ORDINANZA N. 20
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori Giudici:
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Massimo VARI Presidente
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Riccardo CHIEPPA Giudice
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
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Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso
con ordinanza emessa il 18 dicembre 2000 dal Giudice di pace di Orbetello sul ricorso proposto da Francesco Edoardo Di
Tarsia Di Belmonte contro il Prefetto di Grosseto,
iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del
21 novembre 2001 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che con ordinanza pronunciata il 18 dicembre 2000 e
pervenuta alla Corte il 18 gennaio 2001, il Giudice di pace di
Orbetello - nel corso di un giudizio
concernente opposizioni a sanzione amministrativa proposte separatamente ed in
date diverse da Francesco E. Di Tarsia Di Belmonte
contro il verbale con cui gli era stata contestata dalla Polizia Stradale di
Grosseto la violazione dell’art. 142, comma 9, del codice della strada, per
avere superato il prescritto limite di velocità, e contro il decreto con cui il
Prefetto di Grosseto gli aveva comminato la sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida - ha sollevato d’ufficio la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), nella parte in cui attribuisce la competenza per
territorio sulle controversie contro le ordinanze-ingiunzioni al giudice del
luogo in cui é stata commessa la violazione, ritenendo tale previsione in
contrasto con gli artt. 3, 11, 24, 25 e 111, secondo
comma, della Costituzione;
che il rimettente - dato atto che
l’opponente ha chiesto l’annullamento in via principale del verbale e in via
subordinata del provvedimento prefettizio, e che
che il rimettente rileva come,
secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, il ricorso in opposizione
debba essere consegnato all’ufficio giudiziario adito (non potendo essere
spedito per posta) ed osserva altresì che l’opponente non assistito da un
difensore debba dichiarare o eleggere domicilio nel comune sede dell’ufficio e
comparire alla prima udienza, per evitare la convalida del provvedimento;
che il rimettente assume che la
disciplina dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione, <<con particolare
riguardo all’obbligo di adire il giudice del luogo in cui é stata commessa la
presunta violazione, anzichè di quello di residenza
del ricorrente>>, non sarebbe idonea a garantire <<agli
"interessati", ove non assistiti da un legale, la concreta
possibilità di difendersi >>, e rileva che nella specie l’opponente,
residente a Bergamo, ha dovuto presentare personalmente il ricorso ad Orbetello e quivi comparire in udienza, <<sopportando
un notevole costo, sia in termini economici che di tempo, che gli sarebbe stato
risparmiato, se la competenza in materia fosse stata del giudice del suo luogo
di residenza>>;
che, secondo il rimettente,
<<tale procedura, privilegiando il foro dell’amministrazione
repressiva>>, rende <<particolarmente difficoltoso al ricorrente
esercitare direttamente il suo diritto di difesa, ai sensi non solo dell’art.
24 ... ma ora, anche dell’art. 111, 2° comma, Cost. >>, essendo
l’attribuzione della competenza al giudice del luogo della commessa violazione
in contrasto con i principi del giusto processo e della buona ed imparziale
amministrazione della giustizia, <<di cui anche alla Convenzione di Roma
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali>>;
che é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, depositando
memoria e sostenendo l’inammissibilità della questione - <<in quanto
sollevata in via del tutto astratta ed ipotetica senza alcun riferimento al
caso di specie>>, nel quale l’interessato aveva tempestivamente proposto
il ricorso e si era presentato all’udienza svolgendo le proprie difese - nonchè la sua infondatezza, spettando al legislatore
individuare discrezionalmente la competenza territoriale, in mancanza di
soluzioni costituzionalmente obbligate.
Considerato che l’ordinanza di rimessione
non contiene alcuna motivazione sulla rilevanza della sollevata questione nel
giudizio a quo, introdotto nel rispetto da parte dell’opponente della regola di competenza territoriale prevista dalla norma impugnata e
senza alcuna doglianza al riguardo;
che, in particolare, il rimettente
non fornisce alcuna spiegazione delle eventuali ragioni per le quali - nella
situazione processuale ora descritta - la regola di competenza, di cui alla
norma impugnata, potrebbe essere oggetto di rilievi da parte sua nell’esercizio
di poteri ufficiosi;
che egli, d’altro canto, nemmeno
esplicita quali conseguenze avrebbe l’accoglimento della proposta questione sul
giudizio a quo, segnatamente nel senso che esso debba concludersi con la
declinatoria della competenza a beneficio di un diverso giudice;
che un’ulteriore subordinata ragione
di inammissibilità della questione si coglie con riferimento all’invocazione
immotivata dei parametri costituzionali degli artt. 3
e 25 Cost., e di quello
dell’art. 11 (indicato solo in dispositivo, e non in motivazione);
che la questione deve essere quindi
dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22,
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata,
in relazione agli artt. 3, 11, 24, 25 e 111, secondo
comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Orbetello con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.
Massimo VARI, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2002.