Ordinanza n. 27 del 2002

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ORDINANZA N. 27

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 24 ottobre 2000 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Giancarlo Cito nei confronti del ten. Donato Olive, promosso dal Tribunale di Taranto – sez. II penale, con ricorso depositato il 12 aprile 2001 ed iscritto al n. 188 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con atto pervenuto a questa Corte in originale il 9 novembre 2001, il Tribunale di Taranto, seconda sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione in data 24 ottobre 2000 con la quale detta Camera ha approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, di dichiarare che i fatti per i quali é in corso il procedimento penale instaurato davanti allo stesso Tribunale nei confronti del deputato Giancarlo Cito – imputato del delitto di diffamazione per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in un pubblico comizio e in un comunicato diramato agli organi di stampa, offeso la reputazione di Donato Olive, tenente della Guardia di finanza in forza al Nucleo di polizia tributaria di Taranto – concernono opinioni espresse dal deputato Cito nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il Tribunale ricorrente premette che dall'anzidetta deliberazione della Camera dei deputati consegue un effetto inibitorio della prosecuzione del giudizio, potendo il giudicante solo sollevare conflitto di attribuzione, sollecitando a questa Corte un controllo circa la correttezza dell'esercizio del potere conferito alla Camera dei deputati, al fine di verificare se sussistano effettivamente i presupposti richiesti dall'art. 68 della Costituzione, e cioé la riferibilità alle funzioni parlamentari della condotta contestata all'imputato;

che, secondo il ricorrente, nella condotta contestata all'on. Cito come diffamatoria non sembrerebbe esservi alcun collegamento funzionale con la sua attività parlamentare, "quanto meno con riferimento alla seconda parte della condotta e cioé quella relativa al preteso illegittimo arresto del capitano dei vigili urbani del Comune di Taranto", non essendo riscontrabile alcuna connessione con atti tipici della funzione parlamentare, nè apparendo possibile individuare nel comportamento del deputato un intento divulgativo di una scelta o di un'attività politico-parlamentare;

che nelle parole oggetto di contestazione sarebbe assente un preteso contenuto politico, poichè le affermazioni contestate sembrerebbero trascendere su un piano di mero dileggio e di insulto personale nei confronti del pubblico ufficiale;

che il ricorrente rileva altresì la carenza di motivazione della delibera della Camera, sotto il profilo della possibilità o meno di comprensione delle ragioni che hanno indotto ad adottarla, nulla dicendosi in essa circa il motivo che avrebbe potuto giustificare le accuse al tenente Olive di cui alla seconda parte della contestazione;

che, in definitiva, il Tribunale ricorrente ritiene che la propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita dagli articoli 101 e seguenti della Costituzione, sarebbe stata illegittimamente menomata dalla decisione impugnata; onde chiede affermarsi che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare la insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Giancarlo Cito, secondo quanto deliberato dalla Camera medesima.

Considerato che in questa fase la Corte é chiamata, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esiste "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche circa l’ammissibilità;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il conflitto circa la riconducibilità di dichiarazioni rese da un deputato alla previsione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, fra il Tribunale, chiamato a giudicare della eventuale responsabilità del deputato medesimo in relazione a dette dichiarazioni, e la Camera dei deputati, la quale ha ritenuto che esse costituiscano opinioni espresse dal deputato nell’esercizio delle sue funzioni di parlamentare, verte su attribuzioni costituzionalmente garantite agli organi della giurisdizione, che si assumono lese dalla deliberazione della Camera dei deputati, ed insorge fra organi competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono: onde il presente conflitto deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Taranto, seconda sezione penale, in composizione monocratica, nei confronti della Camera dei deputati, con l’atto in epigrafe;

dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al ricorrente della presente ordinanza; b) che, a cura del ricorrente Tribunale di Taranto, il ricorso, unitamente alla presente ordinanza, sia notificato alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione sub a), per essere successivamente depositato, con la prova dell’avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine, di venti giorni dall'ultima notifica, di cui all’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2002.