SENTENZA N. 32
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
-
Cesare RUPERTO Presidente
-
Massimo VARI Giudice
-
Riccardo CHIEPPA "
-
Valerio ONIDA "
-
Carlo MEZZANOTTE "
-
Fernanda CONTRI "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 195,
comma 4, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 4 della
legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura
penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della
legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione), promossi,
nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze emesse in data 11
aprile 2001 dal Tribunale di Palmi, 7 giugno 2001 dal Tribunale di Roma, 11
maggio 2001 dalla Corte di assise di Messina e 4 luglio 2001 dal Tribunale di
Siracusa, rispettivamente iscritte ai nn. 514, 662,
666 e 728 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 26, 37 e 39,
prima serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di costituzione dell'imputato nel giudizio
pendente davanti al Tribunale di Siracusa, nonchè gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza 11 aprile 2001 (r.o.
n. 514 del 2001) il Tribunale di Palmi ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 111
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 195,
comma 4, del codice di procedura penale - introdotto dall'art. 4 della legge 1°
marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale
in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge
costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione) - nella parte in
cui prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono
deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le
modalità di cui agli artt. 351
e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc.
pen.
Analoghe questioni di legittimità costituzionale sono state
sollevate: in riferimento agli artt.
3 e 24 Cost., dal Tribunale
di Roma con ordinanza 7 giugno 2001 (r.o. n. 662 del
2001); in riferimento all'art. 3 Cost.,
dalla Corte di assise di Messina con ordinanza 11 maggio 2001 (r.o. n. 666 del 2001); in
riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dal Tribunale di Siracusa
con ordinanza 4 luglio 2001 (r.o. n. 728 del 2001).
1.1. - Il Tribunale di Palmi premette che nel corso
dell'istruzione dibattimentale le parti si opponevano all'escussione
di due sottufficiali dei Carabinieri sulle dichiarazioni assunte dalla persona
offesa in sede di denuncia, a norma del comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen.,
come sostituito dall'art. 4 della legge 1° marzo 2001, n. 63.
Invitati i testi ad astenersi dal deporre, il Tribunale ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen.,
ritenendo che, "indipendentemente dalla possibile futura escussione dei
testimoni e dei denuncianti dell'odierno processo", la esclusione della
testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria
nei casi di cui al primo periodo del comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen.
sia in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.
La norma censurata violerebbe, in particolare, l'art. 3 Cost., in quanto vieta al
"pubblico ufficiale che ha svolto indagini e che in forma diretta si é
occupato dell'escussione di un testimone" di deporre "sul contenuto
di quelle stesse dichiarazioni sulle quali, invece, qualunque altro cittadino
[...] può, ed, anzi, deve, deporre al
dibattimento" e determina così una disparità di trattamento tanto più
irragionevole ove si consideri che gli agenti e gli ufficiali di polizia
giudiziaria sono tuttora provvisti di capacità di testimoniare, non essendo
configurata nei loro confronti alcuna incompatibilità con l'ufficio di
testimone.
La previsione contenuta nel secondo periodo del comma 4, che
consente la testimonianza de relato
"negli altri casi", sarebbe inoltre di incerta
"portata" applicativa, così da non lasciare comprendere "quale
logica abbia seguito il legislatore, nell'avvalersi della discrezionalità di
cui dispone, nel distinguere le ipotesi in cui i verbalizzanti possono
deporre".
Sarebbe quindi violato il principio del contraddittorio nella
formazione della prova, di cui all'art. 111 Cost., il quale vieta soltanto che "un imputato possa
essere condannato sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta,
si é sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato
o del suo difensore", mentre la legge ordinaria vieta al verbalizzante di
deporre anche "ove entrambe le parti del processo lo volessero e ne
facessero espressa richiesta".
Il divieto pare, quindi, al rimettente paradossale con
riguardo al fatto che le parti possono accordarsi, ex art. 493, comma 3,
cod. proc. pen.,
per acquisire la informativa di reato nel cui corpo sono contenute le
dichiarazioni assunte durante le indagini. Sarebbe conseguentemente violato il
principio del contraddittorio nella formazione della prova in quanto, pur
essendo consentita l'acquisizione, sull'accordo delle parti, di un atto quale
l'informativa di reato, é vietata - anche a vantaggio dell'imputato - l'escussione in dibattimento del verbalizzante su tale atto;
analogamente, pur essendo le dichiarazioni raccolte nelle indagini suscettibili
di lettura ex art. 512 cod. proc. pen., é vietato al verbalizzante
di deporre sul loro contenuto.
La norma censurata sarebbe "ancor più
irragionevole" nell'ipotesi in cui il teste di riferimento abbia già deposto in dibattimento; in questo caso, infatti,
il diritto alla prova delle parti verrebbe limitato senza "alcuna
apprezzabile ragione", mentre sarebbe stato coerente con il precetto
costituzionale prevedere "la sanzione di inutilizzabilità della
testimonianza indiretta del verbalizzante (...) ove il teste di riferimento,
per qualunque ragione, non avesse deposto o si fosse rifiutato di
rispondere".
Da tali rilievi deriverebbe altresì la violazione dell'art.
24 Cost., in ragione dei
conseguenti "rilevanti profili di compressione dei diritti della pubblica
e privata difesa (che comprende, cioé, anche gli
interessi della parte civile)".
Del resto, conclude il giudice a
quo, analoga questione di legittimità costituzionale venne già dichiarata
fondata dalla Corte, in riferimento "ad un contesto normativo ancor più
rigido dell'attuale", con la sentenza n. 24 del 1992,
le cui argomentazioni "appaiono ancor oggi valide ed attuali, specie alla
luce dei nuovi precetti relativi al giusto processo, di cui all'art. 111"
Cost.
1.2. - Il Tribunale di Roma rileva che nel corso
dell'istruttoria dibattimentale, non essendo possibile acquisire la deposizione
di una persona offesa rientrata nel frattempo nel paese di origine
e non reperibile, si rendeva necessario esaminare gli ufficiali di polizia
giudiziaria operanti a chiarimento di quanto raccolto nel processo verbale di
denuncia, al fine di valutare compiutamente la condotta ascrivibile ai
prevenuti, in particolare attraverso una verifica dell'effettivo contenuto
delle dichiarazioni rese dalla denunciante circa le modalità dei fatti.
Il divieto di esaminare gli ufficiali di
polizia giudiziaria dettato dall'art. 195, comma 4, cod. proc.
pen. appare dunque al
Tribunale rimettente "imposto irragionevolmente, poichè
dà luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla generale
disciplina della testimonianza de relato, di
cui all'art. 195 c.p.p., determinata dalla condizione
soggettiva dell'appartenenza del teste alla P.G.".
Inoltre, secondo il giudice a quo, la norma censurata,
"impedendo l'acquisizione di elementi di prova
idonei a contribuire all'accertamento dell'effettivo svolgersi dei fatti e
delle condotte penalmente rilevanti, finisce per intaccare lo stesso diritto di
difesa, costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost.".
1.3 -
Anche
A parere della Corte rimettente neppure il nuovo art. 111
Cost. autorizza limiti alla testimonianza indiretta della polizia giudiziaria: poichè il principio del contraddittorio era già stato preso
in considerazione nella sentenza del 1992, dal quarto comma della norma
costituzionale potrebbe semmai discendere soltanto che le dichiarazioni del
testimone di riferimento, il quale si sottragga poi volontariamente al
confronto dibattimentale e di cui il giudice sia venuto a
conoscenza attraverso la testimonianza del verbalizzante, sono
inutilizzabili come prova di colpevolezza, ma non che esse non possano essere
acquisite e utilizzate ad altri fini, eventualmente a favore dello stesso
imputato.
L'irragionevolezza della disposizione censurata si
manifesterebbe inoltre nelle "conseguenze pratiche del divieto di testimonianza,
il cui effetto, in un processo in cui il testimone qualificato sia chiamato,
come nel caso di specie, a riferire sulle indagini condotte, si traduce nella inevitabile frammentarietà della deposizione, nella
irrazionale scompaginazione della trama narrativa della testimonianza, nella
rappresentazione, da parte del testimone, di circostanze isolate e di
difficile, se non impossibile, lettura e collocazione logica".
Infine,
1.4 - Il Tribunale di Siracusa premette:
- che nel corso di una precedente
udienza un sottufficiale di polizia giudiziaria era stato chiamato a
testimoniare sulle dichiarazioni da lui ricevute, e regolarmente verbalizzate
nel corso delle indagini preliminari, da persone informate sui fatti, citate in
dibattimento come testimoni;
- che i difensori degli imputati
avevano eccepito, ai sensi dell'art. 195, comma 4, cod. proc.
pen., così come riformulato
dalla legge n. 63 del 2001, il divieto per gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da
testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen.;
- che il pubblico ministero aveva
chiesto il rigetto dell'eccezione, sul presupposto che il divieto é limitato
alle sole ipotesi in cui le dichiarazioni siano state assunte dalla polizia
giudiziaria ai sensi degli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen.
e quindi nell'ambito di attività di indagine di iniziativa della polizia
giudiziaria;
- che il Tribunale, preso atto che la testimonianza del
sottufficiale di polizia giudiziaria si riferiva a dichiarazioni verbalizzate
nel corso di attività di indagine delegate dal
pubblico ministero, aveva rigettato l'eccezione della difesa, aderendo alla
interpretazione letterale della norma prospettata dal pubblico ministero e
dando corso all'assunzione della deposizione;
- che nell'udienza successiva i difensori eccepivano
l'illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 195, comma 4, cod. proc.
pen., nell'interpretazione
datane dal giudice, in quanto la norma determinerebbe un'ingiustificata
disparità di trattamento di situazioni di fatto sostanzialmente eguali, quali
l'assunzione ad opera della polizia giudiziaria delle dichiarazioni
testimoniali nell'ambito di attività di iniziativa o nell'ambito di attività
delegata dal pubblico ministero.
Il Tribunale, dopo aver ribadito che
alla stregua dell'interpretazione letterale della norma il divieto di
testimoniare della polizia giudiziaria non é esteso in generale al contenuto
delle dichiarazioni ricevute nel corso di attività di indagine delegate,
solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen.,
"nella parte in cui prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da
testimoni nelle ipotesi di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b)",
ritenendo che tale norma violi gli artt. 3, 24 e 111
Cost.
Con riferimento all'art. 3 Cost., il rimettente rileva che non vi é alcuna ragione logica e
giuridica per differenziare le ipotesi in cui l'ufficiale di polizia
giudiziaria abbia assunto le informazioni di propria iniziativa ovvero su
delega del pubblico ministero, in quanto le due situazioni appaiono identiche,
trattandosi in entrambi i casi di attività di assunzione di informazioni da
parte della polizia giudiziaria: identiche sono le modalità di documentazione,
la destinazione dell'atto al fascicolo del pubblico ministero, l'utilizzabilità
per le contestazioni, la disciplina della lettura delle dichiarazioni ai sensi
degli artt. 512 e 512-bis cod. proc. pen.
Ad avviso del rimettente, nella "stessa ottica di
discriminazione di situazioni identiche, e solo entro tali limiti",
sussisterebbe anche la violazione dell'art. 24 Cost. La
disciplina censurata comprimerebbe infatti il diritto di difesa, in quanto, essendo
rimessa alla discrezionalità del pubblico ministero la decisione se delegare o
meno l'atto e, quindi, se consentire o meno la testimonianza sul contenuto
dello stesso all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria, sarebbe attribuito
allo stesso pubblico ministero il potere di sottrarre un teste alle domande del
difensore dell'imputato.
Quanto al contrasto con l'art. 111 Cost., l'unico aspetto di illegittimità sarebbe "il
medesimo già rilevato con riferimento al conflitto con l'art. 24 Cost., e cioé nei limiti in cui
si profila una posizione di preminenza della pubblica accusa sulla difesa,
nell'attribuire alla discrezionalità del p.m. la decisione di delegare o meno
l'atto, con la predetta conseguenza di consentire al p.m.,
nella seconda ipotesi, di decidere di sottrarre un testimone alle domande del
difensore dell'imputato".
Al riguardo, il giudice a quo precisa che,
"contenuto entro tali limiti il conflitto tra la nuova formulazione
dell'art. 195, comma 4 c.p.p." e l'art. 111 Cost., non é illogico nè contraddittorio sollevare d'ufficio questione di
legittimità costituzionale della norma in questione per contrasto con l'art. 3 Cost., sul presupposto che il divieto di testimonianza
indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, sebbene
riferibile ai soli casi in cui costoro abbiano svolto attività d'iniziativa ai
sensi degli artt. 351 e 357, comma
2, lettera a), cod. proc. pen., riprodurrebbe la medesima
illegittimità già dichiarata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 1992.
2. - Nei giudizi promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 514 e 728 del r.o. del 2001 é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni,
sostanzialmente analoghe, sollevate dal Tribunale di
Palmi e dal Tribunale di Siracusa siano dichiarate infondate.
L'Avvocatura rileva infatti che la ratio
della norma censurata risiede nella necessità di tenere distinte le ipotesi in
cui la testimonianza indiretta abbia ad oggetto dichiarazioni non assunte
formalmente in un verbale da quelle che concernano dichiarazioni formalmente
acquisite in un atto del procedimento, e "mira ad evitare aggiramenti
della regola che impone il contraddittorio nella formazione della prova,
facilmente possibili rispetto ad atti già formalmente assunti, che hanno loro
autonome possibilità di utilizzo".
3. - Nel giudizio promosso dal Tribunale di Siracusa con
l'ordinanza iscritta al n. 728 del r.o. del 2001 si é
altresì costituita l'imputata nel procedimento a quo, rappresentata e
difesa dagli avvocati Giuseppe Frigo e Ettore Randazzo.
A parere della parte l'unica lettura costituzionalmente corretta
della norma in esame é nel senso che l'ufficiale di polizia giudiziaria non può
mai riferire su quanto appreso nel corso delle indagini da persone informate
sui fatti, sia che l'escussione di quest'ultime
sia avvenuta nell'ambito di attività di indagine delegate, sia che sia stata
frutto di iniziativa diretta della polizia giudiziaria.
In linea generale, la difesa della parte privata rileva che
la costituzionalizzazione dei principi del giusto processo nel nuovo art. 111
Cost. ha imposto la riformulazione delle norme codicistiche
che disciplinano le modalità di acquisizione e di
valutazione della prova, nel rispetto del metodo del contraddittorio, al fine
di dare concreta attuazione anche al principio di effettività del diritto di
difesa. In quest'ottica la legge n. 63 del 2001
costituirebbe la definitiva consacrazione del sistema accusatorio nel rito
penale e del relativo corollario della separazione della
fase procedimentale da quella processuale.
In realtà, osserva la difesa, lo stesso giudice rimettente
ritiene che una differenziazione di regime tra l'attività delegata e quella di iniziativa contrasterebbe con gli artt.
3 e 24 Cost., ma conclude,
paradossalmente, che l'incostituzionalità non concerne la limitazione del
divieto, ma il divieto stesso, sulla base delle argomentazioni utilizzate dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 1992.
A seguito dell'introduzione dei principi del giusto processo,
l'odierno quadro costituzionale é però profondamente diverso da quello vigente
all'epoca della sentenza n. 24 del 1992:
se
La parte privata, conclusivamente, chiede alla Corte di
dichiarare manifestamente infondata la questione, previa affermazione che il
comma quarto dell'art. 195 cod. proc. pen. va interpretato nel senso che
agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria é sempre vietato testimoniare su
quanto appreso dai testimoni nel corso delle indagini preliminari. In
subordine, ove
Considerato in diritto
1. - Oggetto del presente giudizio sono le questioni di
legittimità costituzionale relative al divieto della testimonianza indiretta
per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, introdotto dall'art. 4 della
legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura
penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della
legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione) nell'art.
195, comma 4, del codice di procedura penale, sollevate, con varie ordinanze di
diverse autorità giudiziarie, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.
2. - Il nucleo centrale delle questioni di legittimità
costituzionale sollevate dal Tribunale di Palmi (r.o. n. 514 del 2001), dal Tribunale di Roma (r.o. n. 662 del 2001) e dalla Corte di assise
di Messina (r.o. n. 666 del 2001) investe il supposto
contrasto dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. con l'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevole disparità della
disciplina riservata agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, per i
quali é previsto il divieto di deporre sul contenuto delle dichiarazioni
acquisite da testimoni con le modalità di cui agli art. 351 e 357, comma 2,
lettere a) e b), cod. proc. pen., rispetto alle regole dettate
in caso di testimonianza indiretta per gli altri testimoni.
In termini sostanzialmente analoghi i tre
rimettenti -richiamando le argomentazioni svolte da questa Corte nella sentenza
n. 24 del 1992,
che aveva dichiarato illegittimo il divieto di testimonianza indiretta per gli
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria contemplato nell'originaria
formulazione del comma 4 dell'art. 195 cod. proc.
pen. - lamentano
l'irragionevole disparità di trattamento riservata a tali soggetti rispetto
alla disciplina generale della testimonianza indiretta prevista nei primi tre
commi della norma impugnata, in base alla quale qualsiasi persona può e deve
deporre sui fatti di cui abbia avuto conoscenza da altri; disparità tanto più
irragionevole in quanto, malgrado le modifiche apportate all'art. 197 cod. proc. pen.
dalla legge n. 63 del 2001, nei confronti degli ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria continua a non essere prevista alcuna incompatibilità con l'ufficio
di testimone.
Nell'ordinanza n. 666 del 2001
il contrasto con l'art. 3 Cost. viene ravvisato anche
nella diversità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per gli
investigatori privati che abbiano svolto attività di investigazione difensiva
ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 397, per i quali l'art. 197, comma 1,
lettera d), cod. proc. pen. prevede l'incompatibilità a testimoniare solo in
relazione alla "formazione delle dichiarazioni e delle informazioni
assunte nell'ambito delle indagini difensive".
Nelle ordinanze nn. 514 e 666 del 2001 viene inoltre denunciata l'intrinseca irragionevolezza del
divieto della testimonianza indiretta, che é invece consentita negli
"altri casi" a norma dell'ultima parte del comma 4 dell'art. 195 cod.
proc. pen.,
sul presupposto che sarebbe impossibile comprendere quale logica abbia seguito
il legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, nel prevedere,
rispettivamente, in alcuni casi il divieto e in altri, per di più non
chiaramente determinati, la ammissibilità della testimonianza indiretta.
3. - Con riferimento agli altri parametri evocati, la
violazione dell'art. 24 Cost. viene ravvisata nella
compressione del diritto di difesa, derivante dal divieto della testimonianza
indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, che potrebbero, in
ipotesi, essere esaminati su circostanze a favore delle parti private (r.o. n. 514 del 2001); più in generale, la disciplina
censurata impedirebbe di acquisire elementi di prova idonei all'effettivo
accertamento dei fatti e, quindi, potrebbe potenzialmente ledere il diritto di
difesa (r.o. n. 662 del 2001).
Quanto al contrasto con l'art. 111 Cost., su cui si intrattiene l'ordinanza n. 514 del 2001,
il divieto di assumere come testimoni i verbalizzanti sul contenuto delle
dichiarazioni da loro ricevute violerebbe il principio del contraddittorio
nella formazione della prova, impedendo di acquisire "profili
chiarificatori attinenti al contenuto dei verbali", che potrebbero giovare
anche all'imputato.
4. - Differente é l'impostazione delle questioni di
legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di
Siracusa nell'ordinanza n. 728 del 2001.
Il giudice rimettente, muovendo dalla premessa interpretativa
che il divieto imposto agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di deporre
sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni nelle ipotesi di cui
agli artt. 351 e 357, comma 2,
lettere a) e b), cod. proc. pen. sia operante solo in caso di
attività di indagine di iniziativa della polizia giudiziaria, e non anche in
caso di indagini delegate dal pubblico ministero, ravvisa nella norma censurata
in primo luogo la violazione dell'art. 3 Cost., in
quanto la disparità di disciplina della testimonianza indiretta a seconda che
abbia per oggetto attività di indagine di iniziativa o delegate appare priva di
qualsiasi fondamento razionale, non essendo giustificata da alcuna differenza
sostanziale tra le due attività di polizia giudiziaria.
Risulterebbero poi violati anche gli
artt. 3 e 24 Cost.: essendo rimessa alla discrezionalità del pubblico
ministero la decisione di delegare l'attività di indagine, il diritto di difesa
sarebbe compresso dal potere del pubblico ministero di sottrarre un testimone
alle domande della difesa dell'imputato. La posizione di preminenza del
pubblico ministero si porrebbe anche in contrasto con l'art. 111 Cost., sotto il profilo della
violazione del principio della parità tra accusa e difesa.
Infine, la disciplina censurata si porrebbe comunque in contrasto con l'art. 3 Cost.,
in quanto il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria, sia pure riferito solo ai casi in cui questi abbiano
svolto attività di indagine di iniziativa, riproduce la medesima situazione di
illegittimità già dichiarata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 1992.
5. - Poichè tutte le questioni
investono l'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., va disposta la riunione dei
relativi giudizi.
6. - Le questioni sollevate in
riferimento all'art. 3 Cost. dai Tribunali di Palmi (r.o.
n. 514 del 2001) e di Roma (r.o. n. 662 del 2001), nonchè dalla Corte di assise di
Messina (r.o. n. 666 del 2001) sono infondate.
I giudici rimettenti chiedono in sostanza a questa Corte di
dichiarare illegittimo il divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali
e agenti di polizia giudiziaria, appellandosi alle argomentazioni svolte nella
sentenza n. 24
del 1992, che aveva appunto dichiarato illegittima
l'originaria formulazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc.
pen. I rimettenti omettono
peraltro di considerare che, rispetto al momento in cui é stata emessa tale
sentenza, é profondamente mutato non solo il sistema delle norme che
disciplinano l'attività investigativa della polizia giudiziaria e il regime
della lettura degli atti irripetibili, ma, ciò che più conta, il quadro di
riferimento costituzionale, ora integrato dalla previsione, contenuta nella
prima parte del quarto comma dell'art. 111 Cost., del
principio del contraddittorio nella formazione della prova.
Da questo principio, con il quale il
legislatore ha dato formale riconoscimento al contraddittorio come metodo di
conoscenza dei fatti oggetto del giudizio, deriva quale corollario il divieto
di attribuire valore di prova alle dichiarazioni raccolte unilateralmente dagli
organi investigativi (ed evidentemente anche dal difensore).
Nel dare attuazione al principio costituzionale la legge n.
63 del
La disciplina censurata, lungi dal determinare una irragionevole disparità di trattamento della
testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria rispetto
a quella dei privati, risponde quindi all'esigenza, costituzionalmente
garantita, di evitare che, attraverso la testimonianza degli operatori di
polizia giudiziaria, possa essere introdotto come prova in giudizio il
contenuto di dichiarazioni consacrate in verbali di cui é vietata
l'acquisizione, salva l'ipotesi, contemplata dall'art. 512 cod. proc. pen.,
che di tali verbali venga data lettura per essere divenuta impossibile
l'assunzione della prova in dibattimento per fatti o circostanze imprevedibili.
In quest'ottica si
inserisce anche l'innovazione al testo originario dell'art. 195, comma
4, cod. proc. pen.
introdotta dalla legge n. 63 del 2001, secondo cui la testimonianza indiretta
non é vietata negli "altri casi", cioé
quando non ha per oggetto informazioni consacrate in verbali: non presentandosi
l'esigenza di evitare l'aggiramento della regola di esclusione probatoria, non
sussiste alcun profilo di irragionevolezza nella disciplina che consente in
tali situazioni di applicare le regole generali in tema di testimonianza
indiretta.
Infine, non fondata é anche la questione relativa
alla supposta irragionevole disparità di trattamento tra la norma
censurata e la disciplina dell'incompatibilità a testimoniare prevista per gli
investigatori privati dall'art. 197, comma 1, lettera d), cod. proc. pen.
A prescindere dal rilievo che il fugace riferimento a tale
norma non consente di verificare compiutamente quale sia l'interpretazione
riservata dal rimettente al tertium comparationis, nè in quali
termini questi assuma la presupposta identità di ratio
tra le due discipline, é sufficiente ribadire, da un lato, che il divieto della
testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria é
coerente con il principio costituzionale del contraddittorio nella formazione
della prova e, dall'altro, che interpretazioni della disciplina
dell'incompatibilità a testimoniare degli investigatori privati che
consentissero di aggirare le regole di esclusione probatoria si porrebbero in
contrasto con l'art. 111, quarto comma, Cost.
7. - Il Tribunale di Palmi e il Tribunale di Roma sollevano
la questione in una diversa prospettiva, in
riferimento, rispettivamente, agli artt. 24 e 111
Cost. (r.o. n. 514 del 2001) e in
relazione all'art. 24 Cost. (r.o. n. 662 del
2001).
Le violazioni del diritto di difesa e del principio del
contraddittorio sono infatti prospettate in termini
meramente ipotetici, non ricorrendo nei giudizi a quibus
le situazioni di fatto o i presupposti di diritto - quali potrebbero essere
l'istanza delle parti private di ammettere come testimoni gli ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni in precedenza
rese dalle persone per acquisire elementi utili all'esercizio del diritto di
difesa e per dare attuazione al principio del contraddittorio - a cui i
rimettenti hanno in astratto fatto riferimento.
La questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente
inammissibile per difetto di rilevanza.
8. - Anche la questione sollevata dal Tribunale di Siracusa con l'ordinanza n. 728 del 2001
é manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.