ORDINANZA N. 13
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
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Cesare RUPERTO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna
23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni integrative della legge regionale 2 agosto
1984, n. 42 "Nuove norme in materia di enti di bonifica – Delega di
funzioni amministrative"), promossi con undici ordinanze emesse il 6
aprile 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna,
rispettivamente iscritte ai nn. 625, 626, 629, 630,
631, 639, 640, 641, 647, 648, 732 del registro ordinanze 2000 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 e n. 48, prima serie
speciale, dell’anno 2000.
Visti gli atti di costituzione della Società del
Canale di Torrechiara e S. Michele di Tiorre ed altro, del Consorzio irriguo del Canale di Felino
ed altro, della Società della Canaletta de’ Rossi
ed altro, della Società degli utenti delle acque del Canale Naviglio Taro,
della Società del Canale Rauda, della Società del
Canale Comune di Parma ed altro e della Regione Emilia-Romagna;
udito nell’udienza
pubblica del 18 dicembre 2001 il Giudice relatore Valerio Onida;
uditi gli avvocati Franco
Bassi per
Ritenuto che con undici ordinanze, tutte di identico tenore, emesse il 6 aprile 2000, nel corso di
altrettanti giudizi promossi per l’annullamento di delibere regionali di
soppressione di consorzi di irrigazione, il Tribunale amministrativo regionale
per l'Emilia-Romagna ha sollevato, in riferimento
agli artt. 2, 18, 42, 43 e 117 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni
integrative della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 "Nuove norme in
materia di enti di bonifica – Delega di funzioni
amministrative");
che la norma denunciata – posta nel
contesto di una legge che sottopone l’intero territorio regionale a regime di
bonifica e che prevede l'istituzione, per ogni ambito, di un solo consorzio di
bonifica destinato a succedere in tutti i diritti e gli obblighi ai preesistenti
consorzi ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio – dispone la
soppressione, per farle confluire nei nuovi consorzi, di tutte le preesistenti
forme di gestione, comprendendo in esse, ad avviso del remittente,
anche i consorzi irrigui di natura privata riconducibili al genere delle
associazioni non riconosciute;
che, secondo il Tribunale
amministrativo regionale, che richiama, a sostegno della censura, la sentenza
di questa Corte n.
326 del 1998, la norma denunciata violerebbe, anzitutto, l'art. 117 della
Costituzione, in quanto la potestà legislativa regionale nella materia della
bonifica, di natura concorrente, deve essere esercitata nei limiti derivanti
dai principi fondamentali della legislazione statale nella materia stessa, sicchè
che sarebbero violati anche gli artt. 2 e 18 della Costituzione, in quanto nella materia
del diritto privato, ed in particolare in quella delle associazioni, non vi
sarebbe spazio per una potestà legislativa regionale di tipo concorrente, tanto
più che la disciplina recata dal codice civile, in particolare con riferimento
alle modalità di estinzione delle associazioni,
avrebbe natura di principio fondamentale;
che, inoltre, viene prospettato il
contrasto con gli artt. 42 e 43
della Costituzione, attesa la mancata previsione di un indennizzo a fronte
della devoluzione del patrimonio degli enti da sopprimere ai consorzi di
bonifica istituiti per l'ambito territoriale di riferimento;
che in tutti i giudizi si é costituita
che si sono altresì costituiti
Considerato che i giudizi, aventi il medesimo oggetto,
devono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
che la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna
23 aprile 1987, n. 16, é prospettata dal giudice remittente
anzitutto in relazione al superamento del limite dei principi fondamentali che
emergono dalla legislazione statale nella materia della bonifica e che
vincolano la potestà regionale, invocandosi come parametro l’art. 117 della
Costituzione;
che, successivamente all’emanazione
delle ordinanze di rimessione, é stata promulgata ed
é entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione), il cui art.
che pertanto, in via del tutto preliminare, stante il mutamento della norma costituzionale invocata come parametro di giudizio, si rende necessario disporre la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame dei termini della questione (cfr. ordinanze n. 382, n. 397 e n. 416 del 2001).
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli
atti al Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2002.