ORDINANZA N. 5
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori Giudici:
-
Cesare RUPERTO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448
(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), promossi con
ordinanze emesse il 24 maggio 2000 e il 14 giugno 2000 dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, iscritte al n. 673 del registro ordinanze
2000 e al n. 101 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 46 dell'anno 2000 e n.
7 dell'anno 2001.
Visto l'atto di costituzione di
Laura Liverani, nonchè gli
atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 7 novembre 2001 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che con l’ordinanza
iscritta al n. 673 r.o. del 2000, pronunciata il 24
maggio 2000 e pervenuta alla Corte il 4 ottobre 2000, il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio ha sollevato, secondo il tenore del
dispositivo, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 4 e
5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), per contrasto con gli artt.
3, 36 e 97 della Costituzione, mentre nella motivazione ha prospettato e
argomentato la questione con riferimento all’art. 1, comma 5,
della legge 10 ottobre 1996, n. 525 (Norme in materia di personale
amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature
speciali);
che l’ordinanza é stata resa nel
corso di un giudizio introdotto da oltre duemila dipendenti del Ministero della
Giustizia, i quali - premesso di avere diritto all’indennità giudiziaria
istituita dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di
magistratura), in forza dell’estensione operata dalla legge 22 giugno 1988, n.
221 (Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie
giudiziarie); di avere inoltre ottenuto dal Tribunale amministrativo regionale
del Lazio il riconoscimento sulle relative somme della rivalutazione triennale
prevista da tale legge e la conseguente condanna dell’amministrazione a
corrispondere quanto dovuto con interessi e rivalutazione; e di essere infine
soggetti all’applicazione della sopravvenuta legge n. 525 del 1996, che ha
escluso, all’art. 1, comma 5, la corresponsione di interessi e rivalutazione
sulle somme stesse, anche se riconosciute con sentenza passata in giudicato -
chiedevano la condanna del Ministero alla corresponsione di tali accessori,
prospettando l’illegittimità costituzionale del citato art. 1, comma 5;
che - secondo quanto riferisce il
giudice rimettente - i ricorrenti, nel motivare su quest’ultimo
punto, richiamavano l’ordinanza con cui lo stesso T.a.r.
Lazio aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26,
commi 4 e 5, della legge n. 448 del 1998 (che aveva negato la corresponsione
degli accessori sulle somme dovute per effetto del reinquadramento
di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare
dello Stato), adducendo trattarsi di questione assolutamente analoga;
che, in conseguenza, ad avviso del
rimettente, la questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti
dovrebbe ritenersi non manifestamente infondata <<anche in adesione alle
argomentazioni poste a base>> della suddetta ordinanza relativa all’art.
26 della legge n. 448 del 1998;
che la motivazione dell’ordinanza in
epigrafe si conclude affermando che il giudizio deve essere sospeso <<in
attesa della soluzione da parte della Corte Costituzionale della sollevata
questione di legittimità costituzionale della norma dell’art. 1, comma 5 della
legge n. 525/96 in relazione agli artt. 3, 36, primo comma e 97, primo comma, Cost. >>, mentre
il suo dispositivo, dopo avere ritenuto rilevante e non manifestamente
infondata <<la questione, come sopra indicata>>, ordina la
trasmissione del fascicolo alla Corte <<per la soluzione della questione
di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 448 del
1998 per contrasto con gli art. 3, 36 e 97 Cost.>>;
che é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, depositando
memoria, nella quale, osservato che le disposizioni impugnate sarebbero l’art.
1, comma 5, della legge n. 525 del 1996 e l’art. 26, commi 4 e 5, della legge
n. 448 del 1998, rileva l’infondatezza della questione proposta, riferendola al
citato art. 26;
che si sono costituiti i ricorrenti
nel giudizio a quo, depositando memoria e sostenendo che la questione
proposta dal T.a.r. - come si evincerebbe dalla parte
motiva dell’ordinanza - concernerebbe l’art. 1, comma 5, della legge n. 525 del
1996, essendo frutto di mero errore materiale l’indicazione nel dispositivo,
come norma impugnata, dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 448 del 1998, e
che così individuata essa sarebbe fondata;
che, nell’imminenza della camera di
consiglio, le parti ricorrenti del giudizio a quo hanno depositato
memoria illustrativa, insistendo per l’accoglimento della questione;
che con l’ordinanza iscritta
al n. 101 r.o. del 2001, pronunciata il 14 giugno
2000 e pervenuta alla Corte il 24 gennaio 2001, il Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 448 del 1998;
che l’ordinanza é stata resa nel
corso di un giudizio introdotto da alcuni dipendenti dell’Avvocatura generale
dello Stato nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, per
ottenere il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria su quanto
loro corrisposto per effetto della legge n. 312 del 1980, che (modificando
l’ordinamento dei dipendenti civili dello Stato) ha previsto un sistema fondato
sulle qualifiche professionali;
che in pendenza di tale giudizio é
intervenuto l’art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 448 del 1998, che,
definendosi norma di interpretazione autentica, ha stabilito che le somme
corrisposte per effetto dell’inquadramento nelle nuove qualifiche professionali
non danno luogo ad interessi e rivalutazione monetaria;
che il rimettente - il quale aveva
già sollevato la stessa questione di legittimità costituzionale con altra
ordinanza - <<ritiene di aderire alle argomentazioni poste a base>>
di essa, ravvisando contrasto con l’art. 3, primo comma, Cost. per
lesione del principio di parità di trattamento tra cittadini in relazione
<<alla particolare fattispecie relativa alla corresponsione degli
interessi e della rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, qualora
liquidi ed esigibili>>; con l’art. 36 Cost. per lesione del principio di
proporzionalità tra retribuzione e prestazione lavorativa, in ragione della
natura retributiva delle somme dovute per l’inquadramento; e con l’art. 97 Cost., in quanto la norma consentirebbe alla pubblica
amministrazione di eludere l’obbligo di ristorare i dipendenti del ritardo nel
pagamento;
che anche in questo giudizio é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, depositando memoria, con
la quale ha fatto integrale rinvio alle difese svolte nel giudizio introdotto
dalla precedente ordinanza ed ha sostenuto l’inammissibilità e comunque la
manifesta infondatezza della questione.
Considerato che - poichè
tanto l’ordinanza n. 673 del 2000 (seppure soltanto nel dispositivo) quanto
l’ordinanza n. 101 del 2001 denunciano l’illegittimità costituzionale dell’art.
26, commi 4 e 5, della legge n. 448 del 1998 - i due giudizi possono essere
riuniti;
che la questione proposta dall'ordinanza
n. 673 del 2000
é manifestamente inammissibile;
che infatti tale ordinanza, mentre
nel dispositivo censura espressamente l’art. 26, commi 4 e 5, della legge n.
448 del 1998, nella motivazione riferisce invece la questione di legittimità
costituzionale all’art. 1 comma 5, della legge n. 525 del 1996 e considera la
norma menzionata in dispositivo soltanto come oggetto di una (diversa)
questione di costituzionalità sollevata dallo stesso giudice con altra
ordinanza, la cui motivazione sarebbe idonea a sostenere la questione relativa
al citato art. 1, comma 5;
che il radicale contrasto fra le due
parti del provvedimento non può essere superato privilegiando l’una rispetto
all’altra, in quanto nella struttura dell’ordinanza di rimessione,
come in ogni ordinanza, la motivazione ed il dispositivo assolvono a distinte e
specifiche funzioni, mirando l’una ad indicare le ragioni per cui la questione
di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale é ritenuta rilevante
e non manifestamente infondata, ed il secondo ad individuare formalmente
l’oggetto della questione in modo corrispondente a quelle ragioni;
che pertanto l’ordinanza, in
violazione del principio di autosufficienza del provvedimento di rimessione, é affetta da un radicale difetto di motivazione
sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione come
individuata in dispositivo, con conseguente manifesta inammissibilità;
che la questione sollevata dall’ordinanza
n. 101 del 2001 é manifestamente inammissibile, in quanto la norma da essa
denunciata é stata dichiarata illegittima con la sentenza di questa Corte n. 136 del 2001,
onde non é più in vigore.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 26,
commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata, rispettivamente, in
riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione
ed in riferimento agli artt.
3, primo comma, 36, primo comma, e 97, primo comma,
della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2002.