Ordinanza n. 318/2001

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ORDINANZA N. 318

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO            

- Massimo VARI                     

- Riccardo CHIEPPA             

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Fernanda CONTRI               

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Franco BILE             

- Giovanni Maria FLICK                    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 530 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 2000 dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, iscritta al n. 643 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 14 luglio 2000, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, nel corso di un procedimento nei confronti di un imputato dei reati di ingiuria e violenza privata, ha sollevato, in riferimento agli articoli 111, secondo comma, 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 530 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la condanna dello Stato al rimborso delle spese in favore dell’imputato da assolversi;

che il remittente premette che sia il pubblico ministero sia la difesa dell’imputato hanno concluso chiedendo l’assoluzione di quest’ultimo in applicazione del divieto di bis in idem, di cui all’art. 649 cod. proc. pen.;

che, sulla base del rilievo che il principio del ne bis in idem ha portata generale ed opera in tutto l’ordinamento penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 cod. proc. pen.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.) e nella disciplina delle ipotesi in cui, per un medesimo fatto, siano state emesse più sentenze nei confronti della medesima persona (art. 669 cod. proc. pen.), il giudice a quo sostiene di dovere emettere una pronuncia assolutoria, in quanto l’imputato é già stato giudicato per i medesimi fatti con una sentenza resa in data anteriore a quella del nuovo decreto di citazione a giudizio;

che, quanto alla rilevanza della questione, il remittente ne afferma la sussistenza, poichè la difesa dell’imputato ha chiesto la condanna alle spese nei confronti dello Stato, depositando la relativa nota spese, previa, se necessario, rimessione degli atti a questa Corte per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della normativa applicabile, nella parte in cui non prevede la condanna dello Stato alle spese processuali in caso di assoluzione dell’imputato;

che, in ordine alla non manifesta infondatezza, nell’ordinanza di rimessione si rileva che in base all’attuale normativa il giudice non può condannare lo Stato alla rifusione delle spese sostenute dall’imputato nell’ipotesi in cui questi venga assolto, neanche se, come nel caso di specie, l’azione penale sia stata promossa sulla base di un evidente errore da parte del pubblico ministero, che non si é avveduto di una precedente sentenza pronunciata per i medesimi fatti nei confronti dello stesso imputato, ancorchè l’esistenza di un altro procedimento fosse stata segnalata nella denuncia-querela, che aveva dato origine al processo;

che la disposizione censurata si porrebbe in contrasto, ad avviso del remittente, con il secondo comma dell’art. 111 della Costituzione, il quale, nel testo risultante dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, stabilisce che "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale", in quanto l’espressione "in condizioni di parità" non potrebbe essere limitata al solo contraddittorio, ma dovrebbe essere riferita "a tutto lo svolgimento del processo, compresa la fase delle spese";

che - prosegue il giudice a quo - poichè la disposizione costituzionale non differenzierebbe il processo penale dagli altri processi, e in particolare da quello civile, per la regolamentazione del regime delle spese processuali dovrebbe ormai farsi riferimento a quanto stabilito per quest’ultimo, con la conseguenza che, anche nel processo penale, la parte vittoriosa (imputato assolto) dovrebbe avere diritto all’integrale ristoro delle spese sostenute per difendersi da un’accusa rivelatasi infondata;

che del resto, precisa il remittente, l’originaria configurazione del pubblico ministero come parte dotata di una posizione preminente, che poteva giustificare la diversità di disciplina esistente, quanto alle spese, tra l’ipotesi di condanna dell’imputato e quella della sua assoluzione, sarebbe venuta meno con l’affermazione, in Costituzione, della parità delle parti dinanzi a un giudice terzo, che potrebbe ritenersi pienamente realizzata solo se al giudice venisse attribuito il potere di fissare il regime delle spese;

che, infatti, ad avviso del giudice a quo, non potrebbe sostenersi che le parti sono in posizione di parità se il giudice "può, anzi deve, condannare una di esse al pagamento delle spese in caso di soccombenza (rectius: condanna), ma non può fare altrettanto in caso di diversa soluzione (assoluzione)": in base alla nuova formulazione del secondo comma dell’art. 111 Cost., non vi sarebbe quindi alcuna ragione per non riconoscere all’imputato assolto il diritto alla rifusione delle spese sostenute per dimostrare l’infondatezza dell’accusa mossa nei suoi confronti;

che la disposizione censurata contrasterebbe poi, secondo il giudice a quo, con il principio di ragionevolezza, che non verrebbe rispettato da una normativa "che prevede per una parte di un processo (l’accusa) il favore delle spese e per l’altra parte (l’imputato) solo la condanna in caso di soccombenza (rectius: condanna) e nessun favore delle spese in caso di vittoria (rectius: assoluzione)": in ogni caso, l’imputato, se dichiarato innocente, subirebbe un depauperamento delle proprie sostanze in misura quantomeno pari all’esborso sostenuto per affrontare il processo;

che, infine, ad avviso del remittente, l’art. 530 cod. proc. pen. violerebbe l’art. 24 della Costituzione, in quanto l’imputato che deve spendere ingenti somme per la sua difesa, con la consapevolezza che certamente, in caso di assoluzione, non potrà ottenere alcun rimborso degli oneri sostenuti, ben potrebbe essere indotto a non difendersi adeguatamente;

che é intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;

che l’Avvocatura contesta in primo luogo l’assunto dal quale muove il remittente, e cioé che le condizioni di parità di cui all’art. 111, secondo comma, della Costituzione, possano coinvolgere la tematica delle spese processuali; il testo della disposizione costituzionale, infatti, si riferirebbe esclusivamente alla parità delle parti rispetto al contraddittorio e quindi alle tematiche della prova, ma non si estenderebbe alle spese processuali, come del resto dimostrerebbero i lavori preparatori della legge costituzionale n. 2 del 1999:

che, prosegue la difesa erariale, sarebbe errato il tentativo, posto in essere dal giudice a quo, di instaurare una piena corrispondenza tra processo civile e processo penale per affermare la necessità di adeguamento, in punto di spese, delle rispettive regole processuali, giacchè troppo diversi sarebbero i due processi sul piano strutturale e su quello dei principî ispiratori;

che, ad avviso dell’Avvocatura, le censure sarebbero infondate anche per quel che riguarda la dedotta violazione del principio di ragionevolezza: sostenere infatti che sarebbe irragionevole la disposizione che preveda per una parte del processo (l’accusa) il favore delle spese e per l’altra parte (l’imputato) solo la condanna in caso di soccombenza e nessun favore delle spese in caso di vittoria, argomentando la pregressa legittimità di un siffatto regime sulla asserita posizione di supremazia del pubblico ministero che sarebbe venuta meno con la modificazione dell’art. 111 Cost., significherebbe ancora una volta paragonare situazioni del tutto dissimili tra loro e tendere alla omogeneizzazione di processi tra loro diversi;

che infatti, prosegue l’Avvocatura, mentre nel processo civile é la parte privata che decide se e come esercitare l’azione, così da rendere del tutto ragionevole la previsione dell’onere della anticipazione delle spese necessarie e del successivo ristoro in caso di accoglimento della domanda, al contrario nel processo penale la parte pubblica esercita un’azione che non é affatto nella sua disponibilità ed i cui oneri sono sostenuti dallo Stato secondo una logica anticipatoria che nulla ha a che vedere con il processo civile;

che pertanto, osserva la difesa erariale, sarebbe del tutto logico che nel processo penale, salvo ipotesi di responsabilità disciplinare, sia stabilito il recupero delle spese in caso di condanna e che nulla sia previsto circa la rifusione, per il caso di assoluzione, di spese in realtà sostenute dall’apparato statale del quale l’accusa é promanazione giudiziaria;

che infine, per quel che riguarda la censura di violazione dell’art. 24 della Costituzione, l’Avvocatura, sulla base delle medesime considerazioni, ne sostiene la infondatezza, non senza rilevare che si tratterebbe comunque di un parametro male invocato, fondato su una prospettazione meramente ipotetica ed implausibile.

Considerato che il remittente ha ritenuto rilevante la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 530 del codice di procedura penale, concernente le sentenze di assoluzione e le loro varie formule, pur in presenza di una precedente sentenza di condanna, la quale, secondo quanto emerge dalla stessa ordinanza di rimessione, non é ancora divenuta irrevocabile;

che non compete a questa Corte indicare la norma processuale da applicare al caso di specie, nè stabilire se, nell’ipotesi di precedente sentenza di condanna per il medesimo fatto non ancora passata in giudicato, debba aversi riguardo a quanto disposto dall’art. 649 cod. proc. pen. o se, in ossequio ad una accezione più piena del principio ne bis in idem, tale che in esso sia compreso il divieto di sottoporre a procedimento penale una stessa persona più di una volta per il medesimo fatto, debba trovare applicazione l’art. 529 cod. proc. pen., la cui operatività non é limitata, secondo quanto questa Corte ha già chiarito nella sentenza n. 27 del 1995, ai casi di difetto delle condizioni di procedibilità espressamente enumerate nel Titolo III del Libro V del codice di procedura penale, ma può essere ragionevolmente estesa fino a comprendere tutte le ipotesi in cui per quel medesimo fatto l’azione penale non avrebbe potuto essere coltivata in un separato procedimento perchè già iniziata in un altro;

che é comunque indubitabile che, essendo già stata pronunciata sentenza di condanna, ancorchè non divenuta irrevocabile, l’imputato non può essere assolto per quel medesimo fatto sol perchè é già stato giudicato, e dunque il censurato art. 530 cod. proc. pen., contrariamente a quanto ritiene il remittente, non può trovare applicazione nel giudizio a quo;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile senza che questa Corte debba scendere nell’esame della implausibile censura rivolta dal remittente contro l’art. 530 cod. proc. pen, nella parte in cui non prevede la condanna dello Stato al rimborso delle spese in favore dell’imputato assolto.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 530 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 111, secondo comma, 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2001.