Ordinanza n. 303/2001

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ORDINANZA N.303

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lett. pp), della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l’adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502), e 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), aggiunto dall’art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, promossi con ordinanze emesse il 10 marzo 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania sui ricorsi riuniti proposti da Rossi Luciano contro la Seconda Università degli studi di Napoli ed altri, iscritta al n. 748 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 prima serie speciale, dell’anno 2000, e il 10 marzo 2000 dal TAR per la Campania sul ricorso proposto da Tirri Giuseppe contro la Seconda Università degli Studi di Napoli ed altra, iscritta al n. 810 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.1, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2001 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con due ordinanze di contenuto analogo emesse il 10 marzo 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 9, 36, 76 e 77 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lett. pp), della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l’adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502), e 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), aggiunto dall’art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

che, ad avviso del rimettente, la previsione di cessazione dall’attività assistenziale ordinaria "anticipatamente al raggiungimento dell’età pensionabile dei docenti", contenuta nell’art. 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non sarebbe coerente con il principio del buon andamento sia dell’insegnamento e della ricerca universitaria che del sistema sanitario;

che tanto la suddetta norma delegata quanto la norma delegante di cui all’art. 2, comma 1, lett. pp), della legge n. 419 del 1998, sarebbero poi lesive del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., in quanto, "nell’intento di privilegiare l’omogeneità dei trattamenti del personale del Servizio sanitario nazionale e di quello universitario" avrebbero creato una ingiustificata discriminazione tra docenti, introducendo marcate differenze di stato giuridico in funzione dell’età, in danno dei docenti "strutturati", nell’ambito di una categoria indubbiamente unitaria;

che la norma di delega, sotto altro aspetto, sarebbe altresì in contrasto con l’art. 76 Cost., per la mancata predeterminazione dei criteri idonei a definire le modalità ed i termini del nuovo assetto funzionale dell’attività assistenziale;

che siffatto difetto di predeterminazione dei criteri direttivi sarebbe poi reso ancor più palese – ad avviso sempre del rimettente – dal successivo rinvio, da parte del legislatore delegato, ad atti di normazione secondaria;

che la materia da disciplinare, riguardando l’individuazione della parte di attività assistenziale da lasciarsi affidata, ai fini didattici e di ricerca, ai docenti cessati dallo svolgimento delle attività assistenziali, involgerebbe, infatti, i principi fondamentali relativi all’istruzione, con riferimento sia all’organizzazione scolastica, di cui le Università sono parte, sia al diritto di accedervi e di usufruire delle prestazioni che essa é chiamata a fornire, cosicchè la mancata indicazione in sede legislativa delle linee fondamentali della disciplina si risolverebbe in una violazione della riserva di legge prevista dagli artt. 33 e 34 della Costituzione;

che lo strumento convenzionale prescelto non sarebbe oltretutto idoneo a garantire l’uniformità della disciplina sull’intero territorio nazionale, con violazione ancora sia della riserva di legge in materia universitaria, sia dell’art. 97 della Costituzione;

che un’ulteriore lesione dell’art. 97 Cost. deriverebbe infine, sempre secondo il rimettente, dalla previsione di immediata cessazione dall’attività assistenziale, pur in difetto della previa regolamentazione del residuo di attività assistenziale da svolgersi a fini di didattica, affidata a futuri protocolli di intesa tra le regioni e le università;

che é intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della questione sulla base delle argomentazioni svolte nell’atto di intervento in altro giudizio, avente ad oggetto la medesima questione, sollevata dallo stesso giudice;

che in tale atto, depositato in allegato, l’Avvocatura innanzitutto osserva come la norma delegante di cui all’art. 2, comma 1, lett. pp), della legge n. 419 del 1998 espressamente preveda, tra i principi e criteri direttivi, quello relativo alla definizione delle modalità e dei termini di riduzione dell’età pensionabile per il personale della dirigenza dell’area medica dipendente dal Servizio sanitario nazionale nonchè, per quanto riguarda il personale universitario, della cessazione dell’attività assistenziale, nel rispetto del proprio stato giuridico;

che, ad avviso dell’Avvocatura, siffatto principio, trasfuso nell’art. 15-nonies aggiunto al decreto legislativo n. 502 del 1992, non creerebbe alcuna ingiustificata discriminazione nell’ambito della categoria dei docenti universitari, stante la strumentalità dell’attività assistenziale rispetto all’attività di didattica e ricerca;

che la disparità di trattamento rispetto agli altri docenti universitari sarebbe pertanto giustificata dalla obiettiva diversità delle situazioni a confronto, in relazione all’attribuzione o meno di funzioni assistenziali, nonchè dalla finalità di evitare una disparità di trattamento tra soggetti, quali i docenti "strutturati" e i primari ospedalieri, che svolgono le medesime funzioni assistenziali;

che, per quanto riguarda il parametro di cui all’art. 76 Cost., la parte pubblica rileva infine la completezza dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega ed osserva come, in tema di rapporti tra potestà legislativa e potestà normativa del Governo, la Costituzione non escluda l’eventualità che un’attività normativa secondaria possa legittimamente integrare e svolgere in concreto i contenuti sostanziali previsti dalla normazione primaria.

Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto la medesima questione, vanno riuniti per essere congiuntamente decisi;

che, con sentenza n. 71 del 2001, questa Corte, esaminando identica questione, ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15-nonies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), aggiunto dall’art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, proprio "nella parte in cui dispone la cessazione del personale medico universitario di cui all’art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali, nonchè dalla direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento dei limiti massimi di età ivi indicati, in assenza della stipula dei protocolli d’intesa tra università e regioni previsti dalla stessa norma ai fini della disciplina delle modalità e dei limiti per l’utilizzazione del suddetto personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente connesse all’attività didattica e di ricerca";

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lett. pp), della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l’adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502), e 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), aggiunto dall’art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 9, 36, 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2001.