ORDINANZA N. 9
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
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Cesare RUPERTO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
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Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro
sulle aree protette), promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 2000 dal
Tribunale amministrativo regionale per
Visto l’atto di costituzione del Comune di Baunei e altri nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica
del 4 dicembre 2001 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;
uditi l’avvocato Gianluigi
Falchi per il Comune di Baunei e altri e l’avvocato
dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per
che la questione é sorta nel corso
di un giudizio sui ricorsi – proposti dai Comuni di Baunei,
Orgosolo, Arzana, Villa
Grande Strisaili, Seulo e Gairo contro il Ministero dell’ambiente,
che – premette il giudice a quo
– il citato d.P.R. del 30 marzo
che il rimettente, dopo aver
illustrato i contenuti delle intese tra il Ministero dell’ambiente e
che il rimettente ritiene
pregiudiziale, ai fini della decisione del giudizio a quo, la soluzione
della questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 della legge n. 394
del 1991 nella parte in cui, ai fini dell’istituzione del Parco nazionale del
golfo di Orosei e del Gennargentu,
prevede la stipula di intese tra lo Stato e
che nel giudizio così promosso si
sono costituiti i Comuni di Baunei, Orgosolo e Seulo, depositando
un’ampia memoria nella quale si ripercorrono le vicende relative
all’istituzione del Parco nazionale del golfo di Orosei
e del Gennargentu, si rilevano le numerose divergenze
tra quanto stabilito in una prima intesa del 1992 e i successivi atti del
procedimento di istituzione e si propone un’accurata ricostruzione del quadro
normativo e della giurisprudenza costituzionale in materia di tutela delle aree
di interesse naturalistico;
che, secondo la difesa di parte, nel
caso di specie il meccanismo – previsto dall’art. 34 – dell’intesa Stato-Regione
non rappresenterebbe una sufficiente garanzia del rispetto del principio di
leale cooperazione, mentre la diretta partecipazione degli enti locali a tale
procedimento sarebbe imposta, oltre che dal ""pluralismo
istituzionale" riferibile all’art. 9 della Costituzione", dal
"disegno delle autonomie tracciato dagli artt. 5
e 128 della Costituzione", dalla giurisprudenza della Corte costituzionale
e dal principio di sussidiarietà, dal quale dovrebbe
ricavarsi il riconoscimento per gli enti locali di "un ruolo attivo anche
in sede di delimitazione provvisoria, adozione delle misure di salvaguardia, istituzione del Parco [...], precisa
configurazione dei confini, preposizione dell’autorità pubblica di
gestione", salvo il potere di intervento dello Stato in caso di inerzia;
che é intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, sostenendo che la questione sarebbe inammissibile sia in
quanto l’ordinanza di rimessione é insufficientemente
motivata riguardo alla rilevanza sia perchè essa é formulata in modo
indeterminato e perplesso, prospettando una pluralità di possibili decisioni di
accoglimento di natura additiva;
che l’interveniente – rilevando che
i comuni hanno effettivamente ed a più riprese partecipato al procedimento
istitutivo del Parco, esprimendo pareri sia attraverso i loro sindaci che con
delibere consiliari, dando luogo ad "una lunga e defatigante serie di
incontri e negoziati" nei quali avrebbero fatto valere "micro-interessi
particolari" nell’intento "di trarre qualche profitto sotto forma di
finanziamenti o di attuazione di opere pubbliche locali" – ritiene la
questione comunque infondata perchè: a) nell’ipotesi in cui l’ordinanza
solleciti l’obbligo di acquisire pareri obbligatori ma non vincolanti, gli enti
interessati sono stati già sentiti più volte e hanno già fatto conoscere il
loro orientamento; b) qualora invece il rimettente "intenda la richiesta
di parere come subalterna implorazione di un "consenso"", ciò
"in pratica impedirebbe l’istituzione di ogni parco o – in alternativa –
la renderebbe oltremodo costosa"; c) l’invocazione dell’art. 128 della
Costituzione quale parametro di cui si assume la violazione "racchiude una
palese petizione di principio", posto che tale disposizione rinvia, per la
determinazione delle condizioni dell’autonomia degli enti locali, alle leggi
generali della Repubblica, e d) l’art. 5 della Costituzione, nel riconoscere le
esigenze dell’autonomia "non impone di rendere qualsiasi entità autonoma
unico arbitro di quanto può di fatto interessarla, e in sintesi depositaria di
una sorta di primordiale sovranità";
che in prossimità dell’udienza
l’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria nella quale ribadisce la
posizione assunta nell’atto di intervento, affermando inoltre che l’entrata in
vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V
della parte seconda della Costituzione), non avrebbe modificato il riparto
delle competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in materia di
istituzione e gestione di parchi e riserve di interesse nazionale.
Considerato che l’Avvocatura generale dello Stato sostiene l’inammissibilità della questione sotto vari
aspetti, in primo luogo, in particolare, perchè nel prospettare le censure il
rimettente non avrebbe adeguatamente motivato circa la rilevanza del dubbio di
costituzionalità rispetto alla definizione del giudizio innanzi a esso
pendente;
che inoltre, ad avviso
dell’Avvocatura, la questione presenterebbe un profilo di inammissibilità in
quanto formulata in modo indeterminato e perplesso, perchè il giudice a quo,
nel richiedere a questa Corte una pronuncia additiva, ipotizzerebbe quattro
possibili soluzioni, tra loro alternative;
che, successivamente alla pronuncia
dell’ordinanza di rimessione, é entrata in vigore la
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte
seconda della Costituzione), che tra l’altro ha disposto, con l’art. 9,
l’abrogazione dell’art. 128 della Costituzione;
che, per le ragioni anzidette, il giudice rimettente ha da essere messo in condizione - previa restituzione degli atti da parte di questa Corte – di effettuare un nuovo esame, sotto ogni profilo, dei termini della questione sollevata (v. ordinanze n. 416, n. 397 e n. 382 del 2001).
PER QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione degli
atti al Tribunale amministrativo regionale per
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2002.