Ordinanza n. 193/2001

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ORDINANZA N.193

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO  

- Massimo VARI                     

- Gustavo ZAGREBELSKY  

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE         

- Fernanda CONTRI               

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI               

- Franco BILE             

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione), promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1999 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Madiai Franca e l’INPS, iscritta al n. 640 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 1999.

Visti l’atto di costituzione di Madiai Franca nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 6 marzo 2001 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

udito l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso di una controversia previdenziale promossa da Madiai Franca contro l’Istituto nazionale della previdenza sociale il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione), in riferimento all’art. 77 della Costituzione;

che nel giudizio a quo la Madiai ha proposto appello contro la sentenza di primo grado che ha escluso il suo diritto all’accredito di contributi figurativi per i periodi di maternità intercorrenti dal 19 giugno al 19 novembre 1967 e dal 4 aprile al 4 settembre 1971;

che in base alla norma impugnata é consentito alla lavoratrice madre di ottenere il riconoscimento della predetta contribuzione, in relazione ai periodi di astensione obbligatoria di cui agli artt. 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, anche se la maternità si é verificata "al di fuori del rapporto di lavoro (…), a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro";

che, contrariamente all’assunto della ricorrente, il Pretore di Firenze é pervenuto al rigetto della domanda, ritenendo che la norma in esame non possa far considerare superato il limite temporale già fissato dall’art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in base al quale tanto la contribuzione figurativa quanto il riscatto dei periodi di astensione (obbligatoria e facoltativa) per maternità sono subordinati al fatto che l’evento protetto si collochi in una data successiva al 1° gennaio 1994;

che il Pretore di Firenze ha ritenuto che la norma oggi impugnata non potesse avere efficacia di abrogazione tacita dell’art. 14 citato, sicchè la domanda della Madiai, riguardando due periodi di tempo ampiamente precedenti rispetto al 1° gennaio 1994, doveva comunque essere respinta;

che il Tribunale rimettente, invece, prende le mosse da un diverso presupposto interpretativo, già fatto proprio dalla ricorrente nell’atto di appello, secondo cui l’art. 2, comma 4, del d. lgs. n. 564 del 1996, nonostante la mancanza di un’esplicitazione in tal senso, avrebbe eliminato il requisito temporale di cui all’art. 14 del d. lgs. n. 503 del 1992, con la conseguenza che le domande finalizzate al riconoscimento dell’accredito figurativo dovrebbero essere accolte anche nel caso della ricorrente;

che tuttavia é proprio l’adozione di siffatta opzione interpretativa a rendere non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale, poichè l’eliminazione del citato limite di tempo renderebbe evidente che il legislatore delegato ha travalicato i limiti a lui posti dalla legge di delegazione;

che l’art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, infatti, nel fissare la delega che ha poi dato luogo al d. lgs. n. 564 del 1996, nulla dice circa il limite temporale per il riconoscimento dell’accredito figurativo per maternità, il che palesa la violazione dell’art. 77 Cost., sembrando al giudice a quo che al legislatore delegato non possa essere consentito "stabilire una disciplina così marcatamente diversa da quella precedente e su di un punto così concretamente determinante e gravido di conseguenze, anche di tipo finanziario";

che si é costituita nel presente giudizio Madiai Franca, chiedendo che la prospettata questione venga dichiarata inammissibile oppure infondata;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, sollecitando una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione.

Considerato che, successivamente alla discussione avvenuta alla pubblica udienza del 6 marzo 2001, é stato promulgato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), entrato in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione;

che detto decreto legislativo ha sostanzialmente recepito (art. 25) il testo dei commi 1, 4 e 6 dell’art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che é stato contestualmente abrogato (art. 86);

che il menzionato art. 86 ha pure provveduto all’abrogazione dei commi 1 e 3 dell’art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dal quale il Tribunale di Firenze ricavava l’esistenza del termine che la norma denunciata avrebbe, a suo avviso, illegittimamente abrogato;

che alla luce di siffatte modifiche normative, pertanto, appare opportuno restituire gli atti al giudice rimettente, affinchè provveda a valutare la permanente rilevanza della prospettata questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2001.