Sentenza n. 277/2001

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 277

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI                    

- Riccardo CHIEPPA  

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Fernanda CONTRI               

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Giovanni Maria FLICK                    

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n. 306 (Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 5 novembre 1999, depositato in Cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 35 del registro conflitti 1999.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 5 giugno 2001 il Giudice relatore Fernanda Contri;

uditi l’avvocato Carlo Albini per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n. 306 (Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144), chiedendo alla Corte costituzionale di dichiarare che "non spetta allo Stato di disciplinare l'erogazione e i correlati rimborsi statali per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144), prevedendo anche per il territorio della Provincia di Trento che sia l’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), anzichè la Provincia autonoma di Trento, da un lato ad erogare gli assegni dall'altro a percepire i rimborsi da parte dello Stato". La ricorrente ha altresì chiesto l'annullamento del censurato regolamento ministeriale.

La Provincia autonoma, dopo aver premesso di disporre di potestà legislativa primaria in materia di assistenza e beneficenza pubblica, nonchè della relativa competenza amministrativa (a norma, rispettivamente, degli artt. 8, n. 25, e 16 dello statuto per il Trentino Alto-Adige), richiama la disciplina - ritenuta di per sè non lesiva delle attribuzioni provinciali - introdotta dagli articoli 65 e 66 della citata legge n. 448 del 1998, i quali prevedono che gli assegni per il nucleo familiare e di maternità sono concessi dai comuni e che gli importi concessi dai comuni sono erogati dall'INPS e posti a carico di uno speciale fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il quale lo Stato rimborsa all'INPS gli importi erogati.

La successiva legge della Provincia autonoma di Bolzano 9 agosto 1999, n. 7 - si rammenta nel ricorso - dispone all'art. 16 che "le prestazioni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche, sono erogate dalla Provincia autonoma di Bolzano secondo criteri e modalità fissati nel regolamento di esecuzione, nel rispetto del livello di intervento previsto dalle predette disposizioni statali".

La stessa legge n. 448 del 1998, sottolinea la ricorrente, prevede all'art. 82 una generale ed esplicita norma di salvaguardia, stabilendo che le disposizioni in essa contenute si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano "nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione".

In contrasto con tali premesse, l'impugnato regolamento ministeriale lede, ad avviso della Provincia autonoma di Trento, l'invocata disciplina statutaria e il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica), giacchè - senza eccettuare la provincia autonoma, nel cui territorio "esso risulta in effetti anche in pratica applicato" - all'art. 7 dispone che "al pagamento degli assegni concessi dai comuni provvede l'INPS, attraverso le proprie strutture" (alle quali i comuni stessi comunicano gli elenchi dei beneficiari e altri dati) e, all'art. 11, prevede che il provvedimento di revoca degli assegni é assunto dal comune, ma é poi compito dell'INPS provvedere "alle conseguenti azioni di recupero".

Ad avviso della ricorrente, la censurata normativa regolamentare avrebbe dovuto "costituire la Provincia autonoma di Trento in luogo dell'INPS quale soggetto erogatore dei benefici concessi dai competenti enti locali della provincia e quale soggetto destinatario dei rimborsi statali sull'apposito Fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio", anche in conformità all'art. 5, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 386, che riconosce alla Provincia il diritto di partecipare "alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità per gli stessi previsti".

La Provincia autonoma di Trento lamenta inoltre che il decreto ministeriale n. 306 del 1999 "conduce ad una situazione nella quale funzioni amministrative e di spesa nelle materie di competenza provinciale vengono direttamente o indirettamente esercitate dallo Stato, in precisa violazione dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266".

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, "in quanto il decreto impugnato é attuativo dell'art. 65, comma 6, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 non più impugnabile in via principale". Ad avviso della difesa erariale, infatti, il decreto ministeriale impugnato "dispone in concreto gli strumenti per realizzare le finalità previste dalla legge".

Nel merito, si legge nell'atto di costituzione del Presidente del Consiglio, "il ricorso é infondato alla stregua della giurisprudenza costituzionale, che ha ritenuto legittimi gli interventi statali quando si tratti di provvidenze che, pur avendo attinenza a materie di autonomia locale, non intaccano provvidenze stabilite dalle regioni e province autonome". La difesa erariale deduce inoltre che il censurato intervento statale troverebbe giustificazione nell’esigenza di stabilire "criteri uniformi in tutto il territorio nazionale per la attuazione delle provvidenze".

3. - In prossimità dell'udienza, la Provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria per chiedere a questa Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere - o, in subordine, l'improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse - essendo stato l'impugnato decreto ministeriale superato dal decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, che all'art. 24, comma 1, abroga il decreto ministeriale n. 306 del 1999 e, all'art. 23, fa salve le prerogative delle province autonome, disponendo che gli assegni per il nucleo familiare e di maternità previsti dagli artt. 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 "sono concessi ed erogati, per gli aventi diritto residenti nei comuni delle province autonome di Trento e Bolzano, dalle province medesime, secondo le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, nell'àmbito del livello e dei requisiti di accesso previsti dalle citate disposizioni di legge e dai regolamenti attuativi".

Considerato in diritto

1. - La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n. 306 (Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144), chiedendo alla Corte costituzionale di dichiarare che "non spetta allo Stato di disciplinare l'erogazione e i correlati rimborsi statali per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144), prevedendo anche per il territorio della Provincia di Trento che sia l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), anzichè la Provincia autonoma di Trento, da un lato ad erogare gli assegni dall'altro a percepire i rimborsi da parte dello Stato". La ricorrente ha altresì chiesto l'annullamento del censurato regolamento ministeriale.

La ricorrente ritiene l’impugnato decreto ministeriale lesivo della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite, come definite dagli artt. 8, n. 25, e 16 dello statuto per il Trentino Alto-Adige, che assegnano alla Provincia ricorrente potestà legislativa primaria in materia di assistenza e beneficenza pubblica e dal d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica); dall'art. 5, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 386, che riconosce alla Provincia il diritto di partecipare "alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità per gli stessi previsti"; dall'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, il quale preclude, ad avviso della Provincia, l'emanazione di un regolamento ministeriale che "conduce ad una situazione nella quale funzioni amministrative e di spesa nelle materie di competenza provinciale vengono direttamente o indirettamente esercitate dallo Stato".

2. - Le censure formulate nel ricorso non possono essere scrutinate nel merito, in conseguenza della sopravvenuta entrata in vigore del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452.

3. - L’atto all’origine del conflitto sollevato dalla Provincia autonoma di Trento é stato infatti superato dal decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452 (Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell’art. 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), che all'art. 24, comma 1, abroga l’impugnato decreto ministeriale n. 306 del 1999 e, all'art. 23, fa salve le prerogative delle province autonome, disponendo che gli assegni per il nucleo familiare e di maternità previsti dagli artt. 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 "sono concessi ed erogati, per gli aventi diritto residenti nei comuni delle province autonome di Trento e Bolzano, dalle province medesime, secondo le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, nell'àmbito del livello e dei requisiti di accesso previsti dalle citate disposizioni di legge e dai regolamenti attuativi".

La sopravvenienza della nuova disciplina regolamentare, che ha abrogato l’atto all’origine del presente conflitto e ha riconosciuto la competenza provinciale in tema di erogazione delle prestazioni assistenziali di cui si tratta, ha determinato la cessazione della materia del contendere in ordine all’impugnato decreto del Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n. 306, divenuto ormai inidoneo a produrre effetti, che deve essere dichiarata in conformità all’istanza presentata dalla stessa ricorrente, alla quale ha in udienza aderito la difesa erariale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2001.