Ordinanza n. 271/2001
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ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito delle delibera del Senato della Repubblica del 31 maggio 2000 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Marcello Pera nei confronti del dott. Giancarlo Caselli, promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, ufficio 17°, con ricorso depositato il 29 gennaio 2001 ed iscritto al n. 179 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che, con ricorso datato 11 gennaio 2001, depositato nella cancelleria della Corte il 29 gennaio 2001, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, ufficio 17°, investito di un procedimento penale con l'imputazione di diffamazione a carico del senatore Marcello Pera, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con la quale l’Assemblea, nella seduta del 31 maggio 2000 (documento IV-quater, n. 56), ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale riguardavano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che, ad avviso del ricorrente, la deliberazione di insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le quali non sussisterebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare, cosicché il Senato della Repubblica non avrebbe correttamente esercitato il potere ad esso spettante e, perciò, l'erronea valutazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti della prerogativa dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, avrebbe menomato la sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, dell'autorità giudiziaria investita del procedimento.

Considerato che la Corte, in questa fase del giudizio, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, è chiamata a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza e sussistano i requisiti soggettivi, restando impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità;

che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma deve ritenersi legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione;

che il Senato della Repubblica è parimenti legittimato ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare in modo definitivo la volontà del potere che rappresenta in ordine all'applicabilità ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, sotto il profilo oggettivo, va ritenuta esistente la materia del conflitto, poiché il ricorrente denuncia che la propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, sarebbe stata illegittimamente menomata dalla suindicata deliberazione del Senato della Repubblica;

che dall'atto si ricavano altresì "le ragioni di conflitto" e "le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che esiste, quindi, la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, ufficio 17°, nei confronti del Senato della Repubblica con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, ufficio 17°, ricorrente;

b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2001.