Ordinanza n. 173/2001

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ORDINANZA N. 173

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI                    

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Fernanda CONTRI               

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Franco BILE             

- Giovanni Maria FLICK                    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1999 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra lo Stato francese e Trozzi Trombadori Fulvia ed altri, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 2000.

  Visti gli atti di costituzione dello Stato francese e di Trozzi Trombadori Fulvia ed altri nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nell’udienza pubblica del 6 marzo 2001 il Giudice relatore Fernanda Contri;           uditi l’avvocato Agatino Alajmo per lo Stato francese, Sergio Barenghi per Trozzi Trombadori Fulvia ed altri e l’avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto il rilascio di un immobile per finita locazione, il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 29 marzo 1999, ha sollevato, in riferimento all’art. 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, del decreto–legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15;

che, ad avviso del giudice rimettente, la indicata norma, dettando una disciplina particolare per gli studi d’artista soggetti a vincolo storico–artistico, rispetto ai quali é precluso il rilascio, realizzerebbe in concreto una proroga con effetti permanenti, senza possibilità per il proprietario di riottenere la disponibilità del bene locato nè di trarne una remunerazione adeguata alle variazioni di mercato, pur nel rispetto del vincolo di destinazione;

che, pertanto, l’inesigibilità della prestazione restitutoria costituirebbe, ad avviso del giudice a quo, una forma di espropriazione senza indennizzo, che comprometterebbe e vanificherebbe il diritto di proprietà, in contrasto con la garanzia costituzionale prevista dall’art. 42 della Costituzione, come, del resto, era stato già rilevato nel corso dei lavori preparatori della legge di conversione;

che si é costituito nel giudizio innanzi alla Corte lo Stato francese, attore nel giudizio a quo, il quale ha insistito per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata sulla base di argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle contenute nell’ordinanza di rimessione, sottolineando come l’inibizione sine die del provvedimento di rilascio equivalga a svuotare di contenuto il diritto di proprietà, dal momento che non sarebbe consentito al proprietario l’esercizio di alcuno dei diritti ad esso connessi;

che nel presente giudizio si sono costituiti anche gli eredi del pittore Francesco Trombadori, convenuti nel giudizio a quo, chiedendo, in via preliminare, che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di motivazione dell’ordinanza di rimessione – nella quale non vi sarebbe alcun riferimento ai vincoli di inamovibilità, di custodia e di conservazione dei luoghi e degli oggetti –, ovvero che sia disposta la restituzione degli atti al rimettente, a causa della intervenuta emanazione del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), il quale ha nuovamente disciplinato la materia in oggetto;

che, nel merito, la medesima parte sostiene la infondatezza della questione, in quanto il vincolo artistico non sarebbe idoneo ad impedire l’utilizzazione economica del bene e tenuto conto della superiorità della tutela dei beni culturali rispetto ai diritti e agli interessi dei privati;

che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la infondatezza della questione;

che, in prossimità dell’udienza, la parte attrice nel giudizio a quo e le parti in esso convenute hanno depositato memorie per illustrare più ampiamente le ragioni già dedotte nei rispettivi atti di costituzione e per replicare alle osservazioni reciprocamente svolte.

Considerato che, successivamente all’ordinanza di rimessione, é entrato in vigore il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), il quale all’art. 3 include gli studi d’artista nelle categorie speciali di beni culturali e all’art. 52 determina forme di protezione analoghe a quelle previste dalla disposizione impugnata, che é stata espressamente abrogata dall’art. 166, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

che spetta al giudice a quo verificare se la nuova normativa possa produrre effetti nel giudizio innanzi ad esso pendente e riesaminare, quindi, la rilevanza della questione;

che pertanto gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2001.