ORDINANZA N. 8
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
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- Massimo |
VARI |
Presidente |
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- Riccardo - Gustavo |
CHIEPPA ZAGREBELSKY |
Giudice " |
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- Valerio |
ONIDA |
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- Carlo |
MEZZANOTTE |
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- Fernanda - Guido |
CONTRI NEPPI MODONA |
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- Piero Alberto |
CAPOTOSTI |
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- Annibale - Franco |
MARINI BILE |
" " |
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-Giovanni Maria |
FLICK |
" |
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 663-bis del codice penale, come modificato
dall’art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione
dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1
della legge 25 giugno 1999, n. 205), in riferimento al combinato disposto degli
artt. 5 della legge 8 febbraio
1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), e 45 della legge 3 febbraio 1963, n.
69 (Ordinamento della professione di giornalista), promosso con ordinanza
emessa il 9 marzo 2001 dal Giudice di pace di Pistoia nel procedimento civile
V. B. contro Prefetto di Pistoia, iscritta al n. 326 del registro ordinanze
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima
serie speciale, dell’anno 2001.
Visto l’atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 21 novembre 2001 il Giudice relatore Giovanni Maria
Flick.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il Giudice di pace
di Pistoia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
4, 18 e 21 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 663-bis del codice penale, come modificato dall’art. 47 del
decreto legislativo 31 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori
e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25
giugno 1999, n. 205), in riferimento al combinato
disposto degli artt. 5 della legge
8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), e 45 della legge 3 febbraio
1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista);
che il rimettente deduce di essere
investito dell’opposizione proposta avverso un "provvedimento
sanzionatorio" della Prefettura di Pistoia, con il quale era stato
ingiunto alla ricorrente il pagamento della somma di lire duecentomila per
violazione dell’art. 663-bis cod. pen. (illecito depenalizzato dall’art. 47 del d.lgs.
n. 507 del 1999), avendo distribuito stampati denominati
"Risorgimento Liberale" "senza le prescritte autorizzazioni";
che nell’atto di opposizione la
ricorrente aveva eccepito l’illegittimità costituzionale del citato art. 663-bis
cod. pen., in riferimento al combinato disposto
dell’art. 5 della legge n. 47 del 1948 e dell’art. 45 della legge n. 69 del
1963, "per contrasto con i principi … degli artt.
3, 4, 18 e 21 Cost.": "censure"
che il giudice a quo assume "rilevanti al fine del decidere e non
manifestamente infondate";
che é intervenuto nel giudizio di
costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la
questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.
Considerato che il giudice a quo, nel porre il
quesito di costituzionalità sopra riferito, omette di descrivere in modo
compiuto la fattispecie sottoposta al suo giudizio, limitandosi ad un fugace
accenno all’oggetto della violazione amministrativa contestata all’opponente;
che nell’ordinanza di rimessione non risultano inoltre specificate in alcun modo
le ragioni che inducono il giudice a quo a dubitare della legittimità
costituzionale delle norme impugnate;
che il conseguente, assoluto difetto
di motivazione, tanto in ordine alla rilevanza che alla non manifesta
infondatezza della questione, non può essere sanato dal mero rinvio per relationem ad un atto di causa (nella specie, il
ricorso introduttivo del giudizio), poichè — per
costante giurisprudenza di questa Corte — il giudice rimettente deve rendere
esplicite le ragioni che lo portano a censurare, sul piano della legittimità
costituzionale, norme delle quali si ritiene chiamato a fare applicazione; e
tale necessaria motivazione deve essere autosufficiente, per permettere la
verifica dell’avvenuto apprezzamento, da parte dello stesso giudice, dei
predetti profili di rilevanza e non manifesta infondatezza (cfr.,
ex plurimis, sentenze n. 310 del 2000
e n. 242 del
1999; ordinanze n. 556 e n. 232 del 2000);
che la questione deve essere
dichiarata, pertanto, manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell’art. 663-bis del
codice penale, come modificato dall’art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre
1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), in
riferimento al combinato disposto degli artt. 5 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), e 45 della legge 3
febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 4, 18 e 21 della Costituzione, dal Giudice di pace di Pistoia
con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.
Massimo VARI, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2002.