Ordinanza n. 403/2001

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ORDINANZA N.403

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI                                            

- Riccardo CHIEPPA             

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                                

- Carlo MEZZANOTTE         

- Fernanda CONTRI               

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI               

- Franco BILE                                     

- Giovanni Maria FLICK        

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della delibera del Consiglio regionale del Piemonte n. 23-27186 del 3 ottobre 2000, concernente "Referendum consultivo ai sensi dell'art. 60 dello Statuto", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 15 dicembre 2000, depositato in Cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 63 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;

udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 2001 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Piemonte, in relazione alla deliberazione del Consiglio regionale n. 23-27186 del 3 ottobre 2000, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 42 del 18 ottobre 2000, in riferimento agli articoli 70, 71, 75, 121 e 123 della Costituzione;

che, ad avviso della difesa erariale, la delibera impugnata, promuovendo un referendum regionale consultivo su una proposta di legge da presentare alle Camere ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, la quale prevede "il trasferimento alle Regioni delle funzioni statali in materia di sanità, polizia locale, formazione professionale e di maggiori competenze in materia di organizzazione scolastica, offerta di programmi educativi, gestione degli istituti scolastici", sarebbe lesiva del procedimento di revisione costituzionale, modificando il ruolo del popolo che può operare soltanto quale "istanza ultima di decisione", e comunque tenderebbe a rafforzare inammissibilmente il potere di iniziativa legislativa attribuito a ciascuna regione dall’art. 121 della Costituzione;

che sarebbero altresì violati l’art. 60 dello statuto della Regione Piemonte, il quale non consentirebbe, secondo la difesa erariale, la sottoposizione a referendum delle iniziative legislative consiliari al Parlamento nazionale, nonchè la legge della Regione 16 gennaio 1973, n. 4, in quanto non contemplerebbe l’ipotesi prevista dalla deliberazione consiliare impugnata;

che si é costituita la Regione Piemonte, deducendo l'inammissibilità del ricorso del Governo, per la natura puramente preparatoria ed infraprocedimentale dell'atto impugnato, nonchè la sua infondatezza, sulla premessa che in uno Stato autonomista l'intervento del corpo elettorale regionale nella fase dell'iniziativa del procedimento legislativo, ed anche di revisione costituzionale, sia fisiologico e non possa alterare il rapporto con la rappresentanza parlamentare;

che questa Corte, con ordinanza n. 101 del 2001, ha dichiarato non luogo a provvedere sulla proposta domanda incidentale di sospensione, a seguito della rinuncia da parte del ricorrente, accettata dalla parte resistente;

che, con delibera del 31 ottobre 2001, il Consiglio dei ministri ha deciso di rinunciare al predetto ricorso per conflitto di attribuzione, e che, conseguentemente, in data 5 novembre 2001 il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, ha presentato atto di rinuncia al ricorso, cui ha aderito la difesa regionale.

Considerato che, ai sensi dell’art. 27, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione, produce l’effetto di estinguere il processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2001.