’effetto e non alle possibili cause, porterebbe
addirittura a concludere - ben al di là della
estensione di un singolo aspetto di una disciplina a un’altra - per la
necessità sul piano costituzionale di un’unica disciplina (per usare la
terminologia dell’ordinanza di rimessione) di
"risarcimento solidale" del danno alla salute da parte della
collettività, quale che sia la ragione che chiama in causa anche un interesse
collettivo che ha determinato la necessaria esposizione a rischio della salute
individuale. Ma, soprattutto, così ragionando, si trascura di considerare che
l’intervento pubblico in questione deriva, dal punto di vista costituzionale,
da un obbligo dello Stato non strettamente commisurato al danno subìto, un obbligo cioé di
solidarietà sociale nei confronti di coloro che hanno
esposto la loro salute a un rischio, nell’interesse non solo loro proprio, ma
anche dell’intera collettività. Se si trattasse di un
risarcimento dovuto per la lesione di un diritto, potrebbero ritenersi
irrilevanti, ai fini della determinazione quantitativa del risarcimento, le
cause della lesione. Poichè invece si tratta
dell’adempimento di un dovere di solidarietà, é naturale ammettere che tale
dovere possa essere avvertito e dal legislatore tradotto in norma, a seconda dei casi, in maniera e misura variabile in
rapporto alle circostanze in cui il danno alla salute si é determinato e che
quindi anche le conseguenti misure indennitarie
possano differenziarsi le une dalle altre.
Anche sotto
questo profilo, dunque, il dubbio di legittimità costituzionale non risulta fondato.
3. – E’
peraltro indubbio che la presente questione, come altre sulle quali questa
Corte ha avuto occasione di pronunciarsi nel recente passato (sentenze n. 27 del 1998; n. 226 e n. 423 del 2000),
nasce comprensibilmente dalla constatazione che i criteri di determinazione
della misura dell’indennizzo nelle diverse ipotesi previste dal legislatore del
1992 non sono i più congrui fra quelli cui il legislatore medesimo avrebbe
potuto fare riferimento, anche alla luce di quanto chiarito da questa Corte
circa i caratteri di tale misura, che, oltre a dovere risultare
"equa" rispetto al danno subìto (sentenze n. 307 del 1990 e n. 118 del 1996), deve
"tenere conto di tutte le componenti del danno stesso" (sentenza n. 307 del 1990). L’art. 2,
comma 1, della legge n. 210 del 1992, in particolare, si limita infatti a fare un mero e globale rinvio, per il calcolo
dell’indennizzo, a quanto previsto da una tabella che ha riguardo a un caso
distante da quello qui in discussione, cioé al trattamento
pensionistico privilegiato di appartenenti alle Forze Armate, per le ipotesi di
infermità o malattie derivanti da cause di servizio. Il che induce a ribadire la sollecitazione, già formulata nella sentenza n. 423 del 2000 di questa
Corte, affinchè si addivenga a una nuova disciplina,
specificamente determinata in relazione alle esigenze di normazione proprie
della delicata materia.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 7, e 4, comma 4, della legge 25 febbraio
1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di
tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati),
come integrata dall’art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238
(Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di
indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed
emoderivati), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal
Tribunale di Camerino con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25
febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Depositata in
Cancelleria il 6 marzo 2002.