Ordinanza n. 202/2001

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ORDINANZA N. 202

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI                     

- Riccardo CHIEPPA             

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Franco BILE             

- Giovanni Maria FLICK                    

ha pronunciato la seguente                  

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1980 dalla Commissione tributaria di primo grado di Lodi sul ricorso proposto da Opera pia Casa di riposo per vecchi e inabili di Lodi contro l'Ufficio del Registro di Lodi, iscritta al n. 729 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 28 febbraio 1980, depositata il 20 marzo 1980, pervenuta a seguito della ricostruzione del fascicolo processuale del giudice a quo, alla Corte costituzionale il 6 novembre 2000, la Commissione tributaria di primo grado di Lodi, giudicando sul ricorso proposto dall'Opera pia Casa di riposo per vecchi e inabili di Lodi avverso l'ordinanza presidenziale di estinzione del procedimento per mancata richiesta di trattazione entro il termine stabilito, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), assumendo che la norma stessa si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto non prevederebbe - a differenza di quanto disposto dall'art. 650 codice di procedura civile - una riammissione in termini per causa di forza maggiore o di caso fortuito;

che secondo il giudice a quo l’anzidetta norma, inoltre, non distinguerebbe (ai fini dell'onere di presentazione dell'istanza) tra ricorsi privi di motivi e quelli che espongono motivi; in quest'ultimo caso, il ricorso sarebbe idoneo a prescrivere un tale onere, superiore al limite della normale diligenza, e, quindi, di difficile osservanza ed in contrasto con la ratio della legge delega che imporrebbe che la nuova normativa fosse diretta alla tutela del contribuente;

che nel giudizio avanti alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, eccependo, preliminarmente, la inammissibilità della questione sotto il profilo dell'assenza di qualsiasi motivazione in ordine alla rilevanza; nel merito, concludendo per la infondatezza della questione sollevata, sul rilievo che nell'ordinamento il principio generale sarebbe quello della irreparabilità della decadenza, quale che sia la causa del mancato compimento dell'atto, principio conforme all'esigenza di certezza dei rapporti giuridici di valore costituzionale.

Considerato che, pur dovendosi rilevare che le questioni sollevate sono state esaminate dalla Corte con dichiarazione di infondatezza (sentenza n. 243 del 1982) ed anche sotto vari profili, tutti relativi alla norma transitoria dell’art. 44 del d.P.R n. 636 del 1972 (ordinanze n. 293 del 1985; n. 32 del 1984; n. 285 del 1983; sentenza n. 210 del 1983; ordinanze n. 9 e n. 164 del 1981; n. 162 e n. 85 del 1980; n. 144 del 1979; n. 48 e n. 77 del 1978; n. 144 del 1977; sentenza n. 63 del 1977), tuttavia si impone la restituzione degli atti al giudice tributario di primo grado in quanto la norma denunciata é stata, nel frattempo, abrogata dall’art. 71 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

che, inoltre, dopo l’ordinanza di rimessione, il sistema del processo tributario é stato notevolmente modificato a seguito dell’entrata in vigore del citato d. lgs 31 dicembre 1992, n. 546, che tra l’altro ha previsto una "istanza di trattazione" in via transitoria sia con l’art. 73, a sua volta abrogato dall’art. 69, comma 3, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, sia con l’art. 75, comma 2, come sostituito dall'art. 69, comma 3, lettera h), del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 e successive modificazioni (per le controversie davanti alla Commissione tributaria centrale), oggetto di parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale sul punto della decorrenza del termine (sentenza n. 111 del 1998);

che, pur in presenza di norme a contenuto decadenziale e processuale relative alla inosservanza dell'onere di impulso del processo e quindi tendenzialmente applicabili con riferimento al tempo fissato per l’adempimento dell’onere stesso, in presenza di controversia ancora pendente al momento delle nuove norme, si impone una verifica degli effetti della abrogazione espressa, accompagnata e seguita da una innovativa disciplina transitoria, compito spettante al giudice investito dell’esame della legittimità dell’atto oggetto di ricorso (ordinanza di estinzione);

che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente (ora Commissione provinciale di Lodi secondo l’art. 72 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e la Tabella A, allegata al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), spettando ad esso giudice di valutare se, alla luce dell'intervenuto mutamento del quadro normativo, la questione sollevata sia tuttora rilevante per la definizione del giudizio a quo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione provinciale di Lodi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2001.