Ordinanza n. 300 del 2001

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ORDINANZA N. 300

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 2000 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Preverin Giovanni contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 51 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2001 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio pensionistico promosso per il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, la Corte dei conti, seconda sezione giurisdizionale centrale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato);

che la norma impugnata, nello stabilire (al primo comma) che la domanda per l’ottenimento della pensione privilegiata debba essere inoltrata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, prevede (al secondo comma) che detto termine sia elevato a dieci anni per il solo caso di parkinsonismo;

che nel giudizio pendente davanti alla Corte dei conti il ricorrente, militare in servizio di leva fino al 25 luglio 1986, aveva presentato la domanda in data 21 settembre 1994, sicchè il giudice di primo grado l’aveva respinta per tardività;

che la Corte dei conti, in sede di gravame, disponeva l’acquisizione di un parere da parte del Collegio medico del Ministero della sanità, secondo cui la malattia della sclerosi multipla consiste in una patologia cronica a decorso subdolo, di natura remittente e progressiva, sicchè é ben possibile che l’interessato non abbia potuto accorgersene entro il quinquennio successivo alla cessazione dal servizio;

che pertanto, in virtù dell’indubbio parallelismo che può instaurarsi tra la sclerosi multipla ed il morbo di Parkinson – patologie entrambe a decorso lento e latente – la Corte rimettente ritiene che la norma impugnata, nel consentire l’innalzamento del termine a dieci anni per il solo caso del parkinsonismo, sia in evidente contrasto col principio costituzionale di eguaglianza, che imporrebbe ragionevolmente l’estensione di tale più ampio termine anche al caso del ricorrente;

che la rilevanza della questione deriva dal fatto che, in caso di accoglimento, la domanda di pensione privilegiata dovrebbe essere accolta, con riforma della sentenza di primo grado.

Considerato che nel caso in esame il giudice rimettente non contesta che la norma faccia decorrere il termine di decadenza per l’inoltro della domanda di pensione privilegiata dalla data di cessazione dal servizio, bensì sollecita da questa Corte un ampliamento del termine stesso, tale da porre coloro i quali sono affetti da sclerosi multipla sullo stesso piano di coloro i quali sono affetti da parkinsonismo;

che non é in discussione neppure il principio consolidato dell’imprescrittibilità del diritto a pensione, ribadito da questa Corte anche in riferimento alla pensione privilegiata (sentenza n. 126 del 1991); nè si chiede che anche per la domanda di questa pensione, come in altri casi, si preveda un termine decadenziale decorrente dall’insorgenza o dalla conoscibilità della malattia;

che, peraltro, nel dare conto della rilevanza della presente questione, la Corte dei conti esprime un giudizio meramente ipotetico, ravvisandosi solo la "possibilità" che il ricorrente non abbia potuto rendersi conto dell’insorgenza della malattia entro il quinquennio dalla cessazione dal servizio;

che, pur non considerando la particolare natura dell’istituto della pensione privilegiata ordinaria – la quale presuppone la dipendenza dell’infermità da causa di servizio e la relativa verifica in un ragionevole termine dalla cessazione – va preliminarmente rilevato che a questa Corte é preclusa una declaratoria di illegittimità costituzionale nei sensi di cui all’ordinanza di rimessione, soprattutto poichè la scelta di prorogare i termini della domanda per l’una o per l’altra malattia, sulla base di sicuri dati scientifici, appartiene indubbiamente alla discrezionalità del legislatore;

che, pertanto, la presente questione dev’essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, seconda sezione giurisdizionale centrale, con l’ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2001.