Ordinanza n. 123/2001

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ORDINANZA N.123

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI                     

- Riccardo CHIEPPA             

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Fernanda CONTRI               

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Franco BILE             

- Giovanni Maria FLICK                    

ha pronunciato la seguente                  

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 gennaio 1997, n. 6 (Disposizioni per il personale comandato presso il Ministero dell'ambiente), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Ardillo Addolorata contro il Ministero dell'ambiente ed altri, iscritta al n. 636 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione di Ardillo Addolorata ed altri;

udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso avverso il decreto 19 maggio 1999, emesso di concerto dai Ministri dell'ambiente, del tesoro e della funzione pubblica, recante la tabella di equiparazione tra qualifiche dell'ordinamento statale e quelle delle amministrazioni non statali, nonchè avverso i singoli decreti di inquadramento degli interessati nei ruoli del Ministero dell'ambiente, nella parte in cui non riconoscono agli stessi l'anzianità giuridica maturata presso l'amministrazione di provenienza e nella parte in cui attribuiscono una qualifica professionale inferiore a quella di spettanza, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 gennaio 1997, n. 6 (Disposizioni per il personale comandato presso il Ministero dell'ambiente);

che la questione di legittimità costituzionale é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 35 della Costituzione, nella parte in cui la anzidetta norma stabilisce che "é inquadrato ... nei ruoli del Ministero dell'ambiente, conservando, ai soli fini del trattamento economico, l'anzianità di qualifica posseduta, il personale di qualifica funzionale, appartenente ad amministrazioni pubbliche o il cui onere sia a carico del Ministero dell'ambiente, in posizione di comando alla data del 15 marzo 1995, presso il Ministero dell'ambiente" (comma 2, primo capoverso) e nella parte in cui dispone che "in ogni caso il personale inquadrato ai sensi del presente articolo segue nel ruolo il personale già inquadrato nei ruoli del Ministero" (comma 3, ultimo inciso);

che in ordine alla rilevanza il giudice a quo sottolinea che solo la eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme censurate condurrebbe all'accoglimento della domanda dei ricorrenti, essendo la norma chiara nella sua portata limitativa e che questa neppure potrebbe essere integrata in via interpretativa alla luce dei principi sanciti dall'art. 199 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), ovvero dell'art. 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);

che, sempre secondo il giudice a quo, quanto alla fondatezza della questione, questa emergerebbe dalla considerazione che il principio affermato dall'art. 199 del d.P.R. n. 3 del 1957, che contempla espressamente l'ipotesi del dipendente, che viene dapprima comandato presso altra amministrazione e poi inquadrato nei ruoli di quest'ultima "secondo la data di nomina alla qualifica già ricoperta e con la relativa anzianità di carriera e di qualifica", avrebbe portata generale;

che, peraltro, tale principio, sempre secondo l’ordinanza di remissione, risulterebbe ribadito dall'art. 15 della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente n. 349 del 1986; ed, infatti, tale ultima disposizione prevede "la conservazione della qualifica e della anzianità maturata";

che conseguentemente, non essendo ravvisabile alcuna sostanziale disomogeneità della fattispecie all'esame rispetto a quelle disciplinate dalle norme da ultimo citate, le disposizioni impugnate apparirebbero non rispondenti al principio di ragionevolezza;

che ne conseguirebbe, altresì, la violazione del principio di buon andamento affermato dall'art. 97 della Costituzione, poichè la discriminazione operata dalle norme censurate comporterebbe la fruizione in numero minore di giornate di ferie, nonchè precluderebbe ai ricorrenti, a causa della mancanza della prescritta anzianità giuridica, la partecipazione a corsi concorsi di riqualificazione;

che nell'imminenza della data fissata per la camera di consiglio é stata presentata una memoria - fuori termine - dai ricorrenti parti private nel giudizio a quo.

Considerato che l’art. 199 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 - peraltro non più applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche regolati contrattualmente: art. 45, comma 5, del decreto legislativo n. 80 del 1998 - invocato come termine di comparazione dal giudice rimettente, disciplinava il passaggio ad altra amministrazione di personale della carriera direttiva (richiesta nominativa) o di contingenti di impiegati di carriere diverse da quella direttiva, da disporsi in via amministrativa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su richiesta di una amministrazione, sentita l’amministrazione di appartenenza, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

che, pertanto, il suddetto art. 199 non presuppone che il personale (da trasferire) sia stato in necessaria posizione di comando, nè riguarda le differenti ipotesi di inquadramento (immissione in ruolo) di personale che abbia prestato servizio a vario titolo presso un'amministrazione diversa o sia collegato con la stessa per funzioni svolte attinenti a competenze attribuite alla stessa amministrazione, ipotesi prevedibili solo da uno specifico intervento normativo, sulla base di una valutazione discrezionale del legislatore in presenza di esigenze tali da giustificare la deviazione dalla regola della immissione in ruolo tramite procedura concorsuale;

che il legislatore in questi interventi speciali - tutti caratterizzati da copertura di posti mediante inquadramento a domanda - talvolta determinati anche da creazione di uffici e da esigenze di sollecita copertura di nuovo organico o di utilizzazione di personale di enti in via di scioglimento (v. sentenza n. 219 del 1998 relativa all’Agensud) o in trasformazione, può prevedere vari sistemi o incentivi talvolta economici, talora con riconoscimenti di anzianità economica o giuridica, con il limite ordinario, proprio di tutte le soluzioni ampiamente discrezionali, della non manifesta irragionevolezza o arbitrarietà;

che con la legge istitutiva del Ministero dell’ambiente (legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 15) il legislatore ha previsto, nella prima applicazione della stessa legge (fase ampiamente esaurita e superata al momento della legge contestata), la possibilità di coprire i posti di organico mediante inquadramento di personale di ruolo, già in posizione di fuori ruolo o di comando presso il preesistente Ufficio del Ministro per l’ecologia (o posizione similare) ed anche di personale sempre di ruolo in servizio presso altre amministrazioni dello Stato od enti pubblici collegati dall’esercizio di funzioni relative a competenze attribuite al nuovo Ministero;

che la suddetta legge ha previsto, stante la contestualità ed unicità degli effetti di copertura dei posti di organico, che fosse conservata la qualifica e l’anzianità maturata;

che il nuovo legislatore della legge n. 6 del 1997 (a distanza di oltre dieci anni dalla istituzione del ministero) si é trovato di fronte ad una situazione di un numero tutt’altro che esiguo di personale (con vario livello funzionale indeterminato dal 2° all’8°) appartenente ad amministrazioni statali o pubbliche in genere, o di personale "il cui onere sia a carico del Ministero dell’ambiente", che aveva partecipato ad un procedimento di inquadramento presso il Ministero dell’ambiente, avviato a domanda in base al d.l. 17 maggio 1996, n. 271, tuttavia privo d’efficacia fin dall’inizio a seguito della mancata conversione;

che il legislatore del 1997, rendendosi conto delle difficoltà che si sarebbero verificate da una massiccia restituzione alle amministrazioni di origine, alcune in avanzata fase di trasformazione (non a caso la quasi totalità delle parti private nel giudizio a quo proviene dall’Ente poste italiane), ha voluto convalidare le domande di inquadramento presentate e la procedura appena iniziata in base al decreto-legge non convertito (ed ormai non reiterabile), dettando nel contempo una normativa sostanzialmente identica al d.l. non convertito;

che lo stesso legislatore ha voluto salvaguardare la posizione di chi si trovava immesso in ruolo in base alla precedente normativa e nello stesso tempo, in armonia con un sopravvenuto indirizzo di maggiore attenzione agli effetti del trascinamento di anzianità giuridiche pregresse, soprattutto in presenza di ordinamenti notevolmente diversi e di una tendenza normativa diretta a circoscrivere gli effetti dell’anzianità, ha mantenuto invece il pieno riconoscimento dell’anzianità di qualifica posseduta, ai soli fini del trattamento economico;

che, per il resto, valgono i principi generali attinenti al sistema pensionistico e previdenziale in ordine al ricongiungimento delle posizioni giuridiche pregresse, nonchè quelli della interpretazione dei requisiti di partecipazione a selezioni concorsuali basati sul periodo di svolgimento di funzioni, in genere sommabili;

che, di conseguenza, la soluzione adottata dal legislatore non risulta viziata da manifesta irragionevolezza o da palese arbitrarietà, nè comporta una irragionevole disparità di trattamento o una violazione della tutela del lavoro del personale da inquadrare nel nuovo ruolo;

che pertanto la questione sollevata é manifestamente infondata sotto tutti i profili denunciati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 gennaio 1997, n. 6 (Disposizioni per il personale comandato presso il Ministero dell'ambiente), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2001.