ORDINANZA N.2
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori Giudici:
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Cesare RUPERTO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Franco BILE "
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Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina
delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 28
novembre 2000 dal Tribunale di Trapani nel procedimento civile vertente tra
Giuseppe Culcasi e Anna Farace,
iscritta al n. 122 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 10 ottobre 2001 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che il Tribunale di Trapani, con ordinanza
del 30 novembre
che il giudice rimettente ritiene che
la norma impugnata, per <<la semplicità e la perentorietà del disposto
normativo>>, deve essere interpretata nel senso che siffatta temporaneità
non esclude il diritto del conduttore all’indennità, e <<preclude
all’interprete ogni spazio di valutazione in ordine alle circostanze in cui
avviene la destinazione>>, e a tale interpretazione perviene perchè
<<la giurisprudenza costante di legittimità, dal canto suo, ha sempre
ribadito il carattere assoluto della presunzione di danno, insuscettibile
di prova contraria>>;
che lo stesso giudice rimettente -
ritenendo sussistere tutti i requisiti per l'applicazione della norma impugnata
- dubita della sua legittimità costituzionale, in quanto essa irragionevolmente
sottoporrebbe al medesimo trattamento fattispecie diverse, quelle in cui la
destinazione ad attività identica o affine avvenga in via permanente, o almeno
per un periodo di tempo sufficiente a determinare per la clientela un
collegamento stabile tra immobile ed attività d'impresa, e quelle in cui tale collegamento
sia escluso dalla brevità o occasionalità della
destinazione;
che nel giudizio é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo dichiararsi l’infondatezza della questione.
Considerato che la giurisprudenza di legittimità cui
il giudice rimettente allude si é formata con esclusivo riferimento al primo
comma dell’art. 34 della legge n. 392 del 1978 (che disciplina l’indennità-base
per la perdita dell’avviamento e la pone a carico del locatore per il semplice
fatto della cessazione del rapporto locatizio, con
esclusione di alcune ipotesi riconducibili
all’iniziativa del conduttore), e non riguarda il secondo comma (che prevede
un’indennità aggiuntiva ove l’immobile venga, entro l’anno, adibito alla stessa
attività già svolta dal conduttore o ad attività affine);
che la non puntuale evocazione degli
orientamenti della giurisprudenza da parte del giudice rimettente rende
decisivo il difetto nell’ordinanza di qualsiasi motivazione sulle ragioni per
le quali un indirizzo giurisprudenziale formatosi in riferimento
all’indennità-base di cui al primo comma dell’art. 34 (che, proprio per la non
necessità della prova del pregiudizio del conduttore e dell’arricchimento del
locatore, é sovente definita <<obbligazione legale>>) possa
ritenersi estensibile all’indennità aggiuntiva di cui al secondo comma (che
mira a riequilibrare il rapporto in considerazione dell’effettivo arricchimento
del locatore per la destinazione dell’immobile alla stessa attività o ad
attività analoga a quella dismessa dal conduttore);
che é pertanto palese l’erroneità
del presupposto interpretativo assunto dal giudice rimettente, secondo cui gli
sarebbe preclusa la verifica, soggetta all’ordinario regime probatorio, di tale
effettivo arricchimento del locatore;
che ne deriva la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 34,
secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni
di immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal Tribunale di Trapani con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2002.