Ordinanza n. 134/2001

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ORDINANZA N. 134

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI         

- Riccardo CHIEPPA  

- Gustavo ZAGREBELSKY  

- Valerio ONIDA        

- Carlo MEZZANOTTE         

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI    

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK        

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 649 cod. proc. civ. e del combinato disposto degli artt. 642, 655 e 649 stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 2000 dal Tribunale di Latina nel procedimento civile vertente tra Lavorazione Metalli s.r.l. ed altri e la Banca di Roma s.p.a., iscritta al n. 360 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice istruttore in funzione di giudice unico del Tribunale di Latina, con ordinanza del 14 febbraio 2000, ha sollevato – in riferimento all’art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell’art. 111 della Costituzione) – questione di legittimità costituzionale: a) "in via principale", dell’art. 649 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa revocare ex tunc (oltre che sospendere ex nunc) la clausola di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo concessa inaudita altera parte ai sensi dell’art. 642 cod. proc. civ.; b) "in via subordinata", del combinato disposto degli artt. 642, 655 e 649 cod. proc. civ., nella parte in cui consente al creditore, sulla base di un provvedimento esecutivo emesso inaudita altera parte, di iscrivere, sui beni dell’ingiunto, ipoteca giudiziale, la cui disciplina preclude – dopo l’iscrizione – "ogni intervento interinale sulla sua efficacia", facendo permanere gli effetti pregiudizievoli a carico del debitore anche nel caso in cui questo, a contraddittorio instaurato, abbia fornito gravi elementi di fondatezza della sua opposizione;

che, seppure varie pronunce di questa Corte (sentenze n. 65 e n. 200 del 1996; ordinanza n. 247 del 1996) hanno consolidato nel diritto vivente il principio dell’irrevocabilità ex tunc, prima della sentenza che decida sull’opposizione, della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo concessa ai sensi dell’art. 642 cod. proc. civ., il rimettente dubita che il meccanismo di differimento del contraddittorio, proprio del procedimento monitorio, sia compatibile con i principi del giusto processo di cui al novellato art. 111 della Costituzione, ove le norme denunciate non consentano al debitore ingiunto, una volta instaurato il giudizio a cognizione piena, di ottenere per gravi motivi, ancor prima della decisione di merito, l’integrale rimozione ex tunc (degli effetti provvisori dell’esecutività del decreto opposto, a suo tempo concessa inaudita altera parte); ovvero – "in subordine" – non inibiscano l’iscrizione di ipoteca giudiziale (ai sensi dell’art. 2884 cod. civ. non cancellabile interinalmente, ma solo con provvedimento giudiziale definitivo);

che, quanto alla rilevanza delle sollevate questioni, il giudice rimettente, dopo aver precisato che nella specie il creditore aveva iscritto ipoteca giudiziale sulla base del decreto opposto (reso esecutivo, ai sensi dell’art. 642 cod. proc. civ., senza previa instaurazione del contraddittorio con il debitore) e dopo aver sospeso con effetti ex nunc – in accoglimento dell’istanza presentata in via subordinata dal debitore opposto – l’esecutività del decreto ingiuntivo, osserva che soltanto la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme denunciate renderebbe esaminabile, prima della decisione di merito, l’istanza avanzata dallo stesso debitore opponente, di revocare ex tunc la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza delle sollevate questioni.

Considerato che le questioni, l’una subordinata all’altra, sottoposte all’esame della Corte concernono rispettivamente l’una l’art. 649 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa revocare ex tunc (oltre che sospendere ex nunc) la clausola di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concessa inaudita altera parte ai sensi dell’art. 642 cod. proc. civ., e l’altra il combinato disposto degli artt. 642, 655 e 649 cod. proc. civ., nella parte in cui consente al creditore, sulla base della provvisoria esecuzione, di iscrivere, sui beni dell’ingiunto, ipoteca giudiziale, facendone permanere gli effetti pregiudizievoli a carico del debitore anche nel caso in cui questi abbia immediatamente fornito notevoli elementi di fondatezza della sua opposizione; e ciò in riferimento all’art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione, quale modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, là dove stabilisce che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale;

che la questione proposta "in via principale" é manifestamente inammissibile per irrilevanza in quanto, anche ove fosse accolta introducendo una revocabilità ex tunc dell’esecutività, non sarebbe idonea ad incidere nel giudizio a quo;

che, infatti, il giudice rimettente ha adottato in via interinale un provvedimento di sospensione "nelle more della decisione della Corte costituzionale", riservandosi in caso di accoglimento delle questioni di costituzionalità di esaminare l’istanza di revoca ex tunc con la caducazione di tutti gli effetti;

che la sospensione é un provvedimento nominato, dichiarato ex lege non impugnabile (art. 177 cod. proc. civ.) e quindi non modificabile, nè revocabile;

che, siccome la caducazione degli effetti dell’esecuzione costituirebbe comunque modifica vietata dell’ordinanza di sospensione emessa ex art. 649 cod. proc. civ., deve ritenersi che, con l’emissione di tale ordinanza di sospensione, il giudice a quo abbia consumato il proprio potere di provvedere in via interinale sull’esecutività del titolo;

che, in relazione alla questione subordinatamente proposta, l’ordinanza di rimessione non denuncia l’art. 2884 cod. civ. secondo cui l’ipoteca giudiziale può essere cancellata solo a seguito di un giudicato o di altro provvedimento definitivo;

che, pertanto, entrambe le questioni sono manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura civile e del combinato disposto degli artt. 642, 655 e 649 del codice di procedura civile in riferimento all’art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell’art. 111 della Costituzione) sollevate dal Giudice istruttore in funzione di giudice unico del Tribunale di Latina con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2001.