ORDINANZA N. 21
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
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Cesare RUPERTO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
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Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della
Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11 (Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti), promosso con ordinanza emessa il 7
luglio 2000 dal Tribunale di Venezia, iscritta al n. 27 del registro ordinanze
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie
speciale, dell’anno 2001.
Visti gli atti di intervento della
Regione Veneto e del Comune di Cavallino-Treporti;
udito nell’udienza pubblica del 4
dicembre 2001 il Giudice relatore Valerio Onida;
uditi gli avvocati Luigi Manzi per
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 7 luglio 2000,
pervenuta a questa Corte l'8 gennaio 2001, il Tribunale di Venezia, nel corso
di un procedimento penale per reato in materia urbanistico-edilizia,
ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 133
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge della
Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11 (Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti);
che il remittente
premette che nel procedimento penale davanti ad esso pendente ha depositato
dichiarazione di costituzione di parte civile il Comune di Cavallino-Treporti
(Provincia di Venezia), nel cui territorio si trovano le opere edilizie asseritamente abusive, e che il difensore dell'imputato ha
chiesto al Tribunale di sollevare la predetta questione di legittimità
costituzionale sulla legge regionale istitutiva dello stesso Comune, affinchè, qualora essa venga accolta da questa Corte, nel
giudizio a quo sia esclusa la parte civile siccome soggetto giuridicamente
inesistente;
che il remittente
afferma la rilevanza della questione sull'assunto di dover "valutare
l'ammissibilità della costituzione di parte civile del suddetto Comune nel
procedimento in corso e quindi la legittimità degli stessi provvedimenti
istitutivi del nuovo ente locale";
che, in punto di non manifesta
infondatezza, il giudice a quo afferma che la legge che ha istituto il Comune
di Cavallino-Treporti, per scorporo dal territorio
del Comune di Venezia, é stata approvata a seguito di un referendum svoltosi
solo fra la popolazione residente nel territorio scorporato, e non fra tutta la
popolazione del Comune di Venezia, e ciò in conformità al disposto dell'art. 6,
comma 1, della legge regionale del Veneto 24 dicembre 1992, n. 25: disposizione
dichiarata costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli articoli 133 e
3 della Costituzione, dalla sentenza n. 94 del 2000
di questa Corte; e che, pertanto, ricorrerebbero le stesse ragioni di
illegittimità costituzionale che hanno condotto questa Corte a dichiarare
altresì, con la stessa sentenza, come "logica conseguenza" della
illegittimità del citato art. 6 della legge regionale n. 25 del 1992, la
illegittimità costituzionale della legge regionale del Veneto n. 37 del 1995,
che aveva disposto una variazione territoriale in seguito ad un procedimento
nel cui ambito la consultazione delle popolazioni interessate era avvenuta in
ossequio alla predetta norma;
che anzi, secondo il remittente, l'irragionevolezza e l'incostituzionalità della
legge regionale istitutiva del Comune di Cavallino-Treporti,
derivante dalla avvenuta consultazione ridotta della popolazione, risulterebbe
"ancor più macroscopica", se si considera la circostanza che la
variazione territoriale disposta concernerebbe una parte di territorio che
"solo con ardui equilibrismi cartografici" si sarebbe riusciti a
contenere nell'ambito del limite del 10 per cento della popolazione del Comune
di Venezia, soglia al di sotto della quale la norma regionale dichiarata
illegittima prevedeva che la consultazione riguardasse solo la popolazione
dell'area direttamente interessata alla variazione; e che comunque, in fatto,
nell'area del nuovo Comune insisterebbero sia infrastrutture pubbliche, sia
funzioni territoriali di particolare rilievo per l'insieme dell'ente locale
originario, stante ad esempio l'elevatissimo movimento turistico collegato
all'attività balneare che vi si svolge da molti decenni;
che si é costituito, con "atto
di intervento" depositato il 12 febbraio 2001, il Comune di Cavallino-Treporti, il quale nega la rilevanza della
questione in quanto l'addebito contestato nel giudizio a quo non verrebbe meno
a seguito della eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della
legge istitutiva del Comune, il quale sarebbe comunque surrogato in ogni suo
rapporto dal Comune di Venezia; contesta altresì la fondatezza della questione
medesima in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la limitazione
della consultazione alla sola popolazione direttamente interessata alla
variazione territoriale sarebbe legittima quando essa non sia irragionevole in
relazione alle circostanze ed ai fattori che conducono ad individuare
l'interesse su cui si fonda l'obbligo di consultazione; e sostiene che le
caratteristiche della fattispecie concreta condurrebbero a ritenere interessata
solo la popolazione residente nell'area scorporata;
che é intervenuta altresì
Considerato che al giudizio davanti a questa Corte partecipa
legittimamente il Comune di Cavallino-Treporti, in
quanto parte del giudizio a quo, pur in attesa della
decisione del giudice sulla legittimità della costituzione di parte civile;
che il tribunale remittente,
per decidere sulla ammissibilità della costituzione di parte civile del Comune
di Cavallino-Treporti, nel cui territorio si trovano
gli immobili ai quali si riferisce il reato contestato, deve solo giudicare se
sia stata proposta azione civile da parte di un ente esponenziale della
collettività territoriale, danneggiato dal reato, senza che a questo fine egli
sia chiamato a verificare la legittimità dei procedimenti attraverso i quali si
é giunti alla istituzione dell'ente medesimo, oggi pienamente operante nella
realtà giuridica, procedimenti che costituiscono meri antecedenti di fatto
dell'azione proposta;
che pertanto il giudice medesimo non
é chiamato, per definire il giudizio pendente, a fare applicazione della legge
regionale denunciata, onde la questione sollevata appare manifestamente
inammissibile per irrilevanza.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della
Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11 (Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti), sollevata, in riferimento agli
articoli 3 e 133 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2002.