Ordinanza n. 430/2001

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ORDINANZA N. 430

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI                     

- Riccardo CHIEPPA             

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Fernanda CONTRI               

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Franco BILE             

- Giovanni Maria FLICK                    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), 44 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), e 26 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1999 dal Consiglio di Stato, sezione IV, sul ricorso proposto dal Ministero della difesa – Stabilimento chimico-farmaceutico di Firenze contro la Bracco S.p.A. ed altra iscritta al n. 503 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Consiglio di Stato, sezione IV, con ordinanza del 7 dicembre 1999, depositata il 17 aprile 2000 (pervenuta il 21 maggio 2001), solleva, d’ufficio, questione di legittimità costituzionale degli articoli 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), 44 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), e 26 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione;

che, ad avviso del rimettente, le norme impugnate, nelle parti in cui non permetterebbero al giudice amministrativo, nella giurisdizione generale di legittimità e negli altri ambiti di cui in motivazione, di disporre perizie, accertamenti tecnici e consulenze tecniche d’ufficio, si porrebbero in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione), in quanto impedirebbero la piena cognizione dei fatti rilevanti nella controversia;

che, inoltre, secondo il Consiglio di Stato, le disposizioni censurate recherebbero vulnus ai principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), poichè darebbero luogo ad "aree di privilegio dell’attività amministrativa", sottratte al controllo del giudice, impedendo altresì il sindacato giurisdizionale del vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti, per falsità dei presupposti, per difetto di istruttoria e per irrazionalità della scelta tecnica, in contrasto con l’art. 113, secondo comma, della Costituzione.

Considerato che il Consiglio di Stato, sezione IV, impugna, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, gli artt. 19 della legge n. 1034 del 1971, 44 del r.d. n. 1054 del 1924 e 26 del r.d. n. 642 del 1907, nelle parti in cui non permetterebbero al giudice amministrativo, nella giurisdizione generale di legittimità, di disporre consulenza tecnica di ufficio;

che, successivamente all’ordinanza di rimessione, é stata emanata la legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), che, con l’art. 16, ha modificato l’art. 44, primo comma, del r.d. n. 1054 del 1924, attribuendo espressamente al giudice amministrativo il potere di "disporre consulenza tecnica";

che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al collegio rimettente, affinchè valuti se, a seguito della sopravvenuta modificazione normativa, la questione sollevata possa ritenersi tuttora rilevante nel giudizio a quo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, sezione IV.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2001.