ORDINANZA N. 37
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 17 novembre 1999, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti di Lorenzo Matassa, promosso dalla Corte di appello di Roma - sezione prima civile, con ricorso depositato il 25 luglio 2001 ed iscritto al n. 197 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che avanti alla Corte di appello di Roma pende procedimento civile per risarcimento danni promosso dal magistrato Lorenzo Matassa nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, a seguito delle opinioni espresse nella missiva inviata dal predetto deputato all'agenzia giornalistica ANSA il 14 ottobre 1995 e da questa diffuse a vari organi di stampa, sul televideo e tramite Internet;
che
che con ricorso in data 17 aprile
2001
che
che
che ad avviso della ricorrente
che nelle affermazioni dell’on. Sgarbi non sarebbe infatti ravvisabile "uno stretto nesso funzionale" con il mandato e l'attività parlamentare, rappresentando esse, invece, "meri apprezzamenti personali" espressi nella veste di privato cittadino;
che la ricorrente, richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la prerogativa dell’insindacabilità non si estende a tutti i comportamenti del parlamentare, ma solo a quelli che esprimano opinioni correlate alla funzione, ritiene che il potere conferito al Parlamento dall'art. 68 Cost. sia stato arbitrariamente esercitato e che la delibera adottata dalla Camera sia lesiva delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria, garantite dall'art. 102 Cost.;
che l'Autorità giudiziaria ricorrente chiede conseguentemente alla Corte costituzionale di accertare e affermare che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare la insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi e di annullare la deliberazione in tal senso presa dalla stessa Camera dei deputati nella seduta del 17 novembre 1999.
Considerato che in questa fase
che
che, parimenti,
che, per quanto attiene al profilo
oggettivo del conflitto,
che dall'ordinanza possono ricavarsi le "ragioni di conflitto" e le "norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia comunicazione della presente ordinanza alla Corte di appello di Roma ricorrente e provveda a restituire alla medesima Corte di appello ricorrente gli atti del procedimento civile in corso;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura della ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2002.