ORDINANZA N. 3
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
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Cesare RUPERTO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 180, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso
con ordinanza emessa il 12 dicembre 2000 dal Tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra
Udito nella camera di consiglio del
24 ottobre 2001 il Giudice relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza
emessa il 12 dicembre
che il rimettente sottolinea come in
forza della interpretazione dell’art. 180, secondo comma, cod. proc. civ.,
sostenuta dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6808 del 2000, il giudice
sia sempre tenuto a fissare l’udienza di prima trattazione e ad assegnare al
convenuto un termine perentorio, non inferiore a venti giorni prima di tale
udienza, per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili
d’ufficio, e ciò anche nell’ipotesi in cui il convenuto sia rimasto contumace, senza
peraltro che l’attore sia onerato della notifica del verbale di udienza;
che, ad avviso del giudice a quo,
non appare giustificabile la disparità di trattamento tra la previsione
contenuta nell’art. 163, comma terzo, numero 7), cod. proc.
civ., circa l’avvertimento,
a pena di nullità della citazione, delle decadenze in cui il convenuto incorre
se non si costituisce tempestivamente, e la omessa previsione della notifica al
convenuto del verbale di udienza che assegna il termine per la proposizione di eccezioni;
che il rimettente ravvisa poi la
sussistenza di un’altra ingiustificata disparità di trattamento, anch’essa
lesiva del diritto di difesa, tra l’art. 180, secondo comma, cod. proc. civ.,
che nella interpretazione della Cassazione impone al giudice di fissare
l’udienza per l’interrogatorio libero anche delle parti contumaci, senza che
sia prevista la notifica a queste ultime del verbale di udienza, e l’art. 292
cod. proc. civ.,
che indica gli atti da notificare al contumace, con una elencazione tassativa,
ampliata dalle sentenze additive n. 250 del 1986 e n. 317 del 1989
della Corte costituzionale;
che, ad avviso del rimettente,
l’art. 180 cod. proc. civ., nella indicata interpretazione della Corte di
cassazione, "ove la si ritenga l’unica possibile rispetto al dettato
normativo", pone, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, una grave questione di legittimità
costituzionale rispetto alle previsioni contenute negli artt.
163, comma terzo, numero 7), e 292 cod. proc. civ.,
nella parte in cui non prevede l’onere per l’attore di notificare al convenuto
contumace il verbale che assegna a quest’ultimo un
termine per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio
e che fissa l’udienza per l’interrogatorio libero, ai sensi del primo comma
dell’art. 183 cod. proc. civ.;
che é intervenuto nel giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per la infondatezza della questione;
che, a parere dell’Avvocatura, non
vi sarebbe alcuna irragionevolezza nella diversità di disciplina che regola le
diverse fattispecie poste a raffronto dal giudice rimettente, poichè la norma censurata persegue l’obiettivo di
assicurare la difesa attiva di tutti i soggetti attraverso una sequenza procedimentale, che é ritenuta inderogabile dalla Corte di
cassazione, quando afferma che il differimento della trattazione é ineludibile e prescinde dalla comparizione o dalla
costituzione del convenuto;
che, inoltre, la notifica del
verbale di udienza non sarebbe necessaria, in quanto, allorchè
sia stato ritualmente notificato l’atto di citazione,
il convenuto é in condizione di orientare la propria condotta processuale,
potendo legittimamente ritenere che, a norma dell’art. 180 cod. proc. civ.,
la trattazione della causa non avrà luogo prima della seconda udienza.
Considerato che il Tribunale di Milano dubita della legittimità
costituzionale dell’art. 180, secondo comma, del
codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede l’onere per l’attore
di notificare al convenuto contumace il verbale che assegna a quest’ultimo un termine perentorio per proporre le eccezioni
processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e che fissa l’udienza per
l’interrogatorio libero, ai sensi del primo comma dell’art. 183 cod. proc. civ.;
che l’art. 180 cod. proc. civ.,
dopo aver indicato le attività che devono essere svolte nell’udienza di prima
comparizione, i provvedimenti che possono essere pronunciati e la forma della
trattazione, stabilisce che il giudice "in ogni caso fissa a data
successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine
perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le
eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio";
che la formulazione della norma ha
dato luogo a interpretazioni giurisprudenziali e dottrinarie discordanti,
particolarmente in ordine alla obbligatorietà o meno della fissazione della
prima udienza di trattazione e della concessione al convenuto contumace del
termine per la proposizione di eccezioni;
che il rimettente pone a base della
sollevata questione l’interpretazione della Cassazione relativa alla
obbligatorietà della fissazione del termine "ove la si ritenga l’unica
possibile", con ciò mostrando la propria consapevolezza in ordine alla
possibilità di attribuire alla norma impugnata altri significati conformi a
Costituzione;
che, come questa Corte ha già avuto
modo di affermare (ordinanze n. 367 del 2001
e n. 158 del
2000), al giudice non é precluso, nell’esercizio dei poteri interpretativi
che gli sono propri e che non richiedono alcun avallo costituzionale, pervenire
ad una lettura della norma secundum Constitutionem anche in presenza di un orientamento
giurisprudenziale univoco;
che, pertanto, la questione é
manifestamente inammissibile, in quanto sollevata all’evidente e improprio fine
di sollecitare a questa Corte un’attività interpretativa, che spetta invece al
giudice a quo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara manifestamente
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 180, secondo
comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo
comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2002.