ORDINANZA N. 4
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
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- Cesare |
RUPERTO |
Presidente |
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- Massimo |
VARI |
Giudice |
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- Riccardo - Gustavo |
CHIEPPA ZAGREBELSKY |
" " |
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- Valerio |
ONIDA |
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- Carlo |
MEZZANOTTE |
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- Fernanda - Guido |
CONTRI NEPPI MODONA |
" " |
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- Piero Alberto |
CAPOTOSTI |
" |
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- Franco |
BILE |
" |
|
-Giovanni Maria |
FLICK |
" |
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale degli artt. 556,
comma 1, e 448, comma 1, del codice di procedura penale, e degli artt. 557, comma 3, e 464 stesso codice, promossi
con ordinanze emesse il 5 dicembre 2000 dal Tribunale di Genova nel
procedimento penale a carico di C.C.,
iscritta al n. 171 del registro ordinanze 2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2001, e
il 17 gennaio 2001 dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di
R. S., iscritta al n. 172 del registro ordinanze 2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visti gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 24 ottobre 2001 il Giudice relatore Giovanni Maria
Flick.
Ritenuto che con due ordinanze di identico
contenuto, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.
556, comma 1, e 448, comma 1, cod. proc.
pen. per contrasto con
l’art. 3 della Costituzione, "ovvero in alternativa" degli artt. 557, comma 3, cod. proc. pen.
e 464 del medesimo codice, sempre per contrasto con l’art. 3 della
Costituzione;
che i giudici a quibus premettono di essere chiamati a delibare una
"istanza di patteggiamento avanzata dall’imputato prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio di opposizione al
decreto penale di condanna", costituente reiterazione di altra analoga
istanza presentata in sede di opposizione al decreto penale di condanna e
respinta dal Giudice per le indagini preliminari, "anche in virtù del
dissenso manifestato dal p. m. circa la pena richiesta
dall’imputato";
che, a parere dei rimettenti, sebbene
l’art. 557, comma 2, cod. proc. pen. precluda all’imputato la facoltà di avanzare
richiesta di patteggiamento nel giudizio conseguente all’opposizione, tale
divieto "non sembra escludere la possibilità di reiterare la richiesta
laddove - come nel caso di specie - la stessa sia stata proposta
tempestivamente, vale a dire contestualmente all’atto di opposizione";
che, tuttavia, tale possibilità non
risulta disciplinata per il procedimento davanti al tribunale tanto in
composizione collegiale che monocratica: con la
conseguenza che, in sede di opposizione a decreto penale di condanna, non
sarebbe prevista la possibilità – espressamente enunciata per il giudizio
ordinario, per quello direttissimo e per quello immediato dall’art. 448, comma
1, cod. proc. pen.
- di reiterare, davanti al giudice del dibattimento, la richiesta di
patteggiamento già formulata davanti al giudice per le indagini preliminari ed
oggetto di dissenso da parte del pubblico ministero ovvero rigettata dal
giudice;
che pertanto verrebbe a profilarsi
un’ingiustificata disparità di trattamento, con violazione dell’art. 3 Cost., tra imputati, soggetti ad un trattamento processuale
sensibilmente diverso esclusivamente in ragione della scelta del rito operata
dall’organo dell’accusa, poichè la possibilità di
sottoporre la precedente richiesta di patteggiamento a nuovo esame, da parte
del giudice del dibattimento, verrebbe esclusa per l’opposizione a decreto
penale ed ammessa, invece, per altre forme di giudizio;
che, peraltro, sempre nell’ipotesi
di giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna, non é
neppure previsto che il giudice possa accogliere la richiesta di pena
concordata dopo la chiusura del dibattimento, nel caso in cui ritenga
ingiustificati il dissenso del pubblico ministero o il rigetto dell’istanza,
essendo tale regola, sancita dall’art. 448, comma 1, ultimo inciso, cod. proc. pen.,
riferibile – a parere dei giudici a quibus -
ai soli riti espressamente indicati nella medesima norma, tra i quali, appunto,
non é compreso il procedimento per decreto: ciò che integrerebbe un ulteriore
profilo di ingiustificata disparità di trattamento, con violazione dell’art. 3 Cost.;
che, alla luce di tali rilievi, i
giudici rimettenti sollevano, in riferimento all’art. 3 Cost. questione di
legittimità costituzionale degli "artt. 556, comma 1, cod. proc. pen. e 448, comma 1, cod. proc. pen.
(richiamato dal primo in quanto applicabile ai procedimenti davanti al
tribunale in composizione monocratica) ovvero in
alternativa dell’art. 464 cod. proc. pen., in quanto richiamato
dall’art. 557, comma 3, cod. proc. pen.", nella parte in cui non
prevedono che l’imputato nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica - ("ma anche in quello davanti al
tribunale in composizione collegiale") - "possa reiterare, nel
giudizio conseguente all’opposizione a decreto penale di condanna, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento, la richiesta di patteggiamento
tempestivamente presentata unitamente all’atto di opposizione al predetto
decreto e non accolta per mancato consenso o dissenso del p.m. ovvero per
rigetto da parte del g.i.p.";
che, prospettandola quale
"questione di costituzionalità … strettamente e conseguenzialmente
collegata" a quella dianzi riferita, i rimettenti impugnano altresì,
sempre in riferimento all’art. 3 Cost., le medesime
norme nella parte in cui non prevedono che, nel giudizio di opposizione a
decreto penale instauratosi dinanzi al tribunale sia in composizione monocratica che collegiale, il giudice possa provvedere
sulla richiesta di patteggiamento "tempestivamente avanzata dall’imputato
(ed eventualmente reiterata davanti allo stesso giudice del dibattimento prima
della dichiarazione di apertura dello stesso) e non accolta per mancato
consenso o dissenso del p.m. ovvero per rigetto da parte del giudice";
che nel giudizio é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, il quale ha concluso chiedendo che la questione venga
dichiarata infondata, non essendo condivisibile il presupposto interpretativo
da cui muove l’ordinanza di rimessione circa
l’impossibilità di riproporre, nel giudizio che consegue all’opposizione a
decreto penale, la richiesta di patteggiamento preventivamente rigettata o non
accolta per dissenso del pubblico ministero.
Considerato che le ordinanze sollevano gli identici
quesiti e che, pertanto, i giudizi devono essere riuniti per essere definiti
con unica decisione;
che, in ordine alla prima delle
questioni sollevate, i giudici rimettenti formulano un quesito in forma
alternativa, impugnando, da un lato, gli artt. 556, comma 1, e 448, comma 1, del codice di procedura penale
e, dall’altro, l’art. 464 "in quanto richiamato dall’art. 557, comma 3,
cod. proc. pen.",
senza puntualizzare le norme effettivamente attinte dal dubbio di
costituzionalità: così devolvendo a questa Corte il compito di individuare la
sede normativa all’interno della quale iscrivere la pronuncia additiva che
viene sollecitata;
che già alla stregua di tale assorbente
rilievo la questione deve ritenersi inammissibile, essendo compito del giudice
rimettente individuare con esattezza la disposizione oggetto di impugnativa,
anche nelle ipotesi nelle quali il supposto vizio di incostituzionalità
potrebbe essere composto attraverso una declaratoria di illegittimità
costituzionale riferibile ad una pluralità di disposizioni normative;
che, inoltre, sono gli stessi
giudici rimettenti a prospettare la tesi secondo la quale "l’art. 557,
comma 2, c.p.p. non sembra escludere la possibilità
di reiterare la richiesta laddove - come nel caso di specie - la stessa sia
stata proposta tempestivamente, vale a dire contestualmente all’atto di
opposizione"; sicchè la censura proposta finisce
per radicarsi su una mera alternativa ermeneutica che spetta agli stessi
rimettenti risolvere, senza sollecitare un inammissibile avallo interpretativo
da parte di questa Corte (v., fra le varie, le ordinanze n. 466 del 2000,
n. 7 e n. 70 del 1998,
e la sentenza n.
356 del 1996);
che le medesime considerazioni
valgono anche a rendere non delibabile il merito del secondo quesito, poichè anche esso risulta formulato non in termini di
subordinazione o consequenzialità rispetto al primo, ma in forma
sostanzialmente alternativa: d’altra parte, ove – come sembrano sollecitare i
rimettenti - venisse assegnato al giudice del dibattimento il potere di
scrutinare in limine la domanda di patteggiamento precedentemente
formulata e non andata a buon fine (per mancato consenso del pubblico ministero
o per rigetto da parte del giudice), si creerebbe nel sistema un istituto del
tutto nuovo, in sè idoneo a perturbare il canone
dell’uguaglianza, proprio perchè si tratterebbe di un potere circoscritto alla
sola ipotesi dell’opposizione a decreto penale di condanna;
che, pertanto le questioni proposte
devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 556, comma 1, e 448, comma 1, del codice procedura
penale, nonchè dell’art. 464 del codice procedura
penale in quanto richiamato dall’art. 557, comma 3, del codice procedura
penale, sollevate in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2002.