ORDINANZA N. 10
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO
Presidente
- Massimo VARI
Giudice
- Riccardo CHIEPPA
"
- Gustavo
ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA
"
- Carlo MEZZANOTTE
"
- Fernanda CONTRI
"
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto
CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI
"
- Franco BILE
"
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 211 del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promosso con
ordinanza del 22 novembre 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio, sezione I, sul ricorso proposto da Vittorio Cardarelli
contro Ministero della giustizia ed altro, iscritta al n. 295 del registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
17, prima serie speciale, dell'anno 2001.
Visti
l'atto di costituzione di Vittorio Cardarelli nonchè l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 2001 il
Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;
uditi l'avv.to Giovanni
Pellegrino per Vittorio Cardarelli e l'Avvocato dello
Stato Ignazio F. Caramazza
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto
che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, ha sollevato, con ordinanza del 22 novembre 2000
depositata il successivo 22 dicembre, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 211 (recte: primo comma) del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), in riferimento
all’art. 3 della Costituzione;
che la norma impugnata, vietando la riammissione in
magistratura del magistrato cessato dal servizio in seguito a sua domanda, ad
avviso del giudice a quo, realizzerebbe una irragionevole disparità di
trattamento rispetto al caso in cui é stata dichiarata la decadenza
dall'impiego per assenza ingiustificata dall'ufficio, poichè,
in quest’ultimo, é invece ammissibile, ex art.
132, primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,
la riammissione in servizio;
che, secondo il Tar, la
disposizione censurata violerebbe inoltre l’art. 3 della Costituzione, in
quanto sarebbe priva di una plausibile giustificazione e realizzerebbe in danno
dei magistrati ordinari una non ragionevole disparità di trattamento rispetto
ai magistrati amministrativi e contabili, per i quali le dimissioni non
precludono la successiva riammissione in servizio, stabilendo così una
disciplina intrinsecamente irragionevole;
che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
sostenendo l’infondatezza della questione;
che si é costituito in giudizio il ricorrente nel processo a
quo, il quale, nell’atto di costituzione e nella memoria depositata in
prossimità dell’udienza pubblica, ha chiesto che la questione sia accolta.
Considerato
che il Tar per il Lazio, sezione I, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 211,
primo comma, r.d. n. 12 del 1941 nella parte in cui stabilisce che il
magistrato, il quale ha cessato di far parte dell'ordine giudiziario a sua
domanda, da qualsiasi motivo determinata, non può essere riammesso in
magistratura, in quanto la predetta norma, oltre ad essere priva di ragionevole
giustificazione, determina, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, una
disparità di trattamento sia rispetto al caso di cessazione del rapporto di impiego derivante dalla dichiarazione di decadenza per
assenza ingiustificata dall'ufficio, sia rispetto alla disciplina stabilita al
riguardo per i magistrati amministrativi e contabili;
che, spettando al legislatore ordinario un'ampia
discrezionalità nella materia dell'inquadramento e dell'articolazione delle
carriere del pubblico impiego e "non essendo consentito al controllo di
costituzionalità di travalicare nel merito delle opzioni legislative"
(sentenza n. 5
del 2000), in mancanza di un valido termine di confronto va escluso che la
norma sia manifestamente irragionevole o arbitraria;
che, indipendentemente dal fatto che la diversità di regime
relativa alla cessazione del rapporto di impiego per dimissioni o per decadenza
non é in contrasto con l'art. 3 della Costituzione non essendo le due
situazioni comparabili (sentenza n. 433 del 1994),
va osservato che la norma censurata é norma speciale che non può essere messa
in utile comparazione con norme generali, in quanto non é irragionevole che il
legislatore, considerando nella sua discrezionalità le differenze e le
peculiarità, disciplini di conseguenza i vari aspetti dello status e dei
compiti dei magistrati (sentenza n. 289 del 1992):
che la giurisprudenza costituzionale é consolidata
nell'affermare che l'ordinamento vigente non contempla uniformità di
attribuzioni di funzioni, nè di regolamentazione
dell'assetto strutturale degli uffici e dello stato giuridico delle diverse
magistrature, sicchè, non sussistendo la asserita
omogeneità tra le figure in comparazione (cfr. da ultimo ordinanza n. 434 del 2001),
la diversità di disciplina del profilo in esame non si pone in contrasto con il
principio di eguaglianza;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 211, primo comma, del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio, sezione I, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.
Cesare
RUPERTO, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 30 gennaio 2002.