Ordinanza n. 197/2001

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.197

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 17 novembre 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Lorenzo Matassa, promosso dalla Corte di appello di Roma – I sezione civile, con ricorso depositato il 22 novembre 2000 ed iscritto al n. 171 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ricorso datato 20 ottobre 2000 e depositato nella cancelleria della Corte il 22 novembre 2000, la Corte di appello di Roma, I sezione civile, investita di un giudizio civile per risarcimento danni da dichiarazioni ritenute diffamatorie promosso dal dott. Lorenzo Matassa, magistrato, nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione con la quale l’Assemblea, nella seduta del 17 novembre 1999 (documento IV-quater, n. 88), ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento civile concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che la Corte di appello ricorrente ritiene che la deliberazione di insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le quali non vi sarebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare e menomerebbe, quindi, la sfera di attribuzioni dell’autorità giudiziaria investita del giudizio.

Considerato che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all’ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, la Corte di appello di Roma, I sezione civile, é legittimata a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale é investita, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, é legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, la Corte di appello ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione, che ritiene illegittima, con la quale la Camera dei deputati ha qualificato le dichiarazioni del parlamentare, per le quali era in corso il giudizio, come insindacabili in quanto comprese nell’esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di appello di Roma, I sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza alla Corte di appello di Roma, I sezione civile, ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura della ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione delle stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2001.