ORDINANZA N. 254
composta dai signori Giudici:
- Cesare
RUPERTO, Presidente
- Fernando
SANTOSUOSSO
- Massimo
VARI
- Riccardo
CHIEPPA
- Gustavo
ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo
MEZZANOTTE
- Fernanda
CONTRI
- Guido
NEPPI MODONA
- Piero
Alberto CAPOTOSTI
- Annibale
MARINI
- Franco
BILE
- Giovanni
Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2,
della legge 2 ottobre 1997, n. 334 (Disposizioni transitorie in materia di
trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonché in
materia di erogazione di buoni pasto), promosso con ordinanza emessa il 12
luglio 2000 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione
Lazio, sui ricorsi riuniti proposti da Altomare
Francesco ed altri contro il Ministero della difesa ed altri, iscritta al n.
826 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,
dell’anno 2001.
Visto l’atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 9 maggio 2001 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di un giudizio nel
quale alcuni appartenenti alle Forze armate dello Stato in posizione di
ausiliaria alla data del 1° gennaio 1996 con il grado di generale di corpo
d’armata o di divisione (o grado equiparato), o i loro aventi causa, lamentavano
che l’Amministrazione della difesa avesse disatteso le istanze
dirette ad ottenere il computo, nella determinazione dell’indennità di
ausiliaria, anche di quella di posizione ex
art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334 (Disposizioni transitorie
in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale
pubblico, nonché in materia di erogazione di buoni pasto), la Corte dei conti,
sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della citata disposizione per contrasto con gli
artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.;
che, preliminarmente, in punto di rilevanza, il rimettente
osserva che i ricorsi non potrebbero essere accolti ostandovi espressamente la
disposizione censurata;
che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo premette che nella determinazione
dell’indennità di ausiliaria si devono considerare il trattamento di quiescenza
percepito dal soggetto interessato e quello economico spettante nel tempo al
suo pari grado in servizio nello stesso ruolo e con anzianità corrispondente e
che la normativa sull’indennità di ausiliaria (art. 67 della legge 10 aprile
1954, n. 113, come sostituito dall’art. 44, della legge 19 maggio 1986, n. 224,
quest’ultima disposizione interpretata autenticamente dall’art. 6, comma 2,
della legge 23 dicembre 1990, n. 404) prevede l’onnicomprensività del
trattamento spettante nel tempo al pari grado in servizio con tutte le
maggiorazioni e le indennità, salvo quelle di carattere personale;
che è ininfluente se gli interessati abbiano o meno goduto
durante il servizio dell’indennità di posizione, giacché non si tratta di
stabilire se essa sia o meno da inserire nella loro base pensionabile, bensì di
individuare il trattamento economico del pari grado in servizio cui rapportare
la quantificazione dell’indennità di ausiliaria;
che la disposizione denunciata violerebbe gli artt. 3 e 38 della
Costituzione nella parte in cui esclude che l’indennità di posizione
riconosciuta dal
che detta indennità di posizione, infatti, è riconosciuta dal
comma 1 della disposizione denunciata «a titolo di anticipazione sul futuro
assetto retributivo» e, per i militari, è correlata esclusivamente al grado di
generale di divisione e di corpo d’armata e gradi corrispondenti, sicché
rientra tra gli emolumenti a carattere generale e tra «le maggiorazioni» che, ex art. 6, comma 2, lett. a), della legge n. 404 del 1990, sono
inclusi nel trattamento economico dei pari grado in servizio dei quali occorre
tener conto ai fini della determinazione dell’indennità di ausiliaria;
che, quindi, vi sarebbe contrasto tra la disciplina
dell’indennità di ausiliaria e il limite posto dalla disposizione denunciata,
con violazione del principio di ragionevolezza;
che ulteriore riscontro di ciò si troverebbe nell’art. 3, comma
6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 169, nel quale si ribadisce la
progressiva riduzione della differenza tra il trattamento di quiescenza
percepito e quello economico spettante nel tempo al pari grado in servizio
dello stesso ruolo e con anzianità corrispondente a quella posseduta
dall’ufficiale all’atto del collocamento in ausiliaria;
che vi sarebbe un vulnus
all’art. 3 Cost. anche sotto il profilo del contrasto con l’esigenza di tutela
dell’affidamento del cittadino per la efficacia retroattiva della legge n. 334
del 1997 (decorrente dal 1° gennaio 1996), in quanto i collocati in ausiliaria
anteriormente a tale data potevano confidare in un trattamento di quiescenza
commisurato a quello economico spettante nel tempo ai loro pari grado in
servizio dello stesso ruolo e con anzianità corrispondente, mentre la
disposizione censurata avrebbe vanificato tale affidamento, con ciò violando
altresì l’art. 38 Cost., posto a tutela dei diritti previdenziali;
che l’indennità di ausiliaria è un istituto che svolge una
funzione di riequilibrio nel reddito complessivo del militare costretto ad
andare in pensione con un periodo di servizio inferiore rispetto agli altri
pubblici dipendenti, funzione che risulta eliminata dalla disposizione
censurata la quale, alterando il raccordo tra la posizione predetta e quella di
servizio attivo, vanificherebbe altresì i principi di buon andamento ed
imparzialità dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost.;
che, infine, poiché la posizione del militare in ausiliaria
segue la cessazione dal servizio ma non è ancora pensionamento vero e proprio e
si caratterizza per una serie di peculiarità, tra le quali è compresa anche la
parametrazione della relativa indennità sulla retribuzione del pari grado in
servizio, la limitazione contenuta nella disposizione denunciata violerebbe
anche il principio di proporzionalità della retribuzione ex art. 36 Cost.;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo, in via principale, che questa Corte disponga la restituzione degli
atti al giudice a quo, in virtù delle
disposizioni legislative e amministrative successive alla legge n. 334 del
1997, e, in subordine, sollecitando una pronuncia di inammissibilità o di
manifesta infondatezza della questione.
Considerato che la Corte
rimettente dubita della legittimità costituzionale – in relazione agli artt. 3,
36, 38 e 97 della Costituzione – dell’art. 1, comma 2, della legge n. 334 del
1997, nella parte in cui, riconoscendo l’indennità di posizione in favore dei
generali di divisione e di corpo d’armata e gradi corrispondenti delle Forze
armate, prevede che la stessa non produca effetti ai fini della determinazione
dell’indennità ausiliaria, con ciò violando l’art. 3 della Costituzione per contrasto
con il principio di uguaglianza, sotto i profili della contraddittorietà con
altra norma dell’ordinamento che introduce il principio dell’onnicomprensività
del trattamento spettante nel tempo al pari grado in servizio con tutte le
maggiorazioni e le indennità senza esclusione alcuna, salvo quella di carattere
aggiuntivo–personale, nonché della carenza di
ragionevolezza della limitazione discriminatoria disposta e del contrasto con
l’esigenza di tutela dell’affidamento del cittadino;
che, seppure il principio di onnicomprensività in parola fosse
costituzionalmente vincolante, va rilevato che l’indennità di posizione non
rientra tra le maggiorazioni tutelate dal principio stesso, perché strettamente
correlata all’esercizio effettivo delle funzioni dirigenziali;
che l’osservazione che precede discende dalla più recente
disciplina legislativa in materia di pubblico impiego ove vige la regola
secondo cui il trattamento economico accessorio del personale dirigenziale non
è corrisposto in relazione allo status,
ma è collegato al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di
funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione
(art. 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall’art. 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80);
che in tale assetto normativo l’indennità di posizione è
chiaramente collegata all’incarico ricoperto e quindi al servizio
effettivamente espletato, laddove l’indennità ausiliaria ha una ratio diversa, in
quanto svolge la funzione di compenso per la disponibilità del militare cessato
dal servizio ad essere richiamato in qualunque momento;
che, dunque, la differente natura dei due istituti rende non
irragionevole una diversità di disciplina;
che la Corte rimettente lamenta altresì che la disposizione
censurata violerebbe gli artt. 36 e 38 Cost. e, rispettivamente, il principio
di proporzionalità della retribuzione e il canone della garanzia dei diritti
previdenziali, nonché l’art. 97 Cost. sotto il profilo del buon andamento e
della imparzialità dell’amministrazione;
che, tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la
scelta in concreto dei meccanismi di perequazione è riservata al legislatore
ordinario, chiamato a compiere il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro
della politica economica generale e delle disponibilità finanziarie, e che
questa valutazione va operata non nel senso di un doveroso, costante
allineamento, ma nel senso che il verificarsi di un macroscopico ed
irragionevole scostamento – non riscontrabile nella specie in esame – è indice
sintomatico della non idoneità del meccanismo in concreto prescelto a
preservare la sufficienza dei trattamenti ad assicurare al lavoratore ed alla
sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa (sentenza n. 126 del
2000);
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.
1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334 (Disposizioni transitorie in
materia di trattamento economico di particolari categorie di personale
pubblico, nonché in materia di erogazione di buoni pasto), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei
conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con l’ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Cesare
RUPERTO, Presidente
Fernando
SANTOSUOSSO, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 17 luglio 2001.