ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Cesare RUPERTO Presidente
-
Fernando SANTOSUOSSO Giudice
-
Massimo VARI "
-
Riccardo CHIEPPA "
-
Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Valerio ONIDA "
-
Carlo MEZZANOTTE "
-
Fernanda CONTRI "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna,
riapprovata il 6 giugno 2000 (Istituzione delle province di Carbonia–Iglesias,
del Medio Campidano, dell’Ogliastra e di Olbia-Tempio), promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 giugno 2000,
depositato in cancelleria il 1° luglio 2000 ed iscritto al n. 15 del registro
ricorsi 2000.
Visto
l’atto di costituzione della Regione Sardegna;
udito
nell’udienza pubblica dell’8 maggio 2001 il Giudice relatore Gustavo
Zagrebelsky;
udito
l’avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
1.1. – Con ricorso notificato il 22 giugno
2000 e depositato il successivo 1° luglio, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha promosso, in riferimento all’art. 3, lettera b), dello statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3), giudizio di legittimità costituzionale in via principale
della delibera legislativa della Regione Sardegna, già approvata dal Consiglio
regionale il 14 aprile 2000 e riapprovata, con modifiche, il 6 giugno 2000
(Istituzione delle province di Carbonia–Iglesias, del Medio Campidano,
dell’Ogliastra e di Olbia-Tempio).
1.2. – Il Governo ricorrente rileva
preliminarmente che nella seduta del 14 aprile 2000 il Consiglio regionale
della Sardegna aveva approvato, con il medesimo titolo di quello
successivamente riapprovato, un testo di legge regionale che era stato rinviato
allo stesso Consiglio, a norma dell’art. 33 dello statuto della Regione
Sardegna, per un duplice ordine di osservazioni: a) perché l’istituzione delle
quattro nuove province non sarebbe stata ammissibile, rientrando nelle
competenze della Regione solo l’ordinamento e la modifica delle circoscrizioni
degli enti locali, non anche l’istituzione di nuovi enti, e b) perché, per
«l’embricazione» fra la legislazione regionale e la disciplina statale
concernente gli organi di livello provinciale, la delibera legislativa
approvata non appariva chiara quanto alla insussistenza di oneri per lo Stato.
Nella seduta del 6 giugno 2000 peraltro –
prosegue il ricorrente – il Consiglio regionale della Sardegna aveva riapprovato,
a maggioranza assoluta, il precedente testo oggetto di rinvio, con la sola
aggiunta, nell’unico articolo di cui si compone la delibera, di un comma 3,
aggiunta (contenente un mero richiamo a una precedente legge regionale) che
però si assume essere improduttiva di effetti rispetto alle censure del
Governo.
1.3. – Secondo il ricorrente, la delibera
esorbita dalle competenze della Regione Sardegna.
Con
essa si dispone, in attuazione di una precedente legge regionale [la legge
della Regione Sardegna 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province
e procedure ordinarie per l’istituzione di nuove province e la modificazione di
circoscrizioni provinciali)], l’istituzione di quattro nuove province, con la
conseguente nuova delimitazione degli ambiti di quelle già esistenti nella
Regione Sardegna.
Ma l’istituzione per via legislativa di nuove
province, secondo il ricorrente, non sarebbe consentita alla Regione, giacché
l’art. 3, lettera b), dello statuto
speciale di autonomia, così come modificato dall’art. 4 della legge
costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti
speciali per la Valle d’Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e
per il Trentino-Alto Adige), nel riconoscere alla Regione autonoma competenza legislativa
(esclusiva) in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni», ammetterebbe, ad avviso del Governo ricorrente, solo
l’organizzazione degli enti in questione e non anche la loro istituzione.
Del resto, prosegue il Governo, circa la
portata delle innovazioni introdotte dalla legge costituzionale n. 2 del 1993,
la Corte costituzionale, nella sentenza n. 415 del
1994, avrebbe soltanto rilevato che tale riforma «disegna il quadro delle
competenze delle regioni ad autonomia speciale ... in materia di enti locali,
privilegiando il criterio di maggiore ampiezza e di sostanziale uniformità», ma
non avrebbe certo affermato che per effetto di essa è stato attribuito alle
regioni il potere di istituire nuove province.
Né potrebbe addursi la legittimità della
delibera impugnata in base alla precedente legge regionale n. 4 del 1997, «in
attuazione» della quale (secondo la formulazione in sede di riapprovazione)
l’istituzione delle nuove province sarebbe stata disposta: e ciò non solo
perché l’illegittimità costituzionale della disciplina nuova non può in alcun
caso essere sanata o superata dalla mancata impugnazione della legge
precedente, ma anche perché l’art. 1 della richiamata legge regionale n. 4 del
1997 non consentirebbe a sua volta l’istituzione di nuove province, limitandosi
a disciplinare, tra l’altro, le procedure ordinarie per l’istituzione di nuove
province, cioè – afferma il ricorrente – quelle procedure, preliminari o
successive, che sono connesse all’istituzione di nuovi enti; la legge n. 4
citata, osserva dunque il Governo, non contiene una disposizione che come tale
autorizzi l’istituzione ex novo delle
province, ma si limiterebbe a porre un quadro di norme di «promozione»
dell’istituzione medesima, secondo l’art. 16, comma 3, della legge 8 giugno
1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) [ora, art. 21, comma 3,
lettera f), del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267].
Pertanto, conclude sul punto il ricorrente,
resta fermo anche per la Regione Sardegna che nuove province possono essere
istituite solo con leggi della Repubblica, a norma dell’art. 133 della
Costituzione.
La censura così formulata, si osserva infine
nel ricorso, «assorbe» ogni altra censura dedotta in sede di rinvio e in
particolare quella, «che pur si ripropone» nel giudizio costituzionale, della
omessa precisazione della insussistenza di oneri per lo Stato, oneri che sono
comunque configurabili, «indipendentemente dal disposto dell’art. 16, comma 2,
lettera f), della legge n. 142 del
1990», in ogni caso in cui venga a essere istituito un nuovo ente provinciale.
2. – Nel giudizio così promosso la Regione
Sardegna ha depositato atto di costituzione oltre il termine stabilito
dall’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
1. – Il
Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della delibera legislativa della Regione Sardegna del 14 aprile
2000, riapprovata il 6 giugno 2000, concernente la «istituzione delle province
di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell’Ogliastra e di Olbia-Tempio»,
ritenendo che essa comporti la violazione dell’art. 3, lettera b), dello statuto regionale (legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3).
Secondo
il ricorrente, l’istituzione di nuove province non è compresa nella competenza
relativa all’«ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni»,
spettante alla Regione Sardegna in forza del citato art. 3, lettera b), dello statuto, quale risulta dalla
modifica apportata con l’art. 4 della legge costituzionale 23 settembre 1993,
n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d’Aosta, per
la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige). Tale
competenza comprenderebbe la «mera organizzazione» degli enti territoriali ma
non la loro istituzione - istituzione disciplinata in generale dall’art. 133,
primo comma, della Costituzione che, per le province, richiede la legge
statale, da approvarsi, su iniziative dei comuni, sentita la regione.
Oltre
a ciò, è denunciato il silenzio che la delibera legislativa impugnata tiene
circa l’inesistenza di oneri per lo Stato, oneri che – a detta del ricorrente -
sarebbero configurabili indipendentemente da quanto dispone[va] l’art. 16,
comma 2, lettera f), della legge 8
giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) [norma ora contenuta
nell’art. 21, comma 3, lettera f),
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali)].
2. – Sebbene il testo approvato nella seconda
deliberazione non coincida letteralmente con quello approvato nella prima, il
ricorso è ammissibile. Il Consiglio regionale, infatti, si è limitato ad
aggiungere, nei commi 1 e 3 dell’articolo unico di cui consta la delibera, un
richiamo alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle
province e procedure ordinarie per l’istituzione di nuove province e la
modificazione delle circoscrizioni provinciali). Poiché il testo legislativo
approvato già in sede di prima deliberazione si deve intendere adottato in
attuazione (non in deroga) rispetto a tale legge generale, il richiamo
esplicito che a essa è fatto nella seconda deliberazione assume carattere
esclusivamente dichiarativo, non innovativo.
Pertanto,
conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (a partire dalla
sentenza n. 158 del 1988, più volte successivamente confermata), il testo sul
quale il Consiglio regionale si è pronunciato con la seconda deliberazione non
può ritenersi nuovo. Di conseguenza, il Governo, contro di esso, era abilitato
a promuovere il ricorso di costituzionalità, e non il rinvio della legge al
Consiglio regionale.
3.
– Nel merito, il ricorso è infondato.
3.1. – La questione da decidere è se nella
competenza legislativa della Regione Sardegna in materia di «ordinamento degli
enti locali e delle relative circoscrizioni» (art. 3, lettera b), dello statuto speciale) rientri o
sia esclusa l’istituzione di nuovi enti provinciali.
L’art. 133, primo comma, della Costituzione
stabilisce che «[...] la istituzione di nuove Provincie nell’ambito d’una
Regione» è stabilita «con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni,
sentita la stessa Regione». Ma l’art. 116 della Costituzione prevede anche che
«alla Sardegna [...] sono attribuite forme e condizioni particolari di
autonomia», secondo lo statuto speciale, adottato con legge costituzionale.
Avendo dunque lo statuto forza derogatoria rispetto alla disciplina
dell’autonomia regionale stabilita nel Titolo V della Parte II della
Costituzione, si tratta di stabilire la portata del citato art. 3, lettera b), dello statuto stesso.
Nella sua versione vigente, esso sostituisce
la previsione della competenza nella limitata materia delle «circoscrizioni
comunali», originariamente contenuta nella stessa disposizione statutaria
approvata con la legge costituzionale n. 3 del 1948. Con la legge
costituzionale n. 2 del 1993 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali
per la Valle d’Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il
Trentino-Alto Adige), alla Regione Sardegna e alle altre regioni ad autonomia
speciale indicate nel titolo, è stata riconosciuta uguale competenza in materia
di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», al fine
dichiarato non solo di «rimuovere l’originaria diversità di regime giuridico
delle regioni ad autonomia speciale in materia di enti locali» (v. sentenza n. 415 del
1994) ma anche di equiparare, sul punto in questione, la loro autonomia a
quella già riconosciuta alla Regione siciliana (Camera dei deputati, XI
legislatura - Discussioni – Resoconto seduta del 6 agosto 1992, p. 2838).
Quest’ultima Regione, infatti, secondo l’art. 15, terzo comma, del suo statuto,
è titolare della potestà legislativa esclusiva «in materia di circoscrizione,
ordinamento [e controllo] degli enti locali» e in tale potestà è pacificamente
compresa quella di istituire, con proprie leggi (v. art. 6 della legge regionale
6 marzo 1986, n. 9, e art. 1 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17), i
«liberi consorzi comunali» che, nella Regione siciliana, sotto la denominazione
di «province regionali» (art. 3 della medesima legge regionale n. 9 del 1986),
hanno preso il posto delle province (art. 15, primo e secondo comma, dello
statuto siciliano).
Dall’identità di formulazioni normative e
dall’intento di omologazione che esplicitamente ha mosso il legislatore
costituzionale, deriva la conseguenza che l’ampiezza della potestà legislativa
delle regioni ad autonomia speciale diverse dalla Sicilia in materia di
«ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» debba essere
ricostruita in conformità a quella che caratterizza la potestà legislativa di
quest’ultima Regione, scontando la diversa configurazione che l’«ente
intermedio» tra comuni e regione (provincia o libero consorzio comunale) riceve
nelle diverse situazioni.
Quanto specificamente alla Regione Sardegna,
inoltre, l’art. 43 dello statuto, fin dalla sua originaria formulazione,
prevedeva la competenza legislativa della Regione circa la modifica delle
circoscrizioni e delle funzioni delle province allora esistenti (Cagliari,
Nuoro e Sassari), onde un’interpretazione restrittiva dell’innovazione apportata
dalla legge costituzionale n. 2 del 1993 all’art. 3, lettera b), dello statuto, quale sostenuta dal
ricorrente, finirebbe per privare in gran parte di significato, per la Regione
Sardegna, la riforma statutaria in tal modo operata.
3.2. – E’ da considerare che, dopo l’entrata
in vigore della legge costituzionale n. 2 del 1993, in ambedue le regioni ad
autonomia differenziata in cui concretamente era prospettabile un problema di
rideterminazione numerica delle articolazioni provinciali – vale a dire il
Friuli-Venezia Giulia e, per l’appunto, la Sardegna (escluse restando, per
diverse ed evidenti ragioni, la Valle d’Aosta e il Trentino-Alto Adige) – è
stata affrontata la questione sul piano normativo, dando per scontata la
portata più pregnante dell’innovazione statutaria derivante dalla previsione
della legge costituzionale.
Il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9,
contenente «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione
Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle
relative circoscrizioni», all’art. 8, comma 1, stabilisce che «nella materia di
cui all’art. 4, numero 1-bis, dello
statuto speciale [cioè, per l’appunto, in materia di “ordinamento degli enti
locali e delle relative circoscrizioni”] è ricompresa [...] l’istituzione di
nuove province [...], su iniziativa dei comuni, sentite le popolazioni
interessate».
A
sua volta, la Regione Sardegna, con la legge regionale n. 4 del 1997, ha
dettato una disciplina volta a ridefinire l’ordinamento provinciale nel suo
territorio, in attuazione dell’art. 3, lettera b), dello statuto, nella formulazione risultante dalla legge
costituzionale n. 2 del 1993. Questa legge della Regione, all’art. 1, comma 2,
prevede che «l’istituzione di nuove province e la modifica delle circoscrizioni
provinciali sono stabilite con legge regionale, su iniziativa dei comuni»,
secondo vari procedimenti, aperti alla necessaria partecipazione delle comunità
locali interessate, previsti dagli articoli successivi della legge.
Gli
sviluppi normativi anzidetti, non contraddetti fino al presente giudizio di
legittimità costituzionale da atti di segno contrario, risultano così coerenti
con l’interpretazione più ampia che all’innovazione contenuta nella legge
costituzionale n. 2 del 1993 e all’art. 3, lettera b), dello statuto della Regione Sardegna deve essere data, cioè col
riconoscimento che la competenza a essa attribuita in materia di ordinamento
degli enti locali e delle loro circoscrizioni comprende anche l’istituzione di
nuove province: istituzione che - contrariamente a quanto adombrato col secondo
motivo di ricorso - non comporta alcuna conseguenza sull’organizzazione
amministrativa dello Stato.
Nella
legislazione concernente le province (oltre che i comuni) quali circoscrizioni
di decentramento statale, alla stregua dell’art. 129, primo comma, della
Costituzione, non è infatti stabilito alcun nesso necessario tra l’istituzione
di una provincia e la creazione di uffici statali decentrati su scala
corrispondente. Rientra pur sempre nella discrezionalità del legislatore
statale la determinazione dell’àmbito territoriale di competenza dei propri
uffici decentrati, tanto più in quanto la provincia ha ormai perso la sua
originaria prevalente matrice di circoscrizione dell’amministrazione decentrata
del Ministero dell’interno per assumere la natura essenziale di ente espressivo
di una delle dimensioni del sistema dell’autonomia locale tracciato dalla
Costituzione. Della discrezionalità delle scelte organizzative statali che da
tale non necessaria coincidenza deriva è manifestazione - oltre che l’art. 11
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), il quale,
riorganizzando le prefetture attraverso la loro trasformazione in uffici
territoriali del governo, non fa riferimento alcuno alla loro dimensione
provinciale - l’art. 16, comma 2, lettera f),
della legge n. 142 del 1990, norma ora trasfusa nell’art. 21, comma 3, lettera f), del testo unico sull’ordinamento
degli enti locali, approvato con il decreto legislativo n. 267 del 2000, che -
con riferimento alle regioni ad autonomia ordinaria - prevede che l’iniziativa
dei comuni per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l’istituzione di
nuove province tenga conto del fatto che «l’istituzione di nuove province non
comporta necessariamente l’istituzione di uffici provinciali delle
amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici». Analogamente, in
riferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia, il citato decreto legislativo
n. 9 del 1997 fa salva «la facoltà dello Stato di non istituire propri uffici
decentrati nelle nuove province». E, sulla stessa premessa dell’inesistenza di
una corrispondenza necessaria tra provincia-ente autonomo e
provincia-circoscrizione di decentramento statale, l’art. 12, comma 2, della
citata legge regionale sarda n. 4 del 1997 stabilisce che «la Regione provvede
[...] a promuovere tutte le opportune iniziative nei confronti dello Stato,
affinché il decentramento statale tenda a corrispondere agli ambiti
territoriali provinciali nel territorio della Regione».
4. – Le ragioni esposte - col riconoscimento
all’art. 3, lettera b), dello statuto
sardo, quale risulta dalla modifica apportata con l’art. 4 della legge
costituzionale n. 2 del 1993, della capacità derogatoria rispetto alla generale
disciplina in tema di istituzione di nuove province contenuta nell’art. 133,
primo comma, della Costituzione – portano a ritenere quindi che rientra nelle
competenze della Regione Sardegna l’istituzione di nuove province nel suo
territorio, nei limiti indicati nell’incipit
dell’art. 3 dello statuto stesso e, segnatamente, nei limiti derivanti
dall’armonia con le norme della Costituzione, anche estranee al titolo V della
sua seconda parte, e con i principi dell’ordinamento giuridico della
Repubblica.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale della delibera
legislativa della Regione Sardegna del 14 aprile 2000, riapprovata il 6 giugno
2000 (Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano,
dell’Ogliastra e di Olbia-Tempio), sollevata, in riferimento all’art. 3,
lettera b), dello statuto speciale
per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), dal Presidente
del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 4 luglio 2001.
Cesare
RUPERTO, Presidente
Gustavo
ZAGREBELSKY, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 6 luglio 2001.