Ordinanza n. 127/2001

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ORDINANZA N.127

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici   :

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI                     

- Riccardo CHIEPPA             

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Franco BILE             

- Giovanni Maria FLICK                    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale:

- degli artt. 33, comma 1, lettera a), della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense) e 446, comma 1, del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze emesse il 6 aprile 2000 dal Tribunale di Sciacca e il 29 giugno 2000 dal Tribunale di La Spezia, rispettivamente iscritte ai nn. 509 e 560 del registro ordinanze 2000, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 40 e 42, prima serie speciale, dell'anno 2000;

- degli artt. 446, comma 1, e 555, comma 2, del codice di procedura penale, come modificati dall'art. 33, comma 1, lettera a), e 44 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze emesse il 25 maggio (due ordinanze) e il 6 giugno 2000 dal Tribunale di Torino, iscritte ai nn. 526, 623 e 651 del registro ordinanze 2000, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 40 e 45, prima serie speciale, dell'anno 2000;

- dell'art. 461 (recte, dell'art. 464, comma 3) del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 37 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze emesse il 18 gennaio 2000 (due ordinanze) dal Tribunale di Genova, iscritte ai nn. 570 e 679 del registro ordinanze 2000, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 42 e 46, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 6 aprile 2000 il Tribunale di Sciacca ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 33 [comma 1, lettera a)], della legge 16 dicembre 1999, n. 479, recante, tra l'altro, "Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale", nella parte in cui, modificando l'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale, "non prevede che i soggetti rinviati a giudizio in processi transitati per l’udienza preliminare nel periodo compreso fra il 2 giugno 1999 ed il 2 gennaio 2000 possano avvalersi della facoltà di patteggiare la pena sino all’apertura del dibattimento";

che con ordinanza del 29 giugno 2000 il Tribunale di La Spezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, secondo comma, Cost., analoga questione di legittimità costituzionale, censurando l’art. 446, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 33, comma 1, lettera a), della legge 16 dicembre 1999, n. 479, "nella parte in cui non salvaguarda, con riferimento ai giudizi in corso, la facoltà dell’imputato di chiedere l’applicazione della pena sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento";

che entrambi i rimettenti premettono che in dibattimento, immediatamente dopo l’accertamento della regolare costituzione delle parti, gli imputati - rinviati a giudizio con decreti del giudice dell’udienza preliminare emessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 - hanno avanzato richiesta di applicazione della pena e che il pubblico ministero ha prestato il consenso;

che a parere dei giudici a quibus la richiesta di patteggiamento non é ammissibile perchè la retrodatazione del termine ultimo per la presentazione della richiesta di patteggiamento alla fase dell'udienza preliminare, conseguente alla modifica apportata all’art. 446 cod. proc. pen. dall’art. 33 della legge n. 479 del 1999, sarebbe, in assenza di disposizioni transitorie e in virtù del principio tempus regit actum, norma di natura processuale di immediata applicazione;

che i rimettenti ritengono che la preclusione alla proponibilità in dibattimento della richiesta di applicazione della pena, in quanto immediatamente applicabile ai processi in corso, sia in contrasto con l’art. 3 Cost. per la ingiustificata disparità di trattamento tra imputati rinviati a giudizio prima del 2 gennaio 2000, a seconda che l'udienza dibattimentale sia stata fissata precedentemente o successivamente al 2 gennaio, nonchè per l'intrinseca irragionevolezza della disciplina che, incidendo sulla situazione sostanziale dell'imputato, frustra ogni affidamento sulla certezza del diritto (solo r.o. n. 560 del 2000);

che tale disciplina violerebbe inoltre l'art. 24 Cost., perchè rappresenta un ingiustificato mutamento delle regole del processo in corso, tale che l'imputato, che sino al 31 dicembre 1999, in base alla legge vigente sulla quale faceva affidamento, aveva facoltà di avanzare richiesta di applicazione della pena fino all'apertura del dibattimento di primo grado, si trova ad essere decaduto da tale facoltà senza aver potuto conoscere il termine entro il quale avrebbe dovuto formulare la richiesta;

che sarebbe quindi violato anche l'art. 25 Cost. (solo r.o. n. 560 del 2000), perchè viene istituita "una decadenza con effetto retroattivo, in ordine all'esercizio di un diritto dell'imputato avente riflessi [...] non solo processuali, ma anche sostanziali in relazione alla quantificazione della pena, al contenuto del provvedimento sanzionatorio e agli altri effetti penali";

che con tre ordinanze, emesse il 25 maggio e il 6 giugno 2000, il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 555, comma 2, cod. proc. pen. (r.o. nn. 526, 623 del 2000), anche in combinato disposto con l’art. 446, comma 1, cod. proc. pen. (r.o. n. 651 del 2000), nella parte in cui non prevede che la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. possa essere presentata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento;

che la questione riguarda sia "processi aventi ad oggetto reati (quale quello di cui all’art. 628 c.p.) divenuti dal 2 gennaio 2000 di competenza del Tribunale in composizione monocratica con citazione non diretta, nel caso in cui l’udienza preliminare sia stata tenuta prima del 2/1/2000" (r.o. n. 526 del 2000), sia "processi aventi ad oggetto reati (quale quello di cui all’art. 589 c.p.) di competenza del Tribunale in composizione monocratica, divenuti dal 2 gennaio 2000 a citazione non diretta, nel caso in cui il decreto di citazione a giudizio sia stato emesso prima del 2/1/2000 (cioé prima dell’entrata in vigore della legge n. 479/1999 e quindi senza previa udienza preliminare)" (r.o. nn. 623 e 651 del 2000);

che nelle ordinanze di rimessione si evidenzia che in tutti i giudizi a quibus, gli imputati, con il consenso del pubblico ministero, avevano avanzato richiesta di applicazione di pena nella fase degli atti introduttivi del dibattimento;

che a parere del tribunale rimettente le modifiche apportate dalla legge n. 479 del 1999 alla disciplina del termine entro cui deve essere presentata la richiesta di patteggiamento impongono, in "assenza di disposizioni transitorie relative alla disciplina introdotta" da tale legge, di ritenere inammissibile la richiesta;

che la preclusione alla presentazione della richiesta di applicazione della pena fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento sarebbe in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., in quanto (r.o. n. 526 del 2000) l’imputato rinviato a giudizio a seguito di udienza preliminare celebrata prima della data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 é privato della possibilità di richiedere il patteggiamento in dibattimento, senza essere stato in grado di prevedere il mutamento di disciplina, mentre (r.o. nn. 623 e 651 del 2000) l’imputato tratto a giudizio con decreto di citazione emesso e notificato prima di tale data é addirittura privato della possibilità di richiedere il patteggiamento in dibattimento per effetto di modifiche normative (previsione dell’udienza preliminare per il reato a lui contestato e termine sino a tale udienza per la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen.) intervenute in pendenza dei termini precedentemente previsti per la proposizione della richiesta di applicazione della pena;

che, inoltre, in entrambe le situazioni gli imputati patirebbero una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi é stato rinviato o citato a giudizio nelle medesime condizioni, ma con udienza dibattimentale fissata prima dell’entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, in relazione alla possibilità, essenziale per l’effettivo esercizio del diritto di difesa, di optare per il rito speciale;

che con due ordinanze in data 18 gennaio 2000 il Tribunale di Genova ha sollevato, in riferimento all’art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 461 cod. proc. pen. [recte, art. 464, comma 3, cod. proc. pen.], come modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui prevede, anche per i procedimenti instaurati a seguito di opposizione a decreto penale di condanna precedente alla data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, e pendenti a tale data in fase dibattimentale, che l’imputato, a pena di decadenza, debba chiedere l’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. con l’atto di opposizione;

che il Tribunale di Genova premette che in udienza gli imputati hanno presentato richiesta di applicazione della pena, ma che la richiesta deve ritenersi tardiva, in quanto l'art. 464, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 37 della legge n. 479 del 1999, non consente più, in assenza di norme transitorie, di chiedere l'applicazione di pena in dibattimento;

che, a parere del rimettente, per i procedimenti instaurati a seguito di opposizione a decreto penale di condanna precedente alla data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, e pendenti a tale data in fase dibattimentale, la preclusione sarebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto determinerebbe una irragionevole omologazione del trattamento dell'imputato che ha formulato opposizione a decreto penale durante la vigenza della precedente normativa rispetto all'imputato che presenta invece opposizione sotto il vigore della nuova normativa, "poichè ad ambedue non é concesso proporre istanza di applicazione pena dinanzi al giudice del dibattimento, benchè il primo potesse prima farlo ed ora soltanto tale facoltà gli é preclusa";

che nei giudizi relativi alle questioni iscritte ai nn. 560, 526, 570 e 679 del r.o. del 2000 é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

Considerato che oggetto delle questioni di legittimità costituzionale é la immediata operatività della disciplina dei termini di decadenza per la presentazione della richiesta di applicazione della pena, introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, con riferimento alle ipotesi di rinvio a giudizio a seguito di udienza preliminare (art. 446 del codice di procedura penale), ovvero di citazione a giudizio per quei reati per i quali dal 2 gennaio 2000 é invece prevista l’udienza preliminare (artt. 446 e 555, comma 2, cod. proc. pen.), nonchè di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna (art. 464 cod. proc. pen.);

che, malgrado la diversità delle norme censurate, identica é la sostanza delle questioni, che si riferiscono al nuovo sistema dei termini di presentazione della richiesta di applicazione della pena, per cui deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che i rimettenti lamentano che i nuovi termini di decadenza, in assenza di un'apposita disciplina transitoria, si applicano, in base al principio tempus regit actum, indiscriminatamente ad ogni situazione processuale in corso, e hanno, quindi, efficacia retroattiva, nonostante i termini stessi si siano già consumati quando era ancora in vigore la normativa precedente;

che infatti, con riferimento alla ipotesi di rinvio a giudizio a seguito di udienza preliminare, alla stregua del testo originario dell'art. 446, comma 1, cod. proc. pen., le parti potevano formulare la richiesta di applicazione della pena sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, mentre, dopo le modifiche introdotte alla disposizione in esame dall'art. 33, comma 1, lettera a), della legge n. 479 del 1999, la richiesta deve essere formulata sino alla presentazione delle conclusioni del pubblico ministero e dei difensori nell'udienza preliminare, a norma degli artt. 421, comma 3, e 422, comma 3, cod. proc. pen.;

che, con riferimento alle ipotesi di decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, secondo l'originaria formulazione dell’art. 464 cod. proc. pen., se entro il termine di quindici giorni l'imputato si fosse limitato a proporre opposizione, senza presentare alcuna specifica richiesta, il giudice avrebbe dovuto emettere decreto di giudizio immediato e l'opponente avrebbe quindi potuto formulare richiesta di applicazione della pena sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento (v. sentenza n. 114 del 1997), mentre il nuovo testo dell’art. 464 cod. proc. pen. esclude che tale richiesta, ove non sia stata formulata con l'atto di opposizione, possa essere presentata nel giudizio conseguente all'opposizione;

che dalle ordinanze di rimessione emerge che tutte le questioni di legittimità costituzionale si riferiscono a situazioni di fatto in cui la nuova disciplina é entrata in vigore (il 2 gennaio 2000) in un momento compreso tra la data della vocatio in jus, nelle varie forme sopra descritte, e la data della celebrazione del dibattimento;

che, in base all'accezione del principio tempus regit actum da cui muovono i rimettenti, tale circostanza comporterebbe che i nuovi termini di decadenza per la formulazione della richiesta di applicazione della pena, anticipati a momenti precedenti la dichiarazione di apertura del dibattimento, dovrebbero ritenersi già consumati, così da precludere l'accesso al procedimento speciale;

che il presupposto interpretativo dei rimettenti determinerebbe la conseguenza paradossale che imputati, rinviati a giudizio in presenza di un quadro normativo che consentiva loro di formulare richiesta di applicazione della pena sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, si troverebbero, nel momento della celebrazione del dibattimento stesso, nell'impossibilità di formulare la richiesta, in quanto in base alla nuova disciplina, applicata con effetti retroattivi, i relativi termini finali sarebbero già scaduti;

che, al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di affermare (ordinanza n. 560 del 2000) che le innovazioni apportate dalla legge n. 479 del 1999 alla disciplina delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del giudizio ed ai rapporti tra tali fasi processuali - in particolare, per quanto qui interessa, alle modalità introduttive e alla sede di celebrazione dei procedimenti speciali - hanno anche determinato la trasformazione del sistema dei termini di decadenza per la formulazione della richiesta di applicazione della pena e la loro anticipazione a momenti precedenti il dibattimento, nell'ottica di un diverso bilanciamento tra incentivazione dei riti alternativi ed esigenze di più economica e razionale utilizzazione delle risorse processuali;

che quindi, "anche in mancanza di qualsiasi norma transitoria, il nuovo equilibrio delineato dal legislatore tra le fasi delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del giudizio dibattimentale, cui é strettamente collegata la mutata disciplina dei procedimenti speciali, conduce necessariamente ad escludere che i nuovi termini di decadenza possano riguardare procedimenti nei quali tali termini sarebbero oramai scaduti, essendo già stato disposto il rinvio a giudizio al momento dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999" (v. ordinanza n. 560 del 2000);

che pertanto le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33 comma 1, lettera a), della legge n. 479 del 1999 e degli artt.446, comma 1, 555, comma 2, e 464, comma 3, cod. proc. pen. vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 1, lettera a), della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense) e dell'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Sciacca e dal Tribunale di La Spezia, con le ordinanze in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 446, comma 1, e 555, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino, con le ordinanze in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2001.