Ordinanza n. 284/2001

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ORDINANZA N. 284

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Massimo VARI, Presidente  

- Riccardo CHIEPPA  

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Fernanda CONTRI               

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI               

- Franco BILE             

- Giovanni Maria FLICK                    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), come modificato dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479 (Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1996, n. 579 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria), promossi con tre ordinanze emesse il 23 giugno, il 7 luglio e il 23 giugno 1999 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, rispettivamente iscritte ai nn. 615, 644 e 645 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 44 e 48, prima serie speciale, dell’anno 1999.

  Visti gli atti di costituzione di Costantino Claudio e di Sangineto Vincenzo e Soru Antonio, nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nell’udienza pubblica del 3 luglio 2001 il Giudice relatore Fernanda Contri;

  uditi l’avvocato Lorenzo Carini per Costantino Claudio e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con tre ordinanze di analogo contenuto - due delle quali emesse il 23 giugno 1999, l'altra il 7 luglio 1999 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), come modificato dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479 (Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1996, n. 579 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria), nella parte in cui prevede la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione per gli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria che si assentano dal corso per causa di malattia, impedendo agli stessi di partecipare ad uno dei corsi successivi, per la violazione degli artt. 3, 4, 32 e 97 della Costituzione;

che il giudice rimettente rileva che l'unico profilo atto ad integrare il fumus boni juris per la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati (sospensione disposta in tutti i tre casi dal giudice con separate ordinanze) é costituito dall'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalle parti private in ordine alla disposizione applicata dall'amministrazione ai casi di specie, disposizione che é certamente rilevante nei giudizi a quibus;

che, sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio osserva che questa Corte, con la sentenza n. 212 del 1998, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, punto 1, lettera d) e punto 5 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli di Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, disposizione che, in relazione ai corsi per il conseguimento della nomina ad agente di ruolo della Polizia di Stato, aveva contenuto identico a quello delle norme relative al personale della Polizia penitenziaria oggi impugnate;

che secondo il giudice a quo nelle fattispecie sottoposte al suo esame si rinvengono gli stessi presupposti di fatto e di diritto che hanno portato alla precedente pronuncia di illegittimità costituzionale;

che ad avviso del Tribunale amministrativo regionale del Lazio la disposizione impugnata si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza, per la gravità delle conseguenze derivanti dal superamento, anche per un solo giorno, del periodo massimo di assenza consentito e per l'illogica equiparazione tra situazioni tra loro diverse, quali quelle riconducibili all'accertamento della inidoneità del soggetto o alla rinuncia dello stesso e quelle causate da eventi allo stesso non imputabili;

che, sempre secondo il giudice a quo, la disposizione si pone in contrasto anche con gli artt. 4 e 32 Cost., dal momento che l'agente ausiliario che si ammala é posto nell'alternativa o di curarsi, perdendo così il posto di lavoro, o di frequentare ugualmente il corso, procurandosi in tal modo un danno alla salute;

che, ad avviso del giudice rimettente, vi sarebbe contrasto anche con l'art. 97 Cost., in quanto la disposizione impugnata non consente all'amministrazione alcuna verifica in ordine all'eventuale recupero dell'efficienza fisica dell'ausiliario, costringendo essa così a privarsi, senza motivo, dell'opera di soggetti già dotati di esperienza lavorativa;

che si sono costituiti nel giudizio di legittimità costituzionale i ricorrenti nei giudizi a quibus chiedendo alla Corte di voler accogliere le questioni sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio;

che le parti private hanno richiamato le sentenze di questa Corte n. 195 e n. 212 del 1998, con le quali é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle analoghe norme previste per la dimissione automatica dei soggetti ammessi, rispettivamente, ai corsi per vice commissario in prova e per agente ausiliario della Polizia di Stato, identico essendo l'automatismo in base al quale le norme oggi impugnate prevedono irragionevolmente la dimissione degli ausiliari ammessi ai corsi per agente di custodia;

che é intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con l'ordinanza iscritta al n. 615 del r.o. il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riservandosi ogni successiva deduzione.

Considerato che le questioni sollevate dalle tre ordinanze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio sono identiche e riguardano la medesima disposizione di legge e vanno perciò decise congiuntamente;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in materia di riordino del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria) ha modificato la disposizione impugnata prevedendo all’art. 1 che l'allievo o l'agente in prova che sia rimasto assente per infermità contratta durante il corso é ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità fisico-psichica;

che, essendo così mutato il quadro normativo, il giudice a quo deve valutare l'incidenza della nuova disposizione nei giudizi che hanno dato luogo alle questioni sollevate;

che gli atti vanno perciò restituiti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza della questione nei giudizi in corso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Massimo VARI, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2001.