ORDINANZA N. 26
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
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Cesare RUPERTO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
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Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 4, 5 e 6 della legge della Regione Veneto 27
gennaio 1993, n. 8 (Provvedimento generale di rifinanziamento
e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione – legge finanziaria 1993); 27, comma 5, della legge
della Regione Veneto 3 febbraio 1996, n. 5 (Piano Socio-Sanitario regionale per
il triennio 1996/1998); 40, comma 1, della legge della Regione Veneto 3
febbraio 1998, n. 3 (Provvedimento generale di rifinanziamento
e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione – legge finanziaria 1998); 55, comma 1, della legge
della Regione Veneto 22 febbraio 1999, n. 7 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria
1999), promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 2000 dal Tribunale di Bassano del Grappa nel procedimento civile vertente tra Zanon Costante ed altra e
Visti gli atti di intervento
della Regione Veneto e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 7 novembre 2001 il Giudice relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che nel corso di un giudizio - promosso
contro l’Azienda sanitaria USL n. 3 di Bassano del
Grappa dai genitori di una degente presso l’Istituto Costante Gris, ricoverata nel biennio 1997-98 per essere sottoposta
a trattamenti di natura neuro-psichiatrica – il Tribunale di Bassano del Grappa ha sollevato, in
riferimento all’art. 117 della Costituzione, in relazione agli artt. 1, 2 e 26 della legge n. 833
del 23 dicembre 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e 30 della
legge 27 dicembre n. 730 del 1983 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 1984), questione di
legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 4, 5 e 6 della legge della Regione Veneto 27 gennaio 1993,
n. 8 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di
modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione – legge finanziaria 1993); 27, comma 5, della legge
della Regione Veneto 3 febbraio 1996, n. 5 (Piano Socio-Sanitario regionale per
il triennio 1996/1998); 40, comma 1, della legge della stessa Regione 3
febbraio 1998, n. 3 (Provvedimento generale di rifinanziamento
e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione – legge finanziaria 1998); comma 1, della legge della
Regione Veneto 22 febbraio 1999, n. 7 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria
1999);
che nel procedimento civile a quo
le parti ricorrenti chiedono che venga accertato l’obbligo della USL convenuta
di provvedere al pagamento delle spese di degenza presso il predetto istituto,
dalla stessa poste a carico della ricoverata, in base alle disposizioni
impugnate dal Tribunale rimettente;
che nell’ordinanza di rimessione si osserva, da un lato, che la legge istitutiva
del servizio sanitario nazionale n. 833 del 1978 assicura, fra l’altro,
all’art. 2, primo comma, n. 4, "la riabilitazione degli stati di
invalidità e di inabilità somatica e psichica" e, all’art. 26, pone a
carico del servizio sanitario nazionale le "prestazioni sanitarie dirette
al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche,
psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa"; dall’altro, che,
diversamente dalle prestazioni sanitarie, le prestazioni "di carattere
socio-assistenziale competono alle regioni e agli enti locali" in base
all’art. 30 della legge n. 730 del 1983, invocato come parametro interposto
(rimanendo a carico del servizio sanitario nazionale gli oneri delle attività
di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali);
che il giudice a quo conclude
che gli artt. 8, commi 4, 5 e 6 della legge della
Regione Veneto n. 8 del 1993; 27, comma 5, della legge della Regione Veneto n.
5 del 1996; 40, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 3 del 1998; 55,
comma 1, della legge della Regione Veneto n. 7 del 1999, nella parte in cui
prevedono un concorso dei disabili alle spese di degenza pur
quando si tratti di ricovero in strutture che erogano prestazioni
socio-assistenziali di rilievo sanitario, contrasterebbero con l’art. 117 della
Costituzione, per contrasto con i richiamati princìpi
fondamentali stabiliti dagli artt. 1,
2 e 26 della legge n. 833 del 1978 e 30 della legge n. 730 del 1983;
che nel giudizio davanti a questa
Corte, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, per chiedere che questa
Corte dichiari l’inammissibilità o l’infondatezza della sollevata questione;
che, in via preliminare,
l’Avvocatura eccepisce l’inammissibilità della questione sollevata dal giudice
del lavoro di Bassano del Grappa, per inadeguatezza
della motivazione e giacchè quest’ultimo,
contraddittoriamente, ha da un lato limitato il petitum
nel giudizio principale al biennio 1997-98, dall’altro, ha impugnato una serie
di disposizioni "temporalmente non
pertinenti", senza fra l’altro tener conto di una serie di modifiche ed
abrogazioni nel frattempo intervenute;
che, nel merito, l’Avvocatura
osserva che "non esiste alcun "principio fondamentale" che
esoneri in toto i soggetti tenuti agli alimenti
a favore di persona inabile dall’obbligo civilistico
di sostenerne il relativo onere e che trasferisca in toto
a carico della collettività ogni spesa per il soddisfacimento dei bisogni e la
generica assistenza (diversa da quella sanitaria) dell’inabile", nè sarebbe possibile rinvenire un principio fondamentale
"che consenta ai familiari dell’inabile di trattenere a sè la pensione di inabilità e l’indennità di
accompagnamento erogate per fronteggiare le esigenze di vita
dell’inabile".
Considerato che il giudice a quo dubita - in riferimento all’art. 117 della Costituzione, in relazione
ai princìpi fondamentali stabiliti dagli artt. 1, 2 e 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978
(Istituzione del servizio sanitario nazionale) e 30 della legge 27 dicembre n.
730 del 1983 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 1984) - della legittimità costituzionale
dell’art. 8, commi 4, 5 e 6 della legge della Regione Veneto 27 gennaio 1993,
n. 8 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di
modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione – legge finanziaria 1993); dell’art. 27, comma 5,
della legge della Regione Veneto 3 febbraio 1996, n. 5 (Piano Socio-Sanitario
regionale per il triennio 1996/1998); dell’art. 40, comma 1, della legge della
Regione Veneto 3 febbraio 1998, n. 3 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria
1998); nonchè dell’art. 55, comma 1, della legge
della Regione Veneto 22 febbraio 1999, n. 7 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria
1999), nella parte in cui "prevedono un concorso dei disabili alle spese
di degenza pur quando si tratti di ricovero in
strutture che erogano prestazioni socio-assistenziali di rilievo
sanitario";
che successivamente alla pronuncia
dell’ordinanza di rimessione é entrata in vigore la
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V
della parte seconda della Costituzione", la quale ha sostituito l’intero
testo dell’art. 117 della Costituzione;
che pertanto, essendo stata modificata una delle disposizioni costituzionali invocate come parametro, si impone la restituzione degli atti al giudice a quo affinchè proceda ad un nuovo esame della questione, alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo.
PER QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione degli
atti al Tribunale di Bassano del Grappa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2002.