ORDINANZA N. 6
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori Giudici:
-
Cesare RUPERTO Presidente
-
Massimo VARI Giudice
-
Riccardo CHIEPPA "
-
Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Valerio ONIDA "
-
Carlo MEZZANOTTE "
-
Fernanda CONTRI "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del
conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito delle delibere della Camera
dei deputati del 24 novembre 1999, 9 e 14 marzo 2000 e del Senato della
Repubblica del 31 maggio 2000, relative alla insindacabilità delle opinioni
espresse dagli on. Marco Follini,
Gianfranco Fini, Beppe Pisanu e Tiziana Maiolo e dal sen. Marcello Pera nei confronti del dott.
Giancarlo Caselli ed altri, promosso dal Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Roma - ufficio 20 - con ricorso depositato il 5 aprile 2001 ed
iscritto al n. 187 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del
7 novembre 2001 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che con ricorso del 5 marzo
2001, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma - nel corso
di procedimenti penali riuniti, pendenti per i delitti di cui agli artt. 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio
1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), a carico dei deputati Tiziana Maiolo, Gianfranco Fini, Beppe Pisanu
e Marco Follini, e del senatore Marcello Pera - ha
sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello
Stato nei confronti di ciascuna delle deliberazioni, con cui
che - come il rimettente riferisce -
i procedimenti sono stati originati da querele proposte il 9 giugno 1999
dall’allora Procuratore della Repubblica di Palermo, dottor Giancarlo Caselli,
e dai Sostituti, dottori Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava
ed Umberto De Giglio (che, in data 22 gennaio 1999, avevano formulato la
richiesta di custodia cautelare del deputato Marcello Dell’Utri,
alla quale le dichiarazioni rese dai parlamentari si riferivano), ed il Pubblico
Ministero, riuniti i procedimenti, ha esercitato l’azione penale, richiedendo
il rinvio a giudizio dei parlamentari stessi;
che l’imputazione formulata a carico
della deputata Maiolo si riferisce alle dichiarazioni
rese nel corso dell’intervista riportata dall’agenzia ANSA il 9 marzo 1999, con
nota dal titolo "Dell’Utri: Maiolo,
candidarlo a Strasburgo come Tortora", con le quali ella avrebbe offeso
ripetutamente la reputazione dei medesimi magistrati, affermando precisamente: <<…organizzare
da Strasburgo la battaglia contro le organizzazioni mafiose di stampo
istituzionale che ammorbano l’Italia>>, <<abbiamo di fronte una
strategia ben congegnata che punta alla distruzione per via giudiziaria
dell’opposizione politica …. Una strategia che ricorre alla campagna acquisti
di "pentiti" e di "pentituri" a
quali si offrono privilegi di ogni tipo in cambio di
dichiarazioni mirate>>;
che l’imputazione formulata a carico
del deputato Fini si riferisce alla dichiarazione <<E’ in atto una
campagna politica>>, ritenuta offensiva della reputazione degli
stessi magistrati, resa nel corso dell’intervista pubblicata sul quotidiano
"Il Messagero" il 10 marzo 1999,
nell’articolo intitolato "Il verdetto di Fini e
che l’imputazione formulata a carico
del deputato Pisanu si riferisce alla dichiarazione <<siamo
di fronte a una iniziativa giudiziaria a orologeria politica caduta
puntualmente in vista di grandi scadenze elettorali>>, ritenuta
offensiva della reputazione dei menzionati magistrati e risultante da una nota
ANSA del 10 marzo 1999, intitolata "Dell’Utri: Pisanu, azione giudiziaria a orologeria politica";
che l’imputazione formulata a carico
del deputato Follini si riferisce alla dichiarazione <<La
richiesta di arresto di Dell’Utri é un’operazione
politica camuffata da provvedimento giudiziario….in
questa storia c’é un amaro riassunto delle forzature di una giustizia di parte
>>, ritenuta offensiva della reputazione dei menzionati magistrati e
risultante dalla nota ANSA del 9 marzo 1999 intitolata "Dell’Utri: Follini, operazione
politica camuffata"; nonchè alla dichiarazione
<<Un’operazione politica camuffata da provvedimento
giudiziario>>, resa nel corso dell’intervista pubblicata sul
quotidiano Il Messaggero il 10 marzo 1999 sotto lo stesso titolo relativo alla
dichiarazione del deputato Fini;
che l’imputazione formulata a carico
del senatore Pera si riferisce alla dichiarazione <<Il vero e ultimo
bersaglio di Caselli é Berlusconi e Forza Italia ….
Se questo Paese deve essere governato dal Parlamento o da qualche Stranamore in toga >>, ritenuta offensiva della
reputazione dei menzionati magistrati, resa nell’intervista pubblicata sul
medesimo quotidiano il 10 marzo 1999 sotto lo stesso titolo relativo
alla dichiarazione del deputato Fini;
che l’autorità giudiziaria
ricorrente - ritenuta la necessità di sottoporre alla Corte costituzionale la
legittimità delle deliberazioni con cui
che le ragioni del conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato sono ravvisate nel rilievo che erroneamente
le Camere hanno ritenuto le dichiarazioni <<direttamente connesse>>
all’esercizio delle funzioni parlamentari, mentre questa Corte ha più volte
affermato che rientrano nella garanzia dell’art. 68 <<solo le opinioni
legate da "nesso funzionale" con le attività svolte dal dichiarante
nella sua qualità di parlamentare>>, perchè se così non fosse <<la
prerogativa si tramuterebbe in un ingiustificato ed ingiusto privilegio
personale>>;
che il suddetto nesso funzionale,
secondo il rimettente, si può ravvisare <<quando le dichiarazioni
corrispondono a quelle espresse nel corso delle attività proprie del
parlamentare, con esclusione, quindi, di quelle attività che, pur connesse in
senso lato all’esercizio di dette funzioni, ne sono tuttavia estranee, essendo
riferibili, ad esempio all’attività politica espletata all’interno dei
partiti>>;
che al riguardo il ricorrente
riporta ampi passi delle sentenze n. 10 e n. 56 del 2000
della Corte costituzionale, traendone la conclusione che <<poichè l’insindacabilità delle dichiarazioni rese extra moenia può essere riconosciuta solo ove vi sia
corrispondenza sostanziale tra le dichiarazioni stesse e quelle espresse
nell’ambito dell’attività tipica del parlamentare>>, l’insindacabilità
può riconoscersi <<solamente se tale ultima attività sia stata espletata,
cioé nel caso in cui il parlamentare abbia già
espresso dichiarazioni od opinioni nella sede propria parlamentare e solo
successivamente o, quanto meno, contestualmente abbia dato pubblicità esterna
ad esse>>;
che non potrebbe, dunque,
riconoscersi alcun nesso funzionale fra le dichiarazioni dei deputati Fini, Maiolo, Pisanu e Follini e la loro attività parlamentare, non trovando tali
dichiarazioni corrispondenza in analoghe opinioni espresse, in precedenza o
contestualmente, in sede parlamentare;
che per il senatore Pera
l’inesistenza dell’insindacabilità, sotto il profilo del difetto di nesso
funzionale, emergerebbe dal fatto che, essendo la decisione sull’arresto dell’on. Dell’Utri di competenza della
Camera e non del Senato, non solo il senatore non aveva ancora espresso la sua
opinione in sede parlamentare, <<ma mai avrebbe potuto esprimerla in tale
sede, essendo membro di una Camera diversa da quella competente a
decidere>>;
che le deliberazioni della Camera e
del Senato, essendosi basate - ad avviso del ricorrente - su un’errata
valutazione dei presupposti dell’art. 68, avrebbero illegittimamente
interferito nelle attribuzioni dell’Autorità giudiziaria;
che, sulla base di tali ragioni il
ricorrente solleva conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera e del
Senato e chiede l’annullamento delle indicate deliberazioni.
Considerato che in questa fase del giudizio
che, sotto il profilo soggettivo, i
singoli organi giurisdizionali sono - secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte - legittimati, nell’esercizio dell’attività giurisdizionale,
esercitata in piena indipendenza, ad essere parte nei conflitti di attribuzione
tra poteri dello Stato e pari legittimazione spetta alla Camera dei deputati ed
al Senato della Repubblica, in quanto organi competenti a dichiarare
definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68
Cost. alle dichiarazioni oggetto del procedimento giurisdizionale;
che, sotto il profilo oggettivo,
l’autorità giudiziaria ricorrente lamenta la lesione della propria potestas iudicandi
- consistente in un'attribuzione costituzionalmente garantita - in conseguenza
dell'esercizio, ritenuto illegittimo, del potere, spettante alla Camera di
appartenenza del parlamentare, di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi
dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni
espresse dai parlamentari;
che, pertanto, ricorrono i requisiti sia soggettivi che oggettivi necessari al fine di ritenere ammissibili i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato originati da ciascuna delle deliberazioni di insindacabilità.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara ammissibili, ai
sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n.87, i
conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato proposti dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati
con il ricorso indicato in epigrafe, relativamente alle deliberazioni con le
quali é stata dichiarata la riconducibilità delle
dichiarazioni rese dai deputati Marco Follini,
Gianfranco Fini, Beppe Pisanu e Tiziana Maiolo ad opinioni espresse nell’esercizio delle loro
funzioni;
dichiara ammissibile, ai
sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di
attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica con
il ricorso indicato in epigrafe, relativamente alla deliberazione con la quale
é stata dichiarata la riconducibilità delle
dichiarazioni rese dal senatore Marcello Pera ad opinioni espresse
nell’esercizio delle sue funzioni;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia
comunicazione della presente ordinanza al Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Roma, autorità giudiziaria ricorrente;
b) che, a cura dell’autorità giudiziaria ricorrente,
l'atto introduttivo dei conflitti e la presente ordinanza, siano notificati, in relazione alla provenienza delle deliberazioni oggetto
dei conflitti, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica entro il
termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere
successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine
di venti giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2002.