Sentenza n. 316/2001

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SENTENZA N.316

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari), come modificato dall'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 333, promossi, con 2 ordinanze emesse il 17 novembre 1999, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sui ricorsi proposti da Minardi Angela, ed altri, e da Di Pucchio Giuseppina contro il Ministero della giustizia, iscritte ai nn. 440 e 441 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di Minardi Angela, ed altri, e Di Pucchio Giuseppina nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2001 il Giudice relatore Massimo Vari;

uditi l'avvocato Ennio Mazzocco per Minardi Angela ed altri, nonchè per Di Pucchio Giuseppina, e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. Con due ordinanze di analogo tenore, emesse in data 17 novembre 1999, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari), come modificato dall’art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 333.

2. Premettono le ordinanze che i ricorrenti nei giudizi a quibus hanno impugnato il bando di concorso, in data 27 novembre 1997, per l'assegnazione di 368 posti di dattilografo presso l’amministrazione giudiziaria, riservati ai lavoratori assunti con contratto trimestrale che abbiano prestato servizio nella quarta qualifica funzionale.

3. Il rimettente nel rilevare che la previsione del bando trova corrispondenza nella norma denunciata, là dove questa stabilisce, come requisito di partecipazione, l'aver prestato servizio nella qualifica funzionale per la quale si intende concorrere esclude che la norma stessa possa essere interpretata nel senso di consentire l'accesso al concorso anche a coloro che abbiano prestato servizio, così come i ricorrenti, nella qualifica funzionale superiore e cioé quella di stenodattilografi.

Tuttavia, secondo le ordinanze, l’esclusione dal concorso di tutti coloro i quali abbiano svolto servizio, in base ad assunzioni trimestrali, come stenodattilografi e non come dattilografi, "solo perchè il primo profilo appartiene alla quinta qualifica funzionale", contrasta con i principi di razionalità, parità di trattamento e buon andamento della pubblica amministrazione, considerato che il servizio prestato in ambedue i profili indicati costituisce un indice di professionalità di pari rilevanza, rispetto alle mansioni da svolgere nei posti messi a concorso, essendo le mansioni dello stenodattilografo "sostanzialmente sovrapponibili a quelle del dattilografo".

4. Si sono costituiti, in entrambi i giudizi, i ricorrenti, i quali, aderendo alle prospettazioni contenute nelle ordinanze di rimessione, hanno concluso per l’accoglimento della questione.

5. E’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di infondatezza della questione, riservandosi ogni difesa.

6. In prossimità dell'udienza, la difesa erariale ha depositato, in entrambi i giudizi, una memoria con la quale, nell'insistere per la inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della questione, sostiene, quanto al merito, che l'ordinanza si fonda su un "inesatto presupposto ermeneutico", potendosi, infatti, ritenere che l'intenzione del legislatore fosse di consentire a tutti i c.d. "trimestrali" di partecipare ai concorsi riservati.

Onde il requisito del temporaneo servizio nella qualifica funzionale per la quale é indetto il concorso deve considerarsi "requisito minimo", tale da non escludere la partecipazione al concorso medesimo di coloro che abbiano prestato servizio nella qualifica immediatamente superiore, con disimpegno di mansioni non dissimili ma più articolate e complesse e con acquisizione di una più completa esperienza professionale.

Considerato in diritto

1. Con le due ordinanze in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari), come modificato dall’art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 333, nella parte in cui non consente che il dipendente che abbia prestato la sua opera ¾ con le modalità e nei termini stabiliti dal comma precedente ¾ nel profilo professionale di stenodattilografo, possa partecipare ai concorsi riservati per dattilografi.

Nel denunciare violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, il rimettente sostiene che l'esclusione dai detti concorsi di tutti coloro che abbiano svolto, in base ad assunzioni trimestrali, attività di stenodattilografi, solo perchè il relativo profilo professionale appartiene alla quinta qualifica funzionale, anzichè alla quarta come quello di dattilografo, contrasti con "i principi di razionalità, parità di trattamento e di buon andamento della pubblica amministrazione".

2. La questione é da reputare non fondata, nei sensi di cui appresso.

La norma oggetto di scrutinio é contenuta nell'art. 14 della legge n. 276 del 1997, che intende conferire stabile collocazione al personale precario (c.d. trimestrali) assunto negli uffici giudiziari successivamente al 1° gennaio 1991, in base a provvedimenti legislativi volti a sopperire ad esigenze di carattere eccezionale (d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276; art. 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162; legge 16 ottobre 1991, n. 321; decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458).

In vista di ciò, il comma 2 della predetta disposizione stabilisce che la copertura di posti vacanti, alla data del 28 febbraio 1997, nelle qualifiche funzionali quarta e quinta del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, rispettivamente profilo professionale di dattilografo e di operatore amministrativo, avvenga, sia pure in parte, attraverso concorsi, per soli titoli, riservati al personale di cui trattasi.

Quanto ai requisiti di accesso, la norma oggetto di censura, e cioé il comma 3 del medesimo articolo, dispone che, per partecipare ai concorsi, "occorre aver prestato servizio con un rapporto a tempo determinato nella qualifica funzionale per la quale si intende concorrere".

3. Il rimettente, pur avvertendo che il servizio espletato in ambedue i profili professionali, quello di dattilografo e quello di stenodattilografo, "costituisce un indice di professionalità di pari rilevanza rispetto alle mansioni da svolgere nei posti messi a concorso", ritiene, tuttavia, che "il senso letterale e logico" della norma non consenta di dare ad essa una portata atta a ricomprendere, fra i suoi destinatari, anche gli stenodattilografi, appartenenti, secondo le tabelle di individuazione dei profili professionali di cui al d.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219, alla quinta qualifica funzionale.

Senonchè, detta conclusione, fondata più sull'argomento lessicale che non su quello logico, non può essere condivisa, ben prestandosi la disposizione ad essere intesa nel senso che il servizio prestato quali dattilografi di quarta qualifica rappresenti un requisito minimo, tale da non precludere la partecipazione al concorso anche degli stenodattilografi, appartenenti alla quinta qualifica funzionale.

Una tale lettura della norma, conforme, del resto, a quello che consta essere l'orientamento espresso, in subiecta materia, dallo stesso Consiglio di Stato in sede consultiva, mentre impedisce l’effetto paradossale ed illogico segnalato dall’ordinanza, e cioé quello di escludere dal concorso proprio coloro che hanno disimpegnato mansioni certamente non dissimili, e semmai più articolate e complesse dei dattilografi, con acquisizione di una più compiuta esperienza professionale, evita, altresì, che la norma stessa venga in conflitto con gli evocati parametri costituzionali.

Avvalora l'interpretazione sopra prospettata l’orientamento di favore manifestato dallo stesso legislatore verso una definitiva sistemazione del personale precario, tanto che la disposizione censurata, mentre in un primo momento aveva previsto, quale requisito di accesso al concorso, quello di aver prestato servizio nel profilo professionale nel quale si intendeva concorrere, é stata riformulata dall'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 333, con estensione della sua portata sino a ricomprendere, invece, fra i destinatari, tutti coloro che hanno prestato servizio nella "qualifica funzionale" cui si riferiscono i posti messi a concorso.

Resta da aggiungere, secondo un criterio già altre volte enunciato da questa Corte, che eventuali residue incertezze di lettura sono destinate a dissolversi una volta che si sia adottato, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale che impone all'interprete di optare, tra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che renda la disposizione conforme a Costituzione (v., di recente, sentenza n. 113 del 2000).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari), come modificato dall’art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 333, sollevata, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2001.