Ordinanza n. 9 del 2002

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ORDINANZA N. 9

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna sui ricorsi riuniti proposti dal Comune di Baunei e altri contro il Ministero dell’ambiente e altri, iscritta al n. 482 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Visto l’atto di costituzione del Comune di Baunei e altri nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 4 dicembre 2001 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

uditi l’avvocato Gianluigi Falchi per il Comune di Baunei e altri e l’avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha sollevato, con ordinanza del 22 febbraio 2000, questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), in relazione agli artt. 5 e 128 della Costituzione;

che la questione é sorta nel corso di un giudizio sui ricorsi – proposti dai Comuni di Baunei, Orgosolo, Arzana, Villa Grande Strisaili, Seulo e Gairo contro il Ministero dell’ambiente, la Regione Sardegna, la Provincia di Nuoro, il Comitato istituzionale di coordinamento per il Parco del golfo di Orosei e del Gennargentu e nei confronti dei comuni i cui territori sono parzialmente inclusi nella perimetrazione del Parco, del Comune di Talana e delle comunità montane del Nuorese, della Barbagia Mandrolisai, dell’Ogliastra, del Sarcidano Barbagia di Seulo – per l’annullamento del d.P.R. 30 marzo 1998 (Istituzione dell’Ente parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu), delle intese di programma tra il Ministero dell’ambiente e la Regione Sardegna stipulate il 29 dicembre 1995 e il 19 febbraio 1998 e delle determinazioni assunte dal Comitato istituzionale di coordinamento per il Parco del golfo di Orosei e del Gennargentu;

che – premette il giudice a quo – il citato d.P.R. del 30 marzo 1998 ha istituito l’Ente parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu in attuazione dell’art. 34 della legge n. 394 del 1991, disponendo l’applicazione, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, di misure di salvaguardia, indicate nell’allegato A del medesimo decreto;

che il rimettente, dopo aver illustrato i contenuti delle intese tra il Ministero dell’ambiente e la Regione Sardegna che, ai sensi dell’art. 34, comma 2, della legge quadro, hanno preceduto l’istituzione del Parco, espone i motivi di ricorso dei comuni, che lamentano il mancato coinvolgimento degli enti locali nel procedimento di individuazione e delimitazione del territorio del Parco stesso;

che il rimettente ritiene pregiudiziale, ai fini della decisione del giudizio a quo, la soluzione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 della legge n. 394 del 1991 nella parte in cui, ai fini dell’istituzione del Parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu, prevede la stipula di intese tra lo Stato e la Regione, limitando il coinvolgimento dei comuni interessati all’espressione di un parere non vincolante, relativo soltanto alle misure di salvaguardia e non anche alla delimitazione territoriale del Parco, in quanto la sfera di autonomia assegnata ai comuni dagli artt. 5 e 128 della Costituzione sarebbe – ad avviso del TAR – violata dalla disposizione impugnata "nella parte in cui non impone specifiche modalità procedurali di coinvolgimento degli enti locali interessati in ordine alla delimitazione del parco [...] al fine di garantirne una piena e completa audizione, finalizzata ad una espressione di adesione, durante la fase endoprocedimentale dell’istituzione del parco e prima della sua concreta individuazione";

che nel giudizio così promosso si sono costituiti i Comuni di Baunei, Orgosolo e Seulo, depositando un’ampia memoria nella quale si ripercorrono le vicende relative all’istituzione del Parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu, si rilevano le numerose divergenze tra quanto stabilito in una prima intesa del 1992 e i successivi atti del procedimento di istituzione e si propone un’accurata ricostruzione del quadro normativo e della giurisprudenza costituzionale in materia di tutela delle aree di interesse naturalistico;

che, secondo la difesa di parte, nel caso di specie il meccanismo – previsto dall’art. 34 – dell’intesa Stato-Regione non rappresenterebbe una sufficiente garanzia del rispetto del principio di leale cooperazione, mentre la diretta partecipazione degli enti locali a tale procedimento sarebbe imposta, oltre che dal ""pluralismo istituzionale" riferibile all’art. 9 della Costituzione", dal "disegno delle autonomie tracciato dagli artt. 5 e 128 della Costituzione", dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e dal principio di sussidiarietà, dal quale dovrebbe ricavarsi il riconoscimento per gli enti locali di "un ruolo attivo anche in sede di delimitazione provvisoria, adozione delle misure di salvaguardia, istituzione del Parco [...], precisa configurazione dei confini, preposizione dell’autorità pubblica di gestione", salvo il potere di intervento dello Stato in caso di inerzia;

che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo che la questione sarebbe inammissibile sia in quanto l’ordinanza di rimessione é insufficientemente motivata riguardo alla rilevanza sia perchè essa é formulata in modo indeterminato e perplesso, prospettando una pluralità di possibili decisioni di accoglimento di natura additiva;

che l’interveniente – rilevando che i comuni hanno effettivamente ed a più riprese partecipato al procedimento istitutivo del Parco, esprimendo pareri sia attraverso i loro sindaci che con delibere consiliari, dando luogo ad "una lunga e defatigante serie di incontri e negoziati" nei quali avrebbero fatto valere "micro-interessi particolari" nell’intento "di trarre qualche profitto sotto forma di finanziamenti o di attuazione di opere pubbliche locali" – ritiene la questione comunque infondata perchè: a) nell’ipotesi in cui l’ordinanza solleciti l’obbligo di acquisire pareri obbligatori ma non vincolanti, gli enti interessati sono stati già sentiti più volte e hanno già fatto conoscere il loro orientamento; b) qualora invece il rimettente "intenda la richiesta di parere come subalterna implorazione di un "consenso"", ciò "in pratica impedirebbe l’istituzione di ogni parco o – in alternativa – la renderebbe oltremodo costosa"; c) l’invocazione dell’art. 128 della Costituzione quale parametro di cui si assume la violazione "racchiude una palese petizione di principio", posto che tale disposizione rinvia, per la determinazione delle condizioni dell’autonomia degli enti locali, alle leggi generali della Repubblica, e d) l’art. 5 della Costituzione, nel riconoscere le esigenze dell’autonomia "non impone di rendere qualsiasi entità autonoma unico arbitro di quanto può di fatto interessarla, e in sintesi depositaria di una sorta di primordiale sovranità";

che in prossimità dell’udienza l’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria nella quale ribadisce la posizione assunta nell’atto di intervento, affermando inoltre che l’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), non avrebbe modificato il riparto delle competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in materia di istituzione e gestione di parchi e riserve di interesse nazionale.

Considerato che l’Avvocatura generale dello Stato sostiene l’inammissibilità della questione sotto vari aspetti, in primo luogo, in particolare, perchè nel prospettare le censure il rimettente non avrebbe adeguatamente motivato circa la rilevanza del dubbio di costituzionalità rispetto alla definizione del giudizio innanzi a esso pendente;

che inoltre, ad avviso dell’Avvocatura, la questione presenterebbe un profilo di inammissibilità in quanto formulata in modo indeterminato e perplesso, perchè il giudice a quo, nel richiedere a questa Corte una pronuncia additiva, ipotizzerebbe quattro possibili soluzioni, tra loro alternative;

che, successivamente alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione, é entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), che tra l’altro ha disposto, con l’art. 9, l’abrogazione dell’art. 128 della Costituzione;

che, per le ragioni anzidette, il giudice rimettente ha da essere messo in condizione - previa restituzione degli atti da parte di questa Corte – di effettuare un nuovo esame, sotto ogni profilo, dei termini della questione sollevata (v. ordinanze n. 416, n. 397 e n. 382 del 2001).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2002.