Sentenza n. 228/2001

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SENTENZA N. 228

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 1), del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 2000 dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nel procedimento civile vertente tra la Zenith s.r.l. in concordato preventivo e G. F., iscritta al n. 743 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto in fatto

1.— Nel corso del giudizio civile promosso dalla Zenith s.r.l., in fase di concordato preventivo, nei confronti del dirigente industriale G. F., il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 1), del codice civile, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

Premette in punto di fatto il giudice a quo che il dirigente convenuto ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza, confermata in appello, in base alla quale la società Zenith è stata condannata a corrispondergli l’indennità supplementare prevista dal vigente contratto collettivo di settore per il caso di licenziamento ingiustificato. Ammessa in un secondo momento alla procedura di concordato preventivo, la medesima società ha promosso il giudizio per sentir dichiarare che il credito del predetto dirigente ha natura chirografaria, non potendo rientrare nel gruppo dei crediti privilegiati di cui alla norma oggi impugnata.

Ciò posto il giudice rimettente, dopo aver affermato che le norme attributive di un privilegio, in quanto derogatorie rispetto alla regola generale di cui all’art. 2741 cod. civ., non sono suscettibili di interpretazione analogica, ritiene che il credito vantato dal dirigente a titolo di indennità supplementare per licenziamento ingiustificato non possa rientrare in alcuna delle ipotesi di cui al numero 1) dell’art. 2751-bis del codice civile.

Non può ritenersi, infatti, assimilabile alle «indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro», poiché con tale espressione il legislatore ha inteso riferirsi alle indennità che si collegano «con carattere di normalità» a tale cessazione, mentre l’indennità supplementare in questione è riconducibile ad un’accertata illegittimità del comportamento del datore.

Allo stesso modo, però, il divieto di interpretazione analogica della norma impugnata impedisce di ricomprendere la predetta indennità nella categoria dei crediti «per il risarcimento del danno subìto per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile». Il dato testuale in questione, infatti, ripete la terminologia usata nell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori e nella legge 15 luglio 1966, n. 604, richiamando tutte le garanzie normative relative al licenziamento dei lavoratori, le quali non sono applicabili al licenziamento dei dirigenti. Per questi ultimi, infatti, la Corte di cassazione ha escluso, in numerose pronunce, che il concetto di “giustificatezza del licenziamento” sia assimilabile a quello di “giusta causa” o di “giustificato motivo”.

Ritenendo, dunque, che l’indennità in questione non possa rientrare in alcuna delle ipotesi di credito privilegiato previste dalla norma impugnata, il Tribunale di Milano ravvisa in siffatta esclusione una violazione del principio di eguaglianza, tale da determinare una disparità di trattamento tra crediti sostanzialmente omogenei. Il dirigente, infatti, estraneo ai meccanismi di tutela reale del posto di lavoro, gode di un credito risarcitorio assimilabile a quello previsto per i lavoratori dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966 e dall’art. 18 Stat. lav., in relazione al quale la collocazione chirografaria si traduce in un «drastico ridimensionamento della probabilità che, in tutte le situazioni in cui si abbia una pluralità di creditori concorrenti, il diritto trovi effettiva soddisfazione». D’altra parte, anche per il dirigente la perdita del posto di lavoro costituisce spesso fonte di gravi problemi, sicché la denunciata disparità creata dalla norma impugnata esige un intervento correttivo da parte della Corte costituzionale.

Il Tribunale di Milano, pertanto, solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 1), cod. civ., nella parte in cui non riconosce natura privilegiata anche al credito del dirigente per effetto di licenziamento ingiustificato ai sensi delle disposizioni contenute nella vigente contrattazione collettiva.

2.— È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la prospettata questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Osserva la difesa erariale che in materia di privilegi l’eventuale violazione del principio costituzionale di eguaglianza va accertata tenendo presente che detta causa di prelazione costituisce una deroga alla parità di posizione tra i creditori, sicché la Corte è chiamata soltanto a verificare l’omogeneità dei crediti ammessi a tale beneficio.

Nel caso in esame, il privilegio riconosciuto dalla norma impugnata ai crediti di lavoro trova il proprio razionale fondamento nella posizione di tradizionale debolezza del lavoratore, che non ha riscontro in quella del dirigente. Per quest’ultimo, infatti, il vincolo di subordinazione assume connotati del tutto peculiari, tanto che la giurisprudenza è concorde nell’escludere che al licenziamento del dirigente si applichino le norme sulla giusta causa e sul giustificato motivo. La radicale diversità, oggettivamente esistente, tra dirigente e semplice lavoratore subordinato fa sì che l’attribuzione del privilegio ai soli crediti del secondo abbia un fondamento di sicura razionalità, sicché non può essere invocata alcuna violazione del principio di eguaglianza.

Considerato in diritto

1.— Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 1), del codice civile, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non riconosce natura privilegiata anche al credito del dirigente conseguente ad un licenziamento ingiustificato ai sensi delle disposizioni contenute nella vigente contrattazione collettiva.

In particolare il rimettente, muovendo dalla premessa per cui detto credito (nella specie, a titolo di indennità supplementare prevista dal contratto collettivo per licenziamento ingiustificato) non rientra in alcuna delle ipotesi regolate dalla norma impugnata, ritiene irrazionale siffatta esclusione per la diversità di trattamento rispetto al credito riconosciuto al lavoratore subordinato a titolo di risarcimento danni per licenziamento inefficace, nullo o annullabile.

2.— La questione è infondata, essendo erroneo il presupposto interpretativo dal quale muove il giudice rimettente.

È indubbio che il dirigente rientri, per espressa previsione dell’art. 2095 cod. civ., nella categoria dei prestatori di lavoro subordinato, nel cui ambito, peraltro, egli si caratterizza per alcune significative diversità rispetto alle altre figure dei quadri, impiegati ed operai. Tale rilievo è così evidente che lo stesso legislatore, nel dettare la normativa sui licenziamenti individuali, ha espressamente escluso che al dirigente si applichino le norme della legge 15 luglio 1966, n. 604, relative alla giusta causa ed al giustificato motivo di licenziamento (v. art. 10 della legge ora citata); esclusione della cui legittimità costituzionale questa Corte si è già occupata, pervenendo sempre a pronunce di rigetto delle relative questioni (v. sentenze n. 309 del 1992 e n. 121 del 1972, nonché ordinanza n. 404 del 1992).

Sotto quest’aspetto, quindi, è corretto il richiamo fatto dal Tribunale di Milano al costante orientamento giurisprudenziale, anche recentemente ribadito, in base al quale il licenziamento del dirigente non è da considerarsi alla stregua di quello degli altri lavoratori subordinati, pur non potendo rientrare nell’area della completa discrezionalità dell’imprenditore.

Tuttavia il rimettente non perviene alla corretta conclusione in ordine alla possibilità di ricomprendere nel privilegio generale di cui all’art. 2751-bis cod. civ. anche le somme spettanti al dirigente a titolo di indennità supplementare per licenziamento ingiustificato.

Il fatto che le norme escludano tale figura di lavoratore subordinato dal regime generale dei licenziamenti, non comporta automaticamente che siffatta diversità sia estensibile anche ad altri settori del sistema, ove manchi un’espressa previsione in tal senso. Appare arbitrario, in altre parole, ritenere – come fa il giudice a quo – che il credito del dirigente per licenziamento ingiustificato non possa rientrare in alcuna delle ipotesi previste dalla norma impugnata.

E’ ben vero che le cause di privilegio previste dalla legge sono tassative, ma nel caso specifico non si tratta di creare in via interpretativa una nuova figura di privilegio, perché l’ampiezza della formula usata dal legislatore («tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro») è tale da non essere di ostacolo – tanto più in assenza di un contrario diritto vivente – ad una lettura che ricomprenda in simile ipotesi anche il credito del dirigente per indennità supplementare conseguente ad ingiustificato licenziamento. Riferire l’espressione normativa ora richiamata non – come dice la legge – a «tutte le indennità» conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro, ma, secondo il rimettente, solo a quelle «con carattere di normalità», si risolverebbe in un’indebita restrizione, che potrebbe condurre, peraltro, a trattamenti differenziati di situazioni sostanzialmente coincidenti e richiedenti, perciò, una ratio legis comune.

Ne consegue, dunque, l’infondatezza della prospettata questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 1), del codice civile, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con l’ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2001.