SENTENZA N.17
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
-
Cesare RUPERTO Presidente
-
Massimo VARI Giudice
-
Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
-
Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria, riapprovata
il 1° marzo 2000, concernente "Disposizioni integrative alle leggi
regionali 27 dicembre 1994, n. 66 e 6 settembre 1999, n. 28, recanti
disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme
tributarie", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 17 marzo 2000, depositato in Cancelleria il 25
successivo ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi
2000, nonchè dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge
della Regione Toscana, riapprovata il 19 dicembre 2000, concernente
"Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di
norme tributarie. Modifiche alle leggi regionali 15 maggio 1980, n. 80; 29
luglio 1996, n. 60; 1 luglio 1999, n. 37", promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l'11 gennaio 2001, depositato
in Cancelleria il 18 successivo ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2001.
Visti gli atti di costituzione della Regione Liguria e della Regione Toscana;
udito nell'udienza pubblica del 4
dicembre 2001 il Giudice relatore Massimo Vari;
uditi l'Avvocato dello Stato
Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Mario
Loria per
Ritenuto in fatto
1.1. - Con il primo dei ricorsi in epigrafe
il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento
all’art. 119 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge approvata
dal Consiglio regionale della Liguria in data 1° marzo 2000 (n. 355 del 2000),
concernente "Disposizioni integrative alle leggi regionali 27 dicembre
1994, n. 66 e 6 settembre 1999, n. 28, recanti disposizioni in materia di
sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie".
La disposizione dell’art. 1 prevede, per le tasse sulle
concessioni regionali, la riduzione, al quinto del minimo, della sanzione
applicabile per il caso di mancato pagamento del tributo (o di un acconto)
entro il termine previsto, se il pagamento stesso sia
comunque eseguito prima che la violazione sia stata constatata o siano iniziate
verifiche o altre attività amministrative di accertamento portate a formale
conoscenza dell’autore o dei soggetti obbligati.
Il ricorrente, nel rammentare il carattere attuativo della competenza regionale in materia tributaria,
é dell'avviso che la norma all’esame si ponga in contrasto con la disciplina
del "ravvedimento" racchiusa nell’art. 13 del decreto legislativo n.
472 del 1997.
E' oggetto di censura anche l'art. 2, il quale prevede la inapplicabilità delle sanzioni amministrative tributarie
per insufficiente o ritardato versamento del tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti solidi, relativamente al 1996, qualora i dovuti
conguagli siano stati effettuati entro il 31 gennaio 1997.
Secondo il ricorrente, l’art. 3 della legge statale n. 549
del 1995 non consentirebbe al legislatore regionale ¾ al quale é rimessa solo
la potestà di "stabilire le modalità di versamento" (comma 30 art.
cit.) ¾ di esonerare, in via generale, i soggetti tenuti a corrispondere il
tributo dal rispetto del termine e dalle sanzioni correlate al ritardato o
insufficiente pagamento.
1.2.¾ Si é costituita in giudizio
2.1.¾ Con il secondo dei ricorsi in epigrafe, il Presidente
del Consiglio dei ministri ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 119
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi
1 e 2, della legge approvata dalla Regione Toscana in data 19 dicembre
2000 (n. 67 del 2000), concernente "Disposizioni in materia di sanzioni
amministrative per violazioni di norme tributarie. Modifiche
alle leggi regionali 15 maggio 1980, n. 80; 29 luglio 1996, n. 60; 1 luglio
1999, n. 37".
Nel rammentare, anche in questo caso, che la potestà
tributaria regionale ha carattere meramente attuativo,
il ricorrente denuncia l’art. 3, comma 1, con il quale, per i periodi
precedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 472 del 1997, viene disposto che, in caso di tardivo versamento del
tributo speciale dovuto per il deposito in discarica di rifiuti solidi, la
sanzione, semprechè il ritardo sia contenuto entro
cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza di legge, é pari al 5% del
tributo stesso.
Secondo il ricorrente, la menzionata disposizione violerebbe
l’art. 119 della Costituzione, per contrasto con la norma statale (art. 13 del
decreto legislativo n. 472 del 1997) che regola gli effetti del ravvedimento.
La medesima disposizione, disattendendo l’art. 3 della
Costituzione, introdurrebbe, inoltre, una non ragionevole discriminazione tra
le medesime infrazioni tributarie, a seconda che esse siano
state commesse prima o dopo il 1° aprile 1998 (data di entrata in vigore
del decreto legislativo n. 472 del 1997).
Il ricorrente censura, in relazione agli
artt. 3 e 119 della Costituzione, anche la
disposizione contenuta nel comma 2 del menzionato art. 3, riguardante le
sanzioni da applicare per le ipotesi di esercizio di
attività di discarica abusiva ovvero di abbandono, scarico o deposito in modo
incontrollato di rifiuti.
2.2.¾ Con memoria del 22 ottobre 2001, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione di quest'ultima disposizione, insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 1 del medesimo
articolo.
2.3.¾ Si é costituita in giudizio
Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, la stessa
Regione sostiene che l’intervenuta entrata in vigore della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione) e, in particolare, della modifica dell’art. 127 della Costituzione, ha fatto venir meno l’istituto del
"ricorso in via preventiva" nei confronti delle leggi regionali. Di
qui la richiesta di declaratoria di improcedibilità sopravvenuta o comunque di inammissibilità
del giudizio avverso la delibera legislativa n. 67 del 2000.
In tale mutata situazione normativa,
Considerato in diritto
1. - Oggetto del primo dei giudizi in
epigrafe é la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1 e 2 della delibera legislativa riapprovata dal
Consiglio regionale della Liguria in data 1° marzo 2000 (n. 355 del 2000),
concernente "Disposizioni integrative alle leggi regionali 27 dicembre
1994, n. 66 e 6 settembre 1999, n. 28, recanti disposizioni in materia di
sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie", per
contrasto con l’art. 119 della Costituzione.
Secondo il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri,
l’art. 1 della delibera legislativa é da reputare incostituzionale, perchè
disattende la disciplina del "ravvedimento" racchiusa nell’art. 13
del decreto legislativo n. 472 del 1997, mentre l’art. 2 introduce una non
consentita generalizzata sanatoria per l'insufficiente o ritardato versamento
dei tributi, destinata a risolversi in una rinuncia della Regione stessa ad un
credito già insorto.
2.¾ Oggetto del secondo dei giudizi
in epigrafe é la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e
2, della delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale della Toscana
in data 19 dicembre 2000 (n. 67 del 2000), concernente "Disposizioni in
materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie. Modifiche alle leggi regionali 15 maggio 1980, n. 80; 29 luglio
1996, n. 60; 1° luglio 1999, n. 37".
Secondo il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri,
sarebbero violati:
¾ l’art. 119 della Costituzione, a causa del contrasto delle
citate disposizioni legislative regionali con le norme statali che
disciplinano, rispettivamente, gli effetti del ravvedimento in caso di
pagamento tardivo del tributo (art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997)
e le sanzioni amministrative per il caso di esercizio
di attività di discarica abusiva e di abbandono, scarico o deposito
incontrollato di rifiuti (art. 3 della legge n. 549 del 1995);
¾ l’art. 3 della Costituzione, a causa della non ragionevole
discriminazione derivante dalle norme censurate tra violazioni dello stesso
tipo. Infatti, l'art. 3, comma 1, della deliberazione legislativa denunciata,
introdurrebbe una diversa disciplina sanzionatoria a
seconda che le violazioni siano state commesse prima o
dopo il 1° aprile 1998 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n.
472 del 1997), con l'effetto, altresì, di comportare l'applicazione di una
sanzione superiore a carico di chi abbia versato l’imposta con un ritardo
minimo, e cioé sino a cinque giorni lavorativi,
rispetto a quella applicabile, invece, a colui che abbia effettuato il
versamento con un ritardo maggiore. A sua volta, l'art. 3, comma 2, della
medesima deliberazione legislativa determinerebbe l'ammontare al quale deve
essere commisurata la sanzione amministrativa di specie non già rapportandolo alla effettiva e concreta base imponibile, ma a quello
risultante dal suo calcolo prefissato "forfetariamente" e, pertanto,
in via astratta, e sostanzialmente fittizia.
3.¾ In ordine ai giudizi in
epigrafe, i quali vanno riuniti avendo ad oggetto questioni analoghe o comunque
connesse, occorre rilevare, in via del tutto preliminare, che, nelle more del
giudizio, il peculiare procedimento di controllo di costituzionalità, attivato,
nella specie, dal Presidente del Consiglio dei ministri, é venuto meno, a
seguito dell'emanazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione",
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre
Tale nuova disciplina, avendo espunto dall'ordinamento la
sequenza procedimentale del rinvio governativo, della
riapprovazione della legge regionale, a maggioranza
assoluta dei componenti del Consiglio regionale, e del
successivo ricorso innanzi a questa Corte, impedisce che il presente giudizio
possa aver ulteriore seguito, non essendo più previsto che
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara l'improcedibilità
dei ricorsi in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Massimo VARI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2002.