Sentenza n. 244/2001

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SENTENZA N.244

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI         

- Riccardo CHIEPPA             

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Franco BILE             

- Giovanni Maria FLICK                    

ha pronunciato la seguente                  

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito del decreto 23 giugno 1998 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - emesso di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, relativo al trasferimento di dipendenti dell'Ente Poste italiane nei ruoli del personale dell'Ente Parco delle Madonie, promosso con ricorso della Regione Siciliana, notificato il 30 gennaio 1999, depositato in cancelleria il 9 febbraio 1999 ed iscritto al n. 8 del registro conflitti 1999.

Udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 2001 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

uditi gli avvocati Michele Arcadipane e Paolo Chiapparone per la Regione Siciliana.                                               

Ritenuto in fatto

 

1.- La Regione Siciliana, con ricorso notificato il 30 gennaio 1999 e depositato il 9 febbraio 1999, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha chiesto l’annullamento del decreto emesso dal Dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 23 giugno 1998, con cui é stato disposto il trasferimento, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 (Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni), convertito nella legge 11 luglio 1995, n. 273, di tre dipendenti dell’Ente Poste italiane (Farinella Lucia, Librizzi Venera e Sanfratello Carmelo) nei ruoli del personale dell’Ente Parco delle Madonie, presso il quale risultavano in posizione di comando.

Il ricorso si fonda sul rilievo, secondo cui il decreto impugnato é stato emanato senza che in merito al trasferimento fosse stato acquisito il consenso della Regione Siciliana, titolare della potestà di ordinamento degli enti parco regionali, sui quali la Regione esercita un potere di vigilanza e di controllo accompagnato da un onere finanziario, trattandosi di enti completamente a carico del bilancio regionale. Inoltre il decreto impugnato si fonderebbe su una richiesta dell’Ente Parco delle Madonie - in realtà richiesta di autorizzazione e nulla osta al trasferimento - in data 10 marzo 1998, sulla base delle deliberazioni n. 10 del 6 marzo 1998 e n. 43 del 10 marzo 1998, rispettivamente, del Presidente del Comitato esecutivo e del Comitato esecutivo dell’Ente Parco delle Madonie, asserite esecutive e non sottoposte a controllo preventivo di legittimità dell’Assessorato regionale competente ed anzi annullate dallo stesso Assessorato (comunicazione prot. n. 6888 del 6 aprile 1998), prima del decreto impugnato.

La ricorrente Regione premette che gli enti parco della Regione Siciliana costituiscono enti strumentali della medesima, finalizzati ad una gestione ottimale ed unitaria di aree di rilevante interesse generale, sui quali, tuttavia, la Regione stessa mantiene il potere organizzatorio. Ed infatti, vige sempre, sulle deliberazioni degli organi dell’ente parco relativi a fatti organizzativi o pianificatori o finanziari, il preventivo riscontro di legittimità dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, sostituito dall’art. 8 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e modificato dall’art. 10 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71.

2.- La Regione deduce i seguenti motivi (oltre i profili sopra esposti):

a) violazione dell’art. 43 dello statuto regionale, in quanto l’atto impugnato é stato adottato senza la preventiva determinazione della commissione paritetica, ancorchè si tratti di trasferimento di personale senza il corrispondente trasferimento di funzioni;

b) violazione dell’art. 14 dello statuto regionale, in particolare delle lettere p) e q), in quanto l’atto impugnato interferisce direttamente nell’esercizio delle potestà regionali, e si pone in contrasto con le previsioni dell’ordinamento regionale. Infatti, la Regione Siciliana aveva già disposto in ordine al passaggio nei ruoli degli enti parco regionali di personale proveniente da altre amministrazioni, in servizio alla data del 31 marzo 1995 (art. 7 della legge regionale n. 76 del 1995, modificato dall’art. 8 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7). Inoltre, con l’art. 31 della legge regionale 22 gennaio 1997, n. 6 é stata consentita e limitata la mobilità volontaria soltanto tra enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela della Regione e con spese di funzionamento a carico della Regione stessa.

Infine, il decreto impugnato, disponendo le modalità ed i risvolti giuridici ed economici dell’inquadramento, si appalesa in contrasto con il sistema dell’ordinamento regionale, il quale, ad esempio, non consente, se non per limitate fattispecie previste dall’art. 7 della legge regionale n. 76 del 1995 e successive modificazioni, la conservazione dell’anzianità di provenienza;

c) violazione dell’art. 36 dello statuto della Regione Siciliana e delle correlate norme di attuazione in materia finanziaria; violazione degli artt. 116 e 119 della Costituzione, in quanto l’atto de quo, determinando un aggravio per il bilancio dell’ente parco, viola l’autonomia finanziaria regionale;

d) violazione, sotto ulteriore profilo, delle competenze regionali di cui alle norme costituzionali indicate, anche in relazione al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

In via subordinata deduce la Regione ricorrente che, qualora si ritenessero legittimi i trasferimenti in questione e le connesse modalità di inquadramento, tuttavia il Dipartimento non avrebbe potuto disporre i predetti trasferimenti senza il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione.

Considerato in diritto

 

1.- Il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri ha per oggetto il decreto dirigenziale emanato dal Dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 23 giugno 1998, con cui é stato disposto il trasferimento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 (Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni), convertito nella legge 11 luglio 1995, n. 273, di dipendenti dell'Ente Poste italiane nei ruoli del personale Ente Parco delle Madonie. In ricorso viene dedotto che l'atto impugnato sarebbe stato adottato senza l’assenso regionale e sulla base di richiesta dell’Ente Parco delle Madonie priva di efficacia perchè annullata dalla Regione ed, infine, senza la preventiva determinazione della Commissione paritetica.

Il provvedimento statale impugnato interferirebbe nell'esercizio delle potestà regionali e si porrebbe in contrasto con le previsioni dell'ordinamento regionale, in violazione degli artt. 43, 14, lettere p) e q), 36 dello statuto della Regione Siciliana, e della correlata norma di attuazione, nonchè degli artt. 116 e 119 della Costituzione.

2.- Il ricorso é fondato.

Giova preliminarmente chiarire che il trasferimento del personale in contestazione non é collegato al trasferimento di funzioni e dei relativi mezzi finanziari da Stato a Regioni, ma opera in un quadro generale di mobilità e di trasferimento di dipendenti pubblici eccedenti, ai cui principi non si sottraggono le Regioni, in quanto diretti - in una manovra complessiva di riduzione delle assunzioni con riassorbimento di personale superfluo in talune amministrazioni - all'efficienza ed allo snellimento dell’apparato pubblico.

Di conseguenza é del tutto estraneo alla presente tipologia di trasferimenti per mobilità il richiamo, effettuato dalla Regione, alla previsione dell’art. 43 dello statuto della Regione Siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in quanto questa disposizione si riferisce al passaggio di personale dallo Stato alla Regione collegato al contemporaneo passaggio di uffici e di funzioni.

Il profilo, invece, per cui il ricorso deve essere accolto, é quello secondo cui lo Stato non può procedere a singoli trasferimenti alle Regioni ed agli enti regionali di personale appartenente ad amministrazioni statali in senso allargato, se non con il consenso dell’ente regionale, espresso in conformità con l'ordinamento regionale: nella specie, in conformità con il controllo della Regione in ordine alle assunzioni di personale, anche in relazione al bilancio dell’ente, dipendente esclusivamente dalla finanza regionale.

Nella specie la richiesta-consenso dell’Ente (regionale) Parco delle Madonie é stata dichiarata illegittima dalla Regione Siciliana nell’esercizio di poteri di controllo, anteriormente al provvedimento impugnato. Di conseguenza l’impugnato provvedimento di trasferimento, che, tra l’altro, dispone non solo il collocamento nei ruoli dell’Ente parco, ma anche la conservazione dell'anzianità maturata e del trattamento economico ove più favorevole, viene ad incidere sulla sfera di competenze regionali, disconoscendo l’avvenuto esercizio dei poteri regionali di controllo e le potestà ordinamentali relative al personale della Regione, con riflessi negativi, anche finanziari, per il richiamato carattere del bilancio dell’ente parco dipendente esclusivamente dalla finanza regionale.

Pertanto, sussiste la lesione della sfera di competenza regionale costituzionalmente garantita a causa delle modalità del trasferimento di personale di amministrazione pubblica nei ruoli dell'ente strumentale Parco delle Madonie della Regione Siciliana, deciso dallo Stato senza aver ottenuto l'assenso della Regione nell'esercizio del potere di controllo sull'atto di consenso dell'ente parco; di conseguenza deve essere disposto l'annullamento del decreto impugnato.

Per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta allo Stato disporre il trasferimento di dipendenti dell’Ente Poste nei ruoli di ente strumentale della Regione Siciliana senza l’assenso della Regione stessa, espresso in conformità dell'ordinamento regionale; conseguentemente annulla il decreto impugnato con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2001.