Ordinanza n. 348/2001

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ORDINANZA N.348

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso, con ordinanza emessa il 6 novembre 2000, dal Giudice di pace di Cesena, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Maraldi Arnaldo e il Sindaco del Comune di Cesena, iscritta al n. 836 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che il Giudice di pace di Cesena, con ordinanza del 6 novembre 2000, ha sollevato, in relazione all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), "nella parte in cui non prevede l’esenzione dall’obbligo di indossare il casco per coloro che risultino affetti da patologie che ne impediscano l’uso, contrariamente a quanto previsto dall’art. 172 della stessa legge per coloro che si trovano in analoga situazione rispetto alle cinture di sicurezza";

che il rimettente, nel rilevare che le menzionate disposizioni disciplinano "situazioni omogenee e sostanzialmente identiche", dirette al medesimo fine di tutelare l’integrità fisica dei conducenti o dei passeggeri, ritiene non giustificata la mancata previsione, da parte dell’art. 171 del codice della strada, di una esenzione analoga a quella prevista dall’art. 172, comma 3, lettera f), il quale esclude l’obbligo di utilizzazione delle cinture di sicurezza per le persone che risultino affette da patologie particolari, che costituiscano controindicazione specifica all’uso delle cinture medesime;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l’infondatezza della questione, stante la diversità della situazioni poste a confronto.

Considerato che il rimettente, nell’invocare l’art. 3 della Costituzione, prospetta una disparità di trattamento tra situazioni che, invero, non possono, contrariamente a quanto assume l'ordinanza, ritenersi omogenee;

che, infatti, l’obbligo di indossare il casco protettivo, contemplato, dalla disposizione denunciata, per i conducenti di ciclomotori a due ruote, motocicli a due ruote e motocarrozzette, nonchè per gli eventuali passeggeri, trae origine da ragioni di esposizione al rischio di eventi pregiudizievoli derivanti dalla circolazione stradale, strettamente legati alle caratteristiche strutturali del veicolo condotto; ragioni che sono del tutto diverse da quelle che hanno determinato il legislatore a disciplinare l'uso delle cinture di sicurezza;

che, peraltro, nell’ambito della situazione dedotta come tertium comparationis, la disciplina invocata dal rimettente costituisce un trattamento derogatorio al regime generale della materia;

che, tenuto conto di ciò, e in assenza di una ratio che imponga l'estensione della disciplina, invocata come tertium comparationis, al caso oggetto del giudizio a quo, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, con riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Cesena, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della consulta, il 5 novembre 2001.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 6 novembre 2001.