ORDINANZA N. 22
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
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Cesare RUPERTO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15,
commi 1 e 2, prima parte, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso, con ordinanza emessa l'11 aprile
2000, dal Tribunale di Milano, nel procedimento civile vertente tra Scarponi
Renato e l'Azienda ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda, iscritta al n. 400
del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visti l'atto di costituzione di Scarponi Renato nonchè l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18
dicembre 2001 il Giudice relatore Massimo Vari;
uditi l'avvocato Giacinto Favalli per Scarponi Renato e l'Avvocato dello Stato Nicola
Bruni per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ordinanza dell’11 aprile 2000, il Tribunale
di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 15, commi 1 e 2, prima parte, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nella
parte in cui viene riconosciuta "la qualifica
dirigenziale di primo livello al personale medico, sulla base delle funzioni
nella stessa norma indicate";
che l'ordinanza é stata emessa nel
corso di un giudizio promosso da un dipendente ospedaliero, inquadrato nella
qualifica di dirigente di primo livello, il quale ha chiesto che venga
dichiarata l'illegittimità del licenziamento, disposto nei suoi confronti a
seguito di contestazione disciplinare, con reintegrazione nel posto di lavoro e
condanna al risarcimento del danno, o, in via subordinata, al pagamento
dell’indennità supplementare e dell’indennità sostitutiva del preavviso, oltre
che al risarcimento del danno;
che, secondo il giudice a quo, la
disciplina denunciata attribuirebbe al medico ospedaliero (che espleti le
mansioni già proprie del c.d. aiuto) una qualifica dirigenziale solo formale,
priva dei poteri e delle responsabilità proprie del dirigente e comportante
esclusivamente la conseguenza negativa del difetto di stabilità reale del
rapporto di lavoro;
che il rimettente ¾ nel rilevare
che, nella specie, l’attribuzione della qualifica di dirigente, in via
legislativa, esclude l'applicabilità di quella giurisprudenza secondo la quale
anche lo pseudo-dirigente o dirigente convenzionale
gode della medesima garanzia di stabilità degli altri lavoratori ¾ reputa
violata, in primo luogo, la legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo
per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità,
di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), volta a
configurare unitariamente il rapporto di lavoro del pubblico impiego e della
sanità, anche con riferimento ai dirigenti, come dovrebbe evincersi dal rinvio
dell'art. 1, comma 1, lettera q), alle disposizioni del successivo art. 2;
che, in particolare, le norme
sospettate di incostituzionalità, distaccandosi dal paradigma delineato nel
predetto art. 2, contemplerebbero, per il dirigente medico di primo livello,
requisiti non identificativi di una professionalità adeguata ed estranei ai
poteri di direzione, vigilanza e controllo indicati dalla legge delega;
che, d’altra parte, ad avviso del
rimettente, anche ad interpretare quest'ultima come
attributiva, per il legislatore delegato, del potere di configurare il
dirigente medico in maniera diversa ed autonoma rispetto al restante settore
del pubblico impiego, sussisterebbe egualmente un profilo di eccesso di delega,
avendo le disposizioni oggetto di censura disciplinato anche livelli
dirigenziali inferiori a quello apicale, senza considerare che "la legge
delega si é limitata a demandare al Governo il compito di configurare il solo
ruolo dei dirigenti apicali";
che, infine, secondo l'ordinanza,
pur a ritenere che la legge delega abbia attribuito il potere di disciplinare i
livelli dirigenziali inferiori, sussisterebbe, comunque, un contrasto con la
stessa legge, nella parte in cui viene tracciata una figura di dirigente priva
di qualsiasi elemento di responsabilità;
che, quale ulteriore censura, il
rimettente lamenta la violazione dell'art. 3 della Costituzione, posto che le
disposizioni denunciate, con l’attribuire la qualifica di dirigente a
lavoratori che sostanzialmente non lo sono, finiscono "per far derivare
effetti (la mancanza di stabilità del rapporto) identici a rapporti di lavoro
profondamente e qualitativamente diversi", nell’ambito dei quali
rientrano, dunque, "lavoratori che sono veri e propri alter ego
dell’imprenditore e lavoratori che, pur dotati di elevata professionalità, non
dispongono nemmeno di funzioni direttive";
che si é costituito il ricorrente
nel giudizio principale, il quale ha concluso per l’ammissibilità e la
fondatezza della questione, ribadendo, poi, le stesse conclusioni nella memoria
presentata nell'imminenza dell'udienza;
che é intervenuto, altresì, il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, il quale, precisando le proprie richieste in sede di
discussione orale, ha concluso per l'inammissibilità ovvero, in subordine, per
l’infondatezza della questione.
Considerato che, come risulta
dall'ordinanza di rimessione, il giudizio principale
ha ad oggetto l'asserita illegittimità del licenziamento e la conseguente
reintegrazione nel posto di lavoro richiesta da un medico ospedaliero,
inquadrato con qualifica di dirigente di primo livello, licenziato in seguito a
contestazione disciplinare;
che, avuto riguardo all'oggetto
della controversia pendente innanzi al rimettente, e cioé
la legittimità o meno del licenziamento disposto nei confronti del ricorrente,
é da ritenere che ad esso restino completamente estranee le disposizioni
denunciate, che non concernono, in alcun modo, la disciplina del recesso del
datore di lavoro, bensì l'assetto della dirigenza del ruolo sanitario e,
segnatamente, l'articolazione dei livelli di inquadramento e l'attribuzione
delle relative funzioni;
che, dunque, non trattandosi di
disposizioni delle quali il giudice é tenuto a fare applicazione per la
definizione del caso innanzi a lui pendente, difetta il requisito della
rilevanza della questione, da ritenere sussistente solo quando la controversia
non possa essere decisa indipendentemente dalla risoluzione dell'incidente di
costituzionalità;
che, pertanto, la questione é da reputare manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15,
commi 1 e 2, prima parte, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal
Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Massimo VARI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2002.