ORDINANZA N. 12
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
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Cesare RUPERTO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, come
modificato dall’art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in
materia di usura), promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 2000 dal
Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Di Palma Salvatore e
Visto l’atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 5 dicembre 2001 il Giudice relatore Annibale Marini.
Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con ordinanza
emessa il 6 dicembre
che ad avviso del rimettente - il
quale é chiamato a decidere sulla domanda di pagamento, in base a contratto di
mutuo, di interessi convenzionali corrispettivi e moratori la cui misura, in
corso di rapporto, ha superato il cosiddetto tasso soglia –
risponderebbe del reato di usura, nella configurazione risultante dal nuovo
testo dell’art. 644 del codice penale, non solo chi si fa promettere ma anche
chi si fa dare interessi superiori al tasso fissato dall’art. 2, comma 4, della
legge n. 108 del 1996 e, in quanto tali, considerati, dalla stessa norma,
sempre usurari;
che, conseguentemente, la sanzione
civile della non debenza di alcun interesse disposta
dall’art. 1815, secondo comma, del codice civile, per l’ipotesi in cui siano
convenuti interessi usurari, opererebbe non soltanto nel caso in cui gli
interessi siano pattuiti ad un tasso originariamente usurario ma anche in
quello in cui essi superino il tasso soglia per effetto di una variazione in
diminuzione del predetto tasso, e ciò con riguardo sia ai contratti stipulati
prima dell’entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 sia a quelli stipulati
successivamente;
che, in tal modo, la norma impugnata
si porrebbe in contrasto, innanzitutto, con l’art. 24 della Costituzione, in
quanto precluderebbe, per effetto dei decreti ministeriali di determinazione
del tasso soglia, la tutela giurisdizionale del diritto, legittimamente sorto,
alla percezione degli interessi convenzionali;
che la stessa norma sarebbe inoltre
lesiva del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.,
creando una irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento sia tra
operatori che abbiano legittimamente concesso finanziamenti a tassi di
interesse non usurari, in funzione del dato accidentale della variazione in
diminuzione del tasso soglia, non prevedibile nell’an
e nel quantum, sia tra posizioni creditorie
e debitorie, atteso che il creditore - il quale non é
necessariamente il soggetto economicamente più forte del rapporto - sarebbe
esposto, in caso di diminuzione del tasso soglia, alla sanzione della non debenza di interessi, senza che un successivo aumento della
soglia di usurarietà al di sopra del tasso pattuito
possa incidere nuovamente sul rapporto;
che la norma impugnata
contrasterebbe da ultimo con l’art. 47 della Costituzione, in quanto da un lato
ostacolerebbe la concessione del credito a causa del rischio di una sanzione a
carico degli operatori finanziari indipendente da qualsiasi loro condotta
colpevole, dall’altro indurrebbe gli operatori medesimi - i quali, in virtù del
meccanismo previsto dalla legge n. 108 del 1996, possono di fatto incidere
sulla determinazione del tasso soglia - a mantenere i tassi di interesse ad un
livello più alto di quello effettivamente imposto dal mercato;
che qualora, poi, la norma impugnata
fosse interpretata nel senso di riferire la sanzione di nullità ivi prevista
alle sole pattuizioni con le quali vengono convenuti interessi usurari,
escludendo dunque le ipotesi in cui gli interessi divengano usurari a seguito
dell’abbassamento del tasso soglia, ugualmente la disposizione si porrebbe - ad
avviso del rimettente - in contrasto con l’art. 3 Cost.,
in quanto sottoporrebbe a disciplina diversa situazioni identiche (e cioé richieste di interessi superiori al tasso soglia pro
tempore vigente) in ragione esclusivamente del
dato temporale relativo alla conclusione del contratto;
che é intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per la restituzione degli atti al giudice
rimettente in considerazione dell’entrata in vigore, successivamente
all’ordinanza di rimessione, del decreto-legge 29
dicembre 2000, n. 394 (Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n.
108, recante disposizioni in materia di usura), convertito, con modificazioni, nella
legge 28 febbraio 2001, n. 24.
Considerato che, secondo l’art. 1, comma 1, del
decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella
legge 28 febbraio 2001, n. 24, "ai fini dell’applicazione dell’articolo
644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite
stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque
convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento";
che tale norma, intervenuta successivamente all’ordinanza di rimessione ed applicabile nel giudizio a quo, rende evidentemente necessaria una nuova valutazione, da parte del rimettente, riguardo alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza della questione proposta.
PER QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione
degli atti al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2002.