Ordinanza n. 324/2001

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ORDINANZA N.324

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso, con ordinanza emessa il 13 dicembre 2000, dalla Commissione tributaria provinciale di Verbania, sui ricorsi riuniti proposti da Piazzolla Donato e C. s.n.c. ed altri contro l'Ufficio delle entrate di Verbania, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2001 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Verbania ha sollevato, con ordinanza del 13 dicembre 2000, questione di legittimità costituzionale "delle norme che regolano il processo tributario e quindi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546" (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), "in particolare l’art. 7, nella parte in cui non prevedono che il giudice tributario possa e debba disporre l’accompagnamento coattivo del terzo ¾ inadempiente ad un ordine del giudice ¾ al fine di ottenere informazioni e chiarimenti relativi ad operazioni fiscalmente rilevanti, in relazione al principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione)";

che il rimettente premette che gli avvisi di accertamento, oggetto dei giudizi riuniti innanzi al medesimo pendenti, si fondano esclusivamente sulle dichiarazioni di terzi, raccolte dall’amministrazione finanziaria nella fase amministrativa, relative a fatture passive emesse in relazione ad operazioni inesistenti, la cui veridicità é contestata in giudizio, sicchè il Collegio, "al fine di rinnovare e, eventualmente, integrare l’attività istruttoria svolta dall’ufficio", ha ordinato la comparizione di coloro che avevano rilasciato le suddette dichiarazioni nella fase procedimentale;

che il giudice a quo, nel dare atto della mancata comparizione di questi ultimi, benchè "tempestivamente e ritualmente convocati", ritiene che la questione sia rilevante ai fini della decisione, perchè senza la conferma o la ritrattazione delle dichiarazioni rilasciate dai terzi, la causa non può essere decisa;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2000, il rimettente osserva che la mancata attribuzione, al giudice tributario, del potere di disporre l’accompagnamento coattivo dei "terzi che, senza alcuna giustificazione, non hanno osservato un ordine di un’autorità giurisdizionale", viola il principio di ragionevolezza, in quanto vanifica, "con grave pregiudizio anche per la credibilità della giustizia", il potere del giudice tributario di rinnovare, eventualmente integrando, l’attività istruttoria svolta dall’ufficio, nell’ipotesi in cui il contribuente contesti la veridicità delle dichiarazioni raccolte dall’amministrazione nella fase procedimentale;

che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità o, comunque, per la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che la questione investe segnatamente l’art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

che l'esclusione del potere di disporre l’accompagnamento coattivo dei terzi che abbiano rilasciato dichiarazioni all'amministrazione finanziaria é giustificata dalle stesse caratteristiche del processo tributario, peculiarmente conformato dal legislatore sotto l'aspetto probatorio (vedi sentenze n. 18 del 2000 e n. 141 del 1998);

che il rimettente, richiedendo la estensione al processo tributario di una disciplina, quale quella dell'accompagnamento coattivo, che nel processo civile é essenzialmente preordinata all'assunzione della prova testimoniale, viene, in definitiva, a sollecitare, sia pure indirettamente, la introduzione in quel processo di un mezzo di prova non previsto dal legislatore, senza prospettare convincenti ragioni di ordine costituzionale che possono a ciò indurre;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2001.