Ordinanza n. 328 del 2001

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ORDINANZA N.328

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge regionale della Liguria, riapprovata il 12 dicembre 1999, recante "Modifiche agli artt. 54, 55 e 56 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 (Norme in materia di bilancio e contabilità) e successive modifiche e integrazioni", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 dicembre 1999, depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2000 ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 2000.

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 2001 il Giudice relatore Massimo Vari;

uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Gustavo Romanelli per la Regione Liguria.

Ritenuto che, con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della delibera legislativa della Regione Liguria riapprovata il 14 dicembre 1999 recante "Modifiche agli articoli 54, 55 e 56 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 (Norme in materia di bilancio e contabilità) e successive modificazioni", nella parte in cui aggiunge all’art. 54 della predetta legge regionale n. 42 del 1977 il comma 4-bis, il quale stabilisce che i prestiti obbligazionari non sono soggetti alle disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti e gli organismi pubblici);

che la menzionata disposizione viene denunciata per contrasto con gli artt. 117 e 119, primo comma, della Costituzione e con "le disposizioni interposte in tema di "tesoreria unica" contenute" nell’art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1981) ¾ come modificato dall’art. 21 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638), dall’art. 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e dall’art. 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 ¾ "e richiamate" nell'art. 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, "ed inoltre contenute" negli artt. 7, 8 e 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato);

che si é costituita la Regione Liguria, la quale ha concluso per l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza del ricorso, osservando, anzitutto, che lo scopo della disposizione censurata é quello "di eliminare ogni residuo dubbio in ordine al regime applicabile" alle somme di danaro di cui la Regione abbia conseguito la disponibilità in virtù di prestiti obbligazionari, in vista della loro utilizzazione come fonte di finanziamento degli investimenti regionali;

che, ad avviso della Regione, l’obbligo di utilizzazione del sistema di tesoreria unica, relativamente alle somme conseguite a titolo di prestito, sarebbe stato escluso prima dall’art. 40 della legge n. 119 del 1981, poi dall’art. 4 del decreto-legge n. 688 del 1985, successivamente dall’art. 14-bis del decreto-legge n. 151 del 1991 ¾ il quale deve ritenersi applicabile anche nei confronti delle regioni ¾ e, infine, dall’art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997, il quale, ponendosi l’obiettivo del superamento del regime di tesoreria unica, include, tra le entrate per le quali il predetto regime deve continuare ad avere applicazione nei confronti delle regioni e degli enti locali, solo quelle relative ad operazioni di indebitamento provenienti, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato;

che, in prossimità dell’udienza pubblica, sia il Presidente del Consiglio dei ministri, che la Regione Liguria hanno depositato memorie illustrative;

che, nella propria memoria, il ricorrente segnala la sopravvenienza, in materia di tesoreria unica, dell’art. 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), mentre la Regione, oltre a ribadire le argomentazioni già svolte nel senso dell'infondatezza della proposta questione, ha anch'essa richiamato il predetto art. 66, osservando, in particolare, che, dalla disposizione di cui al comma 5, si evince il principio di esclusione dall’obbligo di versamento in tesoreria unica delle risorse il cui procacciamento non incida sul bilancio dello Stato, espressamente previsto, per gli enti locali, dall’art. 14-bis del decreto-legge n. 151 del 1991;

che, in sede di discussione orale in udienza pubblica, il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere ed a siffatta richiesta ha aderito la difesa della Regione Liguria.

Considerato che, successivamente alla proposizione della presente questione di costituzionalità, é entrato in vigore l'art. 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha dettato, in materia di tesoreria unica, una articolata disciplina, la quale, tra l'altro, prevede che:

- "a decorrere dal 1° marzo 2001, le regioni sono incluse nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni" (comma 5);

- "le entrate costituite da assegnazioni, contributi, devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e quant’altro proveniente dal bilancio dello Stato a favore delle regioni devono essere versate nelle contabilità speciali infruttifere che devono essere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato", essendo incluse, tra le predette entrate, "quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato" (comma 6);

- "si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279" (comma 7);

che quanto evidenziato integra un mutamento del quadro normativo, attinente proprio alle disposizioni statali in materia di tesoreria unica ¾ nelle quali il ricorso individua le norme interposte che, unitamente agli artt. 117 e 119 della Costituzione, sarebbero asseritamente vulnerate dalla disposizione regionale denunciata ¾ che ha inciso radicalmente sui termini della sollevata questione, sì da far venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronunzia della Corte (vedi, sentenza n. 84 del 1988), come, del resto, hanno sostenuto le stesse parti del presente giudizio, assumendo cessata la materia del contendere;

che, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2001.